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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 36417/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata e chiedendo, in via principale, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; in subordine, il rinvio, all'esito della pronuncia delle Sezioni Unite di codesta Corte circa l'immediata applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], che si è associata alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, quale giudice di appello, in data 26 maggio 2022 accoglieva l'impugnazione proposta dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Novara di Sicilia, la assolveva perché il fatto non sussiste, con la revoca delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] era stata chiamata a rispondere del delitto di minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avendole rivolto l'espressione seguente: «che ci guardi, non lo avete capito ancora che potete fare tutte le denunce che volete, tanto perdete solo tempo, noi abbiamo sotto controllo giudici e avvocati e se non la finite va a finire che vi fate sparare da mio marito».

La minaccia, secondo l'ipotesi di accusa, sarebbe stata rivolta dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto la stessa — dopo essersi aggiudicata all'asta l'appartamento del suocero della Cucinotta — stava subendo un contenzioso civile in corso determinato dalle opposizioni della Cucinotta e dei suoi congiunti alla predetta aggiudicazione.

Il Tribunale, dopo una ampia ricostruzione delle emergenze probatorie acquisite in primo grado, riteneva non attendibile la versione resa dalla parte civile Cucinotta, rilevando come alla data della minaccia contestata, 23 marzo 2019, la [OSCURATO:PERSONA] era aggiudicataria dell'immobile solo da due giorni e pertanto non poteva avere contezza delle opposizioni proposte dalla Cucinotta e dai di lei congiunti, intervenute solo il 9 aprile 2019.

Da ciò, dato il tenore delle minacce che avrebbero fatto implicito riferimento ad iniziative giudiziarie non ancora intraprese, il Giudice d'appello rilevava come le accuse rivolte alla [OSCURATO:PERSONA] fossero non credibili, anche per l'astio e l'interesse della Cucinotta, occupante l'immobile assegnato all'attuale imputata.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] agli effetti civili, consta di un unico articolato motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 125, 530, 533, 546 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione.

La ricorrente lamenta in primo luogo che l'impossibilità di proporre ricorso per vizi di motivazione, in ragione dell'art. 39-bis divo 274/2000 e 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. risulta costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3, 24 e 111 nel caso di ribaltamento in appello della decisione di primo grado. /I 2 La sentenza risulterebbe per altro, in violazione delle richiamate disposizioni di legge processuale, viziata per non aver valutato le prove a favore della parte civile.

La valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del cognato della stessa risulterebbe illogica e in contrasto con l'emergenza del fatto storico della minaccia, non negato dal giudicante, oltre che dall'aver escluso che le minacce fossero da riferirsi al procedimento scaturito dalla denuncia che la Cucinotta aveva presentato a novembre 2018 contro [OSCURATO:PERSONA], marito della [OSCURATO:PERSONA], appena dieci giorni dopo l'aggiudicazione dell'immobile, intervenuta il 19 ottobre 2018.

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] ha negato del tutto la commissione del reato senza indicare dove si trovasse, lamentando di non averne ricordo, pur essendo decorsi solo sette mesi dai fatti.

4. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta del difensore della ricorrente, ai sensi dell'art. 23, connma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199.

5. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe e il difensore della ricorrente ha chiesto acquisirsi documentazione ulteriore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che nei confronti del provvedimento impugnato trova applicazione la disciplina che, ai sensi — dell'art. 606 c.p.p., e in particolare ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d.

Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d.

Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), rende inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace qualora il ricorso per cassazione sia proposto per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557).

La regola di cui all'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., per altro, è applicabile anche al ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, in ragione della lettera della disposizione, che non contiene alcuna distinzione, e del principio costituzionale di uguaglianza (Sez. 4, n. 38625 del 05/10/2021, Sperati, Rv. 282058 - 01).

3. Pregiudiziale è l'esame dell'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata, che è peraltro manifestamente infondata.

Questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la proposta eccezione sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., potendo il legislatore, anche per l'assenza di vincoli sovranazionali in proposito - posto che nel procedimento dinanzi al Giudice di pace comunque viene assicurato il diritto al doppio grado di giudizio in materia penale - differenziare la disciplina delle impugnazioni in ragione della natura e dell'oggetto del giudizio, essendo, in particolare, non irragionevole modulare diversamente l'accesso al giudizio di legittimità per i procedimenti aventi ad oggetto violazioni di minore entità, tanto più in ragione del fatto che negli stessi non può essere irrogata la pena della detenzione in carcere (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Fusini, Rv. 277417).

In particolare, questa Corte condivide quanto affermato da Sez. 5, Fusini, allorchè rileva come sia «il ricorso per cassazione per violazione di legge l'unico rimedio impugnatorio costituzionalmente imposto (Corte Cost. n. 26 del 2007).

Oltre tale soglia è rimessa alla discrezionalità del legislatore la modulazione della disciplina delle impugnazioni, cui è consentito di differenziarla in ragione della natura e dell'oggetto del tipo di procedura, purchè, ovviamente, nel rispetto del consueto limite della ragionevolezza.

Né esistono vincoli convenzionali che contraddicano tali conclusioni.

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, infatti, SI è costantemente espressa nel senso per cui l'art. 2 Prot. 7 CEDU rimette agli Stati contraenti la facoltà di determinare non solo le modalità per l'esercizio del diritto di riesame presso una giurisdizione superiore, ma altresì i motivi per i quali può essere esercitato (ex multis Corte EDU Krombach c.

Francia, 13/2/2001; Corte EDU Galstyan c.

Armenia, 15/11/2007; Corte EDU Patsouris c.

Grecia, 8/1/2009).

Principi che a maggior ragione valgono in riferimento ad una procedura, come quella per i reati di competenza del Giudice di pace, che già prevede un doppio grado di giudizio di merito, discutendosi dunque esclusivamente dei limiti imposti all'accesso all'ulteriore grado di legittimità.

E' dunque insussistente la denunziata violazione del diritto di difesa ad opera dell'art. 39-bis d.

Igs. n. 274/2000 o dell'art. 606 comma 2.bis c.p.p., .... posto che le forme di esercizio di tale diritto - ‘ come pure ripetutamente sottolineato dalla Corte Costituzionale in relazione ai limiti posti alla ricorribilità per vizi di motivazione nel giudizio di prevenzione (Corte Cost. n. 106 del 2015, n. 321 del 2004, n. 352 e n. 123 del 2003) - possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione, con la conseguenza che non può ritenersi lesivo del parametro evocato dalla ricorrente che i vizi della motivazione siano variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono.

Né sussiste la denunziata violazione dell'art. 3 Cost., atteso che la differente modulazione dell'accesso al giudizio di legittimità nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace rispetto a quello ordinario appare tutt'altro che irragionevole, tenuto conto dei principi ispiratori del primo - ripetutamente ribaditi tanto dalla giurisprudenza costituzionale, quanto da quella di questa Corte - e che oggetto del medesimo sono violazioni di minore entità e per le quali è esclusa l'applicazione delle sanzioni detentive».

Anche in ordine alla prospettata violazione dell'art. 111 Cost., l'eccezione si rivela anzitutto generica, posto che non vengono precisate le ragioni dell'affermato contrasto con la citata disposizione costituzionale, ed in secondo luogo (ed in maniera ancor più evidente) manifestamente infondata, atteso che la norma evocata dal ricorrente espressamente garantisce la ricorribilità per cassazione di tutte le sentenze esclusivamente per violazione di legge, rimettendo dunque e per l'appunto alla discrezionalità del legislatore la possibilità di modulare in maniera differente il mezzo di impugnazione in riferimento ad altre tipologie di vizi.

Infine, la dedotta questione di illegittimità costituzionale pecca di rilevanza, in quanto anche a voler ritenere illegittima la normativa vigente il vizio di motivazione dedotto è versato in fatto, per quanto si leggerà, il che rende inammissibile il ricorso in quanto proposto per "motivi diversi da quelli consentiti dalla legge" (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).

Ne consegue la manifesta infondatezza e l'irrilevanza della questione posta.

4. Il motivo, come anticipato, vira in primo luogo sul vizio di motivazione, deducendo che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto avrebbe effettuato una rivalutazione del materiale probatorio non corretta.

Certamente la motivazione della sentenza impugnata non è apparente, cosicché non si rileva alcuna violazione dell'art. 125 cod. proc. peri.

Non vertendosi in tema di motivazione apparente, neanche dedotta per altro, residua il vizio di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.

Per un verso, infatti, il richiamo agli artt. 192, 530, 533, 546 cod. proc. pen. non integra deduzione di violazione di legge.

Non consentita è la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, ii quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze sono connesse alla motivazione ',ex multis Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorai e altro, Rv. 271294).

Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla successiva lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446).

5. Le ulteriori censure denunciano vizi di motivazione anche da travisamento, che non sono qui proponibili e che comunque sono versati in fatto, dunque comunque non consentiti.

La valutazione— criticata — di inattendibilità della dichiarazione della persona offesa, ora parte civile, non potrebbe comunque essere ascritta alla manifesta infondatezza.

Il Tribunale, difatti, ha effettuato una approfondita analisi della dichiarazione della Cucinotta (foll. 4 e ss della motivazione), come anche dell'ulteriore compendio testimoniale, rilevando con motivazione congrua come l'inattendibilità delle accuse fosse da trarsi dalla circostanza che alla data del 23 marzo 2019, nella quale si sarebbe verificata la minaccia contestata, solo da due giorni era stato emesso il provvedimento di assegnazione dell'abitazione e solo il 9 aprile 2019, quindi ben oltre il 23 marzo 2019, Cucinotta e i suoi congiunti proponevano l'opposizione in sede di procedura esecutiva.

In sostanza il contenuto della minaccia, che faceva riferimento alle azioni giudiziarie intraprese da Cucinotta e i suoi congiunti, non poteva 'anticipare' l'azione in opposizione in sede esecutiva, né poteva farsi risalire ad una denuncia del 29 ottobre 2018, che la Cucinotta aveva sporto sempre per minacce ricevute dal coniuge della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], pur sempre collegate alla presentazione dell'offerta nella procedura esecutiva lo stesso 29 ottobre 2018.

Da ciò, con una argomentazione non manifestamente illogica, il Tribunale riconosce per un verso l'assente del movente della presunta minaccia, per altro verso l'esistenza di astio da parte di Cucinotta, occupante l'immobile, contro gli aspiranti e poi effettivi aggiudicatari.

La censura del vizio di motivazione chiede a questa Corte di operare una valutazione di merito, in quanto la delibazione della credibilità della persona offesa \(( 6 dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/201:3 - dep. 08/10/2013, Terrusa, Rv. 257241), il che non è nel caso in esame, nel quale il Tribunale non opera seguendo «personali convinzioni», come si legge al fol. 5 del ricorso, ma argomentando in modo logico sulle ragioni della inattendibilità delle accuse.

Quanto poi al travisamento della prova, dedotto in relazione. alla circostanza che l'aggiudicazione dell'immobile sarebbe avvenuta il 19 ottobre 2018 e non il successivo giorno 29, cosicché le minacce sarebbero successive all'aggiudicazione alle iniziative oppositive degli occupanti, in vero si tratta di censura che non disarticola in modo decisivo e univoco l'argomentazione della senl:enza impugnata, che certamente fonda l'inattendibilità in modo decisivo sugli episodi del 2019 e non tanto, se non in ausilio al ragionamento principale, su quelli del 2018.

Difatti, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costruti:o argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01).

Proprio tale conclusione rende del tutto irrilevante l'acquisizione della documentazione richiesta in udienza dinanzi a questa Corte dal difensore della ricorrente, acquisizione per altro tesa a una rivalutazione in fatto delle emergenze istruttorie e dunque non consentita in quanto, nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609 - 01).

D'altro canto, la documentazione andava allegata alla memoria difensiva nel rispetto dei 15 e dei 5 giorni antecedenti l'udienza, previsti dalla disciplina emergenziale su citata, per consentire il contraddittorio delle parti sui nuovi documenti.

6. Ne consegue la complessiva inammissibilità del ricorso.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende,, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata e chiedendo, in via principale, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; in subordine, il rinvio, all'esito della pronuncia delle Sezioni Unite di codesta Corte circa l'immediata applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], che si è associata alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, quale giudice di appello, in data 26 maggio 2022 accoglieva l'impugnazione proposta dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Novara di Sicilia, la assolveva perché il fatto non sussiste, con la revoca delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] era stata chiamata a rispondere del delitto di minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avendole rivolto l'espressione seguente: «che ci guardi, non lo avete capito ancora che potete fare tutte le denunce che volete, tanto perdete solo tempo, noi abbiamo sotto controllo giudici e avvocati e se non la finite va a finire che vi fate sparare da mio marito». La minaccia, secondo l'ipotesi di accusa, sarebbe stata rivolta dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto la stessa — dopo essersi aggiudicata all'asta l'appartamento del suocero della Cucinotta — stava subendo un contenzioso civile in corso determinato dalle opposizioni della Cucinotta e dei suoi congiunti alla predetta aggiudicazione. Il Tribunale, dopo una ampia ricostruzione delle emergenze probatorie acquisite in primo grado, riteneva non attendibile la versione resa dalla parte civile Cucinotta, rilevando come alla data della minaccia contestata, 23 marzo 2019, la [OSCURATO:PERSONA] era aggiudicataria dell'immobile solo da due giorni e pertanto non poteva avere contezza delle opposizioni proposte dalla Cucinotta e dai di lei congiunti, intervenute solo il 9 aprile 2019. Da ciò, dato il tenore delle minacce che avrebbero fatto implicito riferimento ad iniziative giudiziarie non ancora intraprese, il Giudice d'appello rilevava come le accuse rivolte alla [OSCURATO:PERSONA] fossero non credibili, anche per l'astio e l'interesse della Cucinotta, occupante l'immobile assegnato all'attuale imputata. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] agli effetti civili, consta di un unico articolato motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 125, 530, 533, 546 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione. La ricorrente lamenta in primo luogo che l'impossibilità di proporre ricorso per vizi di motivazione, in ragione dell'art. 39-bis divo 274/2000 e 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. risulta costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3, 24 e 111 nel caso di ribaltamento in appello della decisione di primo grado. /I 2 La sentenza risulterebbe per altro, in violazione delle richiamate disposizioni di legge processuale, viziata per non aver valutato le prove a favore della parte civile. La valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del cognato della stessa risulterebbe illogica e in contrasto con l'emergenza del fatto storico della minaccia, non negato dal giudicante, oltre che dall'aver escluso che le minacce fossero da riferirsi al procedimento scaturito dalla denuncia che la Cucinotta aveva presentato a novembre 2018 contro [OSCURATO:PERSONA], marito della [OSCURATO:PERSONA], appena dieci giorni dopo l'aggiudicazione dell'immobile, intervenuta il 19 ottobre 2018. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] ha negato del tutto la commissione del reato senza indicare dove si trovasse, lamentando di non averne ricordo, pur essendo decorsi solo sette mesi dai fatti. 4. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta del difensore della ricorrente, ai sensi dell'art. 23, connma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 5. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe e il difensore della ricorrente ha chiesto acquisirsi documentazione ulteriore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che nei confronti del provvedimento impugnato trova applicazione la disciplina che, ai sensi — dell'art. 606 c.p.p., e in particolare ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), rende inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace qualora il ricorso per cassazione sia proposto per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). La regola di cui all'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., per altro, è applicabile anche al ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, in ragione della lettera della disposizione, che non contiene alcuna distinzione, e del principio costituzionale di uguaglianza (Sez. 4, n. 38625 del 05/10/2021, Sperati, Rv. 282058 - 01). 3. Pregiudiziale è l'esame dell'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata, che è peraltro manifestamente infondata. Questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la proposta eccezione sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., potendo il legislatore, anche per l'assenza di vincoli sovranazionali in proposito - posto che nel procedimento dinanzi al Giudice di pace comunque viene assicurato il diritto al doppio grado di giudizio in materia penale - differenziare la disciplina delle impugnazioni in ragione della natura e dell'oggetto del giudizio, essendo, in particolare, non irragionevole modulare diversamente l'accesso al giudizio di legittimità per i procedimenti aventi ad oggetto violazioni di minore entità, tanto più in ragione del fatto che negli stessi non può essere irrogata la pena della detenzione in carcere (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Fusini, Rv. 277417). In particolare, questa Corte condivide quanto affermato da Sez. 5, Fusini, allorchè rileva come sia «il ricorso per cassazione per violazione di legge l'unico rimedio impugnatorio costituzionalmente imposto (Corte Cost. n. 26 del 2007). Oltre tale soglia è rimessa alla discrezionalità del legislatore la modulazione della disciplina delle impugnazioni, cui è consentito di differenziarla in ragione della natura e dell'oggetto del tipo di procedura, purchè, ovviamente, nel rispetto del consueto limite della ragionevolezza. Né esistono vincoli convenzionali che contraddicano tali conclusioni. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, infatti, SI è costantemente espressa nel senso per cui l'art. 2 Prot. 7 CEDU rimette agli Stati contraenti la facoltà di determinare non solo le modalità per l'esercizio del diritto di riesame presso una giurisdizione superiore, ma altresì i motivi per i quali può essere esercitato (ex multis Corte EDU Krombach c. Francia, 13/2/2001; Corte EDU Galstyan c. Armenia, 15/11/2007; Corte EDU Patsouris c. Grecia, 8/1/2009). Principi che a maggior ragione valgono in riferimento ad una procedura, come quella per i reati di competenza del Giudice di pace, che già prevede un doppio grado di giudizio di merito, discutendosi dunque esclusivamente dei limiti imposti all'accesso all'ulteriore grado di legittimità. E' dunque insussistente la denunziata violazione del diritto di difesa ad opera dell'art. 39-bis d. Igs. n. 274/2000 o dell'art. 606 comma 2.bis c.p.p., .... posto che le forme di esercizio di tale diritto - ‘ come pure ripetutamente sottolineato dalla Corte Costituzionale in relazione ai limiti posti alla ricorribilità per vizi di motivazione nel giudizio di prevenzione (Corte Cost. n. 106 del 2015, n. 321 del 2004, n. 352 e n. 123 del 2003) - possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione, con la conseguenza che non può ritenersi lesivo del parametro evocato dalla ricorrente che i vizi della motivazione siano variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono. Né sussiste la denunziata violazione dell'art. 3 Cost., atteso che la differente modulazione dell'accesso al giudizio di legittimità nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace rispetto a quello ordinario appare tutt'altro che irragionevole, tenuto conto dei principi ispiratori del primo - ripetutamente ribaditi tanto dalla giurisprudenza costituzionale, quanto da quella di questa Corte - e che oggetto del medesimo sono violazioni di minore entità e per le quali è esclusa l'applicazione delle sanzioni detentive». Anche in ordine alla prospettata violazione dell'art. 111 Cost., l'eccezione si rivela anzitutto generica, posto che non vengono precisate le ragioni dell'affermato contrasto con la citata disposizione costituzionale, ed in secondo luogo (ed in maniera ancor più evidente) manifestamente infondata, atteso che la norma evocata dal ricorrente espressamente garantisce la ricorribilità per cassazione di tutte le sentenze esclusivamente per violazione di legge, rimettendo dunque e per l'appunto alla discrezionalità del legislatore la possibilità di modulare in maniera differente il mezzo di impugnazione in riferimento ad altre tipologie di vizi. Infine, la dedotta questione di illegittimità costituzionale pecca di rilevanza, in quanto anche a voler ritenere illegittima la normativa vigente il vizio di motivazione dedotto è versato in fatto, per quanto si leggerà, il che rende inammissibile il ricorso in quanto proposto per "motivi diversi da quelli consentiti dalla legge" (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). Ne consegue la manifesta infondatezza e l'irrilevanza della questione posta. 4. Il motivo, come anticipato, vira in primo luogo sul vizio di motivazione, deducendo che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto avrebbe effettuato una rivalutazione del materiale probatorio non corretta. Certamente la motivazione della sentenza impugnata non è apparente, cosicché non si rileva alcuna violazione dell'art. 125 cod. proc. peri. Non vertendosi in tema di motivazione apparente, neanche dedotta per altro, residua il vizio di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Per un verso, infatti, il richiamo agli artt. 192, 530, 533, 546 cod. proc. pen. non integra deduzione di violazione di legge. Non consentita è la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, ii quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze sono connesse alla motivazione ',ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorai e altro, Rv. 271294). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla successiva lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446). 5. Le ulteriori censure denunciano vizi di motivazione anche da travisamento, che non sono qui proponibili e che comunque sono versati in fatto, dunque comunque non consentiti. La valutazione— criticata — di inattendibilità della dichiarazione della persona offesa, ora parte civile, non potrebbe comunque essere ascritta alla manifesta infondatezza. Il Tribunale, difatti, ha effettuato una approfondita analisi della dichiarazione della Cucinotta (foll. 4 e ss della motivazione), come anche dell'ulteriore compendio testimoniale, rilevando con motivazione congrua come l'inattendibilità delle accuse fosse da trarsi dalla circostanza che alla data del 23 marzo 2019, nella quale si sarebbe verificata la minaccia contestata, solo da due giorni era stato emesso il provvedimento di assegnazione dell'abitazione e solo il 9 aprile 2019, quindi ben oltre il 23 marzo 2019, Cucinotta e i suoi congiunti proponevano l'opposizione in sede di procedura esecutiva. In sostanza il contenuto della minaccia, che faceva riferimento alle azioni giudiziarie intraprese da Cucinotta e i suoi congiunti, non poteva 'anticipare' l'azione in opposizione in sede esecutiva, né poteva farsi risalire ad una denuncia del 29 ottobre 2018, che la Cucinotta aveva sporto sempre per minacce ricevute dal coniuge della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], pur sempre collegate alla presentazione dell'offerta nella procedura esecutiva lo stesso 29 ottobre 2018. Da ciò, con una argomentazione non manifestamente illogica, il Tribunale riconosce per un verso l'assente del movente della presunta minaccia, per altro verso l'esistenza di astio da parte di Cucinotta, occupante l'immobile, contro gli aspiranti e poi effettivi aggiudicatari. La censura del vizio di motivazione chiede a questa Corte di operare una valutazione di merito, in quanto la delibazione della credibilità della persona offesa \(( 6 dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/201:3 - dep. 08/10/2013, Terrusa, Rv. 257241), il che non è nel caso in esame, nel quale il Tribunale non opera seguendo «personali convinzioni», come si legge al fol. 5 del ricorso, ma argomentando in modo logico sulle ragioni della inattendibilità delle accuse. Quanto poi al travisamento della prova, dedotto in relazione. alla circostanza che l'aggiudicazione dell'immobile sarebbe avvenuta il 19 ottobre 2018 e non il successivo giorno 29, cosicché le minacce sarebbero successive all'aggiudicazione alle iniziative oppositive degli occupanti, in vero si tratta di censura che non disarticola in modo decisivo e univoco l'argomentazione della senl:enza impugnata, che certamente fonda l'inattendibilità in modo decisivo sugli episodi del 2019 e non tanto, se non in ausilio al ragionamento principale, su quelli del 2018. Difatti, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costruti:o argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). Proprio tale conclusione rende del tutto irrilevante l'acquisizione della documentazione richiesta in udienza dinanzi a questa Corte dal difensore della ricorrente, acquisizione per altro tesa a una rivalutazione in fatto delle emergenze istruttorie e dunque non consentita in quanto, nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609 - 01). D'altro canto, la documentazione andava allegata alla memoria difensiva nel rispetto dei 15 e dei 5 giorni antecedenti l'udienza, previsti dalla disciplina emergenziale su citata, per consentire il contraddittorio delle parti sui nuovi documenti. 6. Ne consegue la complessiva inammissibilità del ricorso. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende,, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibil
Sentenza Cassazione n. 36417/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris