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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06787/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, l'erronea applicazione della legge processuale, per difetto di correlazione tra imputazione e decisione, e il vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe mutato la data delle condotte contestate a mezzo della correzione di errore materiale; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell'imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato e che l'imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260009 - 01); Ritenuto che nel caso di specie l'errore era agevolmente evincibile dalla lettura degli atti processuali; Rilevato che il ricorrente, con il secondo motivo, si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva e all'esclusione delle attenuanti generiche; Considerato che il motivo è generico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e, comunque, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (Sez.

U, n. 47289 del 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez.

U, n. 6402, 30 aprile 1997, Dessimone, Rv. 207044); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, l'erronea applicazione della legge processuale, per difetto di correlazione tra imputazione e decisione, e il vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe mutato la data delle condotte contestate a mezzo della correzione di errore materiale; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell'imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato e che l'imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260009 - 01); Ritenuto che nel caso di specie l'errore era agevolmente evincibile dalla lettura degli atti processuali; Rilevato che il ricorrente, con il secondo motivo, si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva e all'esclusione delle attenuanti generiche; Considerato che il motivo è generico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e, comunque, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (Sez. U, n. 47289 del 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 6402, 30 aprile 1997, Dessimone, Rv. 207044); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 06787/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris