Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2016/2022
ECLI:EU:T:2022:318
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0440_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 1
o
giugno 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] / Commissione (Reintroduzione di un dazio antidumping definitivo)
(Causa T‑440/20) (
1
)
«Dumping – Importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India – Esecuzione della sentenza del Tribunale nella causa T‑301/16 – Reistituzione di un dazio antidumping definitivo – Mancato rimborso integrale del dazio antidumping definitivo iniziale – Base giuridica – Irretroattività – Certezza del diritto – Articolo 266 TFUE – Proporzionalità – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 103 del codice doganale dell’Unione – Regolamento relativo alla registrazione – Eccezione d’illegittimità – Ricevibilità»
1.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Ripresa del procedimento che ha preceduto i regolamenti dichiarati invalidi allo scopo di reintrodurre i dazi antidumping – Ammissibilità – Presupposti – Violazione dei principi della certezza del diritto e di irretroattività – Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, artt. 10, § 1, e 14, § 1; Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 10, § 1)
(v. punti 40, 43-70)
2.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Reintroduzione di dazi antidumping su talune importazioni realizzate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati invalidi – Ammissibilità – Presupposti – Violazione del principio di proporzionalità e di tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza
(Artt. 5, §§ 1 e 4, 264 e 266 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 1; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036)
(v. punti 77-88, 93, 97-106, 114-120)
3.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Potere discrezionale delle istituzioni – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Art. 266 TFUE; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036)
(v. punti 94, 95)
4.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Reintroduzione di dazi antidumping su talune importazioni realizzate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati invalidi – Ammissibilità – Scadenza del termine di prescrizione dell’obbligazione doganale – Irrilevanza
(Art. 296 TFUE; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013, art. 103, § 1)
(v. punti 131-136)
5.
Eccezione di illegittimità – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Reintroduzione di dazi antidumping su talune importazioni realizzate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati invalidi – Regolamento che ingiunge alle autorità nazionali di procedere alla registrazione delle importazioni del prodotto di cui trattasi nel contesto del procedimento di reintroduzione – Atto preparatorio non impugnabile con ricorso di annullamento – Ricevibilità dell’eccezione di illegittimità
(Art. 263, comma 2, e 288 TFUE)
(v. punti 142-151)
6.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Reintroduzione di dazi antidumping su talune importazioni realizzate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati invalidi – Regolamento che ingiunge alle autorità nazionali di procedere alla registrazione delle importazioni del prodotto di cui trattasi nel contesto del procedimento di reintroduzione – Ammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 14, § 5)
(v. punti 154-160)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sono condannate alle spese.
(
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)
GU C 297 del 7.9.2020
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