CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 ottobre 2024
Cassazione n. 34391/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16835/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1206/2021 depositata il 10/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo 1. Con ricorso straordinario notificato il 27/06/2022, affidato a 3 motivi illustrati da memoria, il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugna con ricorso per cassazione il decreto reso nel reclamo avverso provvedimento di volontaria giurisdizione dalla Corte d’appello di Salerno il 6 aprile 2022, nel procedimento iscritto al RG 1206/2021, pubblicato il 10 giugno 2021, reso nei confronti degli intimati [OSCURATO:PERSONA], Domenico, Matteo e Maria e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] con il quale la Corte d’appello ha dichiarato la inammissibilità del reclamo proposto dal Cacciatore, condannandolo al pagamento delle spese. 2. I sigg.ri Palladino hanno notificato controricorso deducendo l’inammissibilità del ricorso. 3. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito in sede di volontaria giurisdizione, ha rigettato i separati ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ( quale dante causa) e dei Palladino ( quali suoi aventi causa) volti a ottenere lo svincolo dell’importo di € 46.306,25 chiesto da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore dello stabile condominiale afferente alla proprietà di [OSCURATO:PERSONA], quale contributo di ricostruzione, riconoscendolo in favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva originariamente ricevuto in qualità di delegato alla pratica di ricostruzione del fabbricato condominiale di V. M. Garzia n. 59/61, presso la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno ai sensi della l. 219/1981, compensando le spese tra le parti. 4. Il ricorso è stato respinto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] adito in sede di volontaria giurisdizione sull’assunto che la Corte d’appello, con la sentenza n. 526/2013, ha definitivamente accertato che [OSCURATO:PERSONA] non vanta diritto alcuno alla restituzione delle somme per contributi inerenti al fabbricato di V. M. Garzia n. 59/61, giacché, oltre ad essere rimasto contumace nel giudizio instauratosi tra [OSCURATO:PERSONA] e Elda (succeduti ad Aldo) e la [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui Cacciatore era socio), quale presunta cessionaria del contratto di vendita del bene intervenuto tra i Palladino e il Cacciatore, la società si era vista rigettare la domanda relativa al diritto di restituzione di detta somma. 5. Pertanto, il Tribunale ha emesso il decreto di svincolo dell’importo depositato presso la [OSCURATO:PERSONA] dello Stato a favore di [OSCURATO:PERSONA] quale delegato per la pratica di ricostruzione del fabbricato erogata dal comune di Cava dei Tirreni, e per esso i suoi eredi. 6. La c orte d’appello, nell’impugnato decreto emesso in sede di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale, ha ritenuto inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per mancata enunciazione delle ragioni per le quali, alla luce del decisum della sentenza n. 526/2013 della Corte d’appello, passata in giudicato dopo il rigetto del ricorso per cassazione, il giudice di prime cure abbia erroneamente rigettato il ricorso dell’attuale ricorrente volto a ricevere lo svincolo della predetta somma, condannando il reclamante alle spese ex art. 91 c.p.c., ritenuta la sua soccombenza connessa a motivi di carattere processuale, come tale delibabile in sede di volontaria giurisdizione. Motivi della decisione 7. V a rilevata, in via pregiudiziale, la inammissibilità del ricorso per cassazione in virtù dell’art. 379, comma 3°, cpc, il quale esclude espressamente l’impugnabilità dei decreti emessi dalla Corte d’Appello in sede di reclamo avverso un provvedimento di volontaria giurisdizione. 8. Quando il provvedimento impugnato non possiede i caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è inammissibile, ancorché sia contestata la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, poiché la pronunzia sull'inosservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando presupposti, modi e tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha la medesima natura dell'atto giurisdizionale al quale il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza decisoria e definitiva, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta (o possa essere riaperta) la discussione sul merito ( cfr. Cass.Sez. 2 -, Ordinanza n. 5738 del 27/02/2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20396 del 01/08/2018). 9. Su tale questione, di carattere pregiudiziale, il ricorrente non deducealcunché. 10. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza. 11. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.200,00 , di cui € 4.0 00,00 per onorari , oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovut