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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07660/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 73, comma 5, t.u. stup. per non essere stato ritenuto il fatto di lieve entità con riguardo all'illecita detenzione di un quantitativo di cocaina da cui potevano ricavarsi 387 dosi droganti; Considerato che le doglianze sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici, e che si sollecita inammissibilmente a questa Corte una rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 73, comma 5, t.u. stup. per non essere stato ritenuto il fatto di lieve entità con riguardo all'illecita detenzione di un quantitativo di cocaina da cui potevano ricavarsi 387 dosi droganti; Considerato che le doglianze sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici, e che si sollecita inammissibilmente a questa Corte una rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07660/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris