CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 08367/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Cagliari, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art 131 bis cod. pen., e dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen, è manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice in relazione al trattamento sanzionatorio è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quali la spiccata inclinazione al crimine desunta dai numerosi precedenti penali specifici iscritti dal casellario giudiziale; la tutt’altro che modesta lesione al bene giuridico e l’intensità del dolo (si veda, in particolare pag. 6 e 7 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere