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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 05658/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso proponga motivi manifestamente infondati, in quanto: - in punto di mancato riconoscimento della attenuante speciale di cui all’art. 4, comma 3, l. 18 aprile 10975, n. 110, la sentenza impugnata è applicazione coerente dell’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui vi è “palese inconciliabilità tra l'applicazione dell'attenuante di cui al terzo comma dell'art. 4 L. 110/75 e la considerazione dei precedenti penali e della capacità a delinquere dell'imputato, elementi affatto indicativi di trascurabilità entità del fatto di reato” (Sez. 1, Sentenza n. 40207 del 08/06/2016, PG in proc.

Pashkaj, Rv. 268102, in motivazione); - in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il ricorso è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria, impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/01/2025 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso proponga motivi manifestamente infondati, in quanto: - in punto di mancato riconoscimento della attenuante speciale di cui all’art. 4, comma 3, l. 18 aprile 10975, n. 110, la sentenza impugnata è applicazione coerente dell’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui vi è “palese inconciliabilità tra l'applicazione dell'attenuante di cui al terzo comma dell'art. 4 L. 110/75 e la considerazione dei precedenti penali e della capacità a delinquere dell'imputato, elementi affatto indicativi di trascurabilità entità del fatto di reato” (Sez. 1, Sentenza n. 40207 del 08/06/2016, PG in proc. Pashkaj, Rv. 268102, in motivazione); - in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il ricorso è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria, impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il C