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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00987/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Milano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Lodi aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata assolvendolo dall'imputazione di cui al capo B) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; l'imputato era stato perciò condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 300 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile;

2. la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e, ritenuta la responsabilità del ricorrente per il solo assegno n. 3015019099-01, ha rideterminato la pena in mesi 5 di reclusione ed Euro 200 di multa confermando nel resto la sentenza impugnata;

3. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] eccependo la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sul motivo di appello articolato in merito alla assenza del requisito dell'ingiusto profitto: rileva che con il gravame la difesa aveva dedotto la assenza di uno degli elementi costitutivi del delitto di appropriazione indebita e che la Corte territoriale, nel dare comunque atto del difetto di prova sulla finalità di natura personale della condotta posta in essere dal ricorrente, ha comunque e di fatto omesso di vagliare la censura limitandosi a dare conto della avvenuta negoziazione del titolo; richiama la deposizione della stessa costituita parte civile e quella del teste Vigorelli sottolineando come l'assegno fosse stato consegnato dal Giamnnarino in pagamento di mobili usati ritirati nell'ambito della attività commerciale condotta unitamente alla Mele;

4. assegnato alla VII Sezione, in data 23.7.2021 la difesa della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso le proprie conclusioni in cui aveva insistito per la inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese;

5. in data 3.9.2021 è pervenuto in Cancelleria il verbale di remissione della querela formalizzato dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] presso la Stazione dei Carabinieri di Sant'[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];

6. con provvedimento del 10.9.2021 la Corte ha rimesso il processo alla pubblica udienza;

7. il PG ha trasmesso le requisitoria ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, quanto alla intervenuta remissione della querela, che il reato, alla luce delle contestate aggravanti, era e rimane procedibile di ufficio mentre la lettura della sentenza di primo grado dà conto del fatto che l'assegno era stato utilizzato per fini personali; osserva che con l'atto di appello la difesa aveva contestato questa circostanza senza, tuttavia, indicare le ragioni poi sviluppate con il ricorso e con le quali la Corte di Appello avrebbe omesso di confortarsi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Non è inutile rilevare come, pur a fronte della intervenuta remissione della querela e della relativa accettazione, il reato sia nel caso di specie comunque procedibile di ufficio atteso che il Tribunale, con valutazione condivisa dalla Corte di Appello, aveva ritenuto la contestata recidiva (ex art. 99 comma 4 cod. proc. pen.) pur stimandola equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

Ed è appena il caso di ribadire che il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale operato all'art. 649bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende senz'altro anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 3585 del 24/09/2020, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262 che, in motivazione, ha precisato che la valutazione di equivalenza o di subvalenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., non ne elide la sussistenza né gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità, sicché non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata).

2. L'imputazione elevata a carico del [OSCURATO:PERSONA] era quella di appropriazione indebita avente ad oggetto alcuni assegni bancari di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] di cui aveva la disponibilità in quanto collaboratore di costei presso l'impresa Divani e Poltrone di [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, la stessa sentenza di primo grado, aveva dato conto (cfr., pag. 3) del fatto che l'attività commerciale era stata il frutto di un accordo intercorso tra la Mele ed il [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva proposto alla medesima di "aprire un'impresa individuale per la compravendita di mobili usati (... che avrebbe dovuto svolgersi presso il capannone dell'imputato, che sarebbe stato messo a disposizione)" tanto che la stessa Mele aveva avuto la possibilità di abitare al suo interno nei locali siti al piano superiore; la attività, secondo gli accordi, "avrebbe dovuto essere a lei intestata"; il Tribunale aveva inoltre spiegato che "... il contenuto della querela è stato confermato dalla Parte Civile nel corso del dibattimento anche se la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nel corso della deposizione resa in data 20.11.2017, è parsa in certi momenti alquanto incerta ed imprecisa anche se l'incertezza e l'imprecisione alla quale si è appena fatto riferimento non hanno completamente minato l'attendibilità della stessa" (cfr., ancora, pag. 4 della sentenza di primo grado).

La stessa sentenza aveva richiamato la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva venduto alcuni mobili al mercatino dell'usato e che aveva riferito di essere stato pagato dal [OSCURATO:PERSONA] con uno degli assegni di cui si discute (in realtà l'unico per il quale la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado con la condanna del ricorrente) e sottoscritti dall'imputato con firma apocrifa della parte civile (cfr., ancora, pag. 4).

Con l'atto di appello, la difesa aveva dunque ribadito che la l'attività di compravendita di mobili usati era svolta in "società" tra le Mele ed il [OSCURATO:PERSONA] e che gli assegni in questione (con particolare riferimento a quello per il quale la sentenza di condanna è stata confermata) erano stati consegnati da quest'ultimo in pagamento di mobili che erano stati ritirati ovvero erano stati emessi "... nel perimetro dell'attività, svolta dalla Mele con il [OSCURATO:PERSONA], di acquisto e vendita di mobili usati" (cfr., pag. 5 dell'atto di appello); di qui, secondo la difesa, la esclusione di finalità personali ed "egoistiche" che avevano mosso l'agire del ricorrente.

L'atto di appello aveva d'altra parte espressamente richiamato (cfr., pag. 4) alcuni passaggi delle dichiarazioni testimoniali della Mele da cui, secondo la difesa, emergeva che il conto corrente su cui era stato tratto il blocchetto di assegni era quello su cui confluivano i guadagni delle vendite dei mobili dell'usato e che era utilizzato per far fronte ai pagamenti (cfr., secondo quanto riferito dalla parte civile, "... che dovevano essere destinati insomma a chi portava l'usato ...").

La Corte di Appello, pur avendo dato correttamente conto dei motivi di appello tra cui, per l'appunto, quello concernente la mancanza dell'"ingiusto profitto", se ne è totalmente disinteressato omettendo di confrontarsi con le deduzioni difensive che, invero, non possono essere ritenute manifestamente infondate e men che meno generiche; si è invece limitata a richiamare la affermazione del Tribunale, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato gli assegni "per fini personali", replicando proprio la considerazione oggetto della non esaminata censura in appello e che avrebbe meritato una specifica considerazione (cfr., d'altra parte, Sez. 2, Sentenza n. 30942 del 03/07/2015, PM in proc.

Costantin ed altri, Rv. 264555, in cui la Corte ha affermato che non integra il reato di appropriazione indebita, ma una mera condotta di distrazione non rilevante ai sensi dell'art. 646 cod. pen., il compimento, da parte dell'amministratore di una società di capitali, di atti di disposizione patrimoniale comunque idonei a soddisfare anche indirettamente l'interesse sociale, e non un interesse esclusivamente personale del disponente; conf., Sez. 2 - , Sentenza n. 19147 del 01/03/2019, Minuzzo, Rv. 276100, secondo cui non integra il reato di appropriazione indebita, in mancanza della prova del dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto o un vantaggio che si ponga come "danno patrimoniale" cagionato alla società, il trattenimento a titolo di compenso, da parte dell'amministratore di una società di capitali, di somme ricevute dai debitori sociali).

Più volte, peraltro, questa Corte ha ribadito che integra il vizio di mancanza della motivazione, la omessa valutazione delle allegazioni difensive in astratto idonee ad incidere sull'esito del giudizio e della finale decisione (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, Sentenza n. 2916 del 13/12/2013, Dall'Agnola, Rv. 257967; Sez. 6, Sentenza n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763; Sez. 5, Sentenza n. 6945 del 09/05/2000, Murante, Rv. 216765, secondo cui non è precluso al giudice di legittimità l'esame dei motivi di appello al fine di valutare la completezza dell'apparato argomentativo della sentenza di secondo grado con riferimento a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività).

La sentenza va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano che procederà ad un nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Milano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lodi aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata assolvendolo dall'imputazione di cui al capo B) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; l'imputato era stato perciò condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 300 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile; 2. la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e, ritenuta la responsabilità del ricorrente per il solo assegno n. 3015019099-01, ha rideterminato la pena in mesi 5 di reclusione ed Euro 200 di multa confermando nel resto la sentenza impugnata; 3. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] eccependo la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sul motivo di appello articolato in merito alla assenza del requisito dell'ingiusto profitto: rileva che con il gravame la difesa aveva dedotto la assenza di uno degli elementi costitutivi del delitto di appropriazione indebita e che la Corte territoriale, nel dare comunque atto del difetto di prova sulla finalità di natura personale della condotta posta in essere dal ricorrente, ha comunque e di fatto omesso di vagliare la censura limitandosi a dare conto della avvenuta negoziazione del titolo; richiama la deposizione della stessa costituita parte civile e quella del teste Vigorelli sottolineando come l'assegno fosse stato consegnato dal Giamnnarino in pagamento di mobili usati ritirati nell'ambito della attività commerciale condotta unitamente alla Mele; 4. assegnato alla VII Sezione, in data 23.7.2021 la difesa della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso le proprie conclusioni in cui aveva insistito per la inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese; 5. in data 3.9.2021 è pervenuto in Cancelleria il verbale di remissione della querela formalizzato dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] presso la Stazione dei Carabinieri di Sant'[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 6. con provvedimento del 10.9.2021 la Corte ha rimesso il processo alla pubblica udienza; 7. il PG ha trasmesso le requisitoria ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, quanto alla intervenuta remissione della querela, che il reato, alla luce delle contestate aggravanti, era e rimane procedibile di ufficio mentre la lettura della sentenza di primo grado dà conto del fatto che l'assegno era stato utilizzato per fini personali; osserva che con l'atto di appello la difesa aveva contestato questa circostanza senza, tuttavia, indicare le ragioni poi sviluppate con il ricorso e con le quali la Corte di Appello avrebbe omesso di confortarsi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Non è inutile rilevare come, pur a fronte della intervenuta remissione della querela e della relativa accettazione, il reato sia nel caso di specie comunque procedibile di ufficio atteso che il Tribunale, con valutazione condivisa dalla Corte di Appello, aveva ritenuto la contestata recidiva (ex art. 99 comma 4 cod. proc. pen.) pur stimandola equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche. Ed è appena il caso di ribadire che il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale operato all'art. 649bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende senz'altro anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. (cfr., Sez. U, Sentenza n. 3585 del 24/09/2020, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262 che, in motivazione, ha precisato che la valutazione di equivalenza o di subvalenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., non ne elide la sussistenza né gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità, sicché non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata). 2. L'imputazione elevata a carico del [OSCURATO:PERSONA] era quella di appropriazione indebita avente ad oggetto alcuni assegni bancari di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] di cui aveva la disponibilità in quanto collaboratore di costei presso l'impresa Divani e Poltrone di [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, la stessa sentenza di primo grado, aveva dato conto (cfr., pag. 3) del fatto che l'attività commerciale era stata il frutto di un accordo intercorso tra la Mele ed il [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva proposto alla medesima di "aprire un'impresa individuale per la compravendita di mobili usati (... che avrebbe dovuto svolgersi presso il capannone dell'imputato, che sarebbe stato messo a disposizione)" tanto che la stessa Mele aveva avuto la possibilità di abitare al suo interno nei locali siti al piano superiore; la attività, secondo gli accordi, "avrebbe dovuto essere a lei intestata"; il Tribunale aveva inoltre spiegato che "... il contenuto della querela è stato confermato dalla Parte Civile nel corso del dibattimento anche se la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nel corso della deposizione resa in data 20.11.2017, è parsa in certi momenti alquanto incerta ed imprecisa anche se l'incertezza e l'imprecisione alla quale si è appena fatto riferimento non hanno completamente minato l'attendibilità della stessa" (cfr., ancora, pag. 4 della sentenza di primo grado). La stessa sentenza aveva richiamato la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva venduto alcuni mobili al mercatino dell'usato e che aveva riferito di essere stato pagato dal [OSCURATO:PERSONA] con uno degli assegni di cui si discute (in realtà l'unico per il quale la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado con la condanna del ricorrente) e sottoscritti dall'imputato con firma apocrifa della parte civile (cfr., ancora, pag. 4). Con l'atto di appello, la difesa aveva dunque ribadito che la l'attività di compravendita di mobili usati era svolta in "società" tra le Mele ed il [OSCURATO:PERSONA] e che gli assegni in questione (con particolare riferimento a quello per il quale la sentenza di condanna è stata confermata) erano stati consegnati da quest'ultimo in pagamento di mobili che erano stati ritirati ovvero erano stati emessi "... nel perimetro dell'attività, svolta dalla Mele con il [OSCURATO:PERSONA], di acquisto e vendita di mobili usati" (cfr., pag. 5 dell'atto di appello); di qui, secondo la difesa, la esclusione di finalità personali ed "egoistiche" che avevano mosso l'agire del ricorrente. L'atto di appello aveva d'altra parte espressamente richiamato (cfr., pag. 4) alcuni passaggi delle dichiarazioni testimoniali della Mele da cui, secondo la difesa, emergeva che il conto corrente su cui era stato tratto il blocchetto di assegni era quello su cui confluivano i guadagni delle vendite dei mobili dell'usato e che era utilizzato per far fronte ai pagamenti (cfr., secondo quanto riferito dalla parte civile, "... che dovevano essere destinati insomma a chi portava l'usato ..."). La Corte di Appello, pur avendo dato correttamente conto dei motivi di appello tra cui, per l'appunto, quello concernente la mancanza dell'"ingiusto profitto", se ne è totalmente disinteressato omettendo di confrontarsi con le deduzioni difensive che, invero, non possono essere ritenute manifestamente infondate e men che meno generiche; si è invece limitata a richiamare la affermazione del Tribunale, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato gli assegni "per fini personali", replicando proprio la considerazione oggetto della non esaminata censura in appello e che avrebbe meritato una specifica considerazione (cfr., d'altra parte, Sez. 2, Sentenza n. 30942 del 03/07/2015, PM in proc. Costantin ed altri, Rv. 264555, in cui la Corte ha affermato che non integra il reato di appropriazione indebita, ma una mera condotta di distrazione non rilevante ai sensi dell'art. 646 cod. pen., il compimento, da parte dell'amministratore di una società di capitali, di atti di disposizione patrimoniale comunque idonei a soddisfare anche indirettamente l'interesse sociale, e non un interesse esclusivamente personale del disponente; conf., Sez. 2 - , Sentenza n. 19147 del 01/03/2019, Minuzzo, Rv. 276100, secondo cui non integra il reato di appropriazione indebita, in mancanza della prova del dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto o un vantaggio che si ponga come "danno patrimoniale" cagionato alla società, il trattenimento a titolo di compenso, da parte dell'amministratore di una società di capitali, di somme ricevute dai debitori sociali). Più volte, peraltro, questa Corte ha ribadito che integra il vizio di mancanza della motivazione, la omessa valutazione delle allegazioni difensive in astratto idonee ad incidere sull'esito del giudizio e della finale decisione (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, Sentenza n. 2916 del 13/12/2013, Dall'Agnola, Rv. 257967; Sez. 6, Sentenza n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763; Sez. 5, Sentenza n. 6945 del 09/05/2000, Murante, Rv. 216765, secondo cui non è precluso al giudice di legittimità l'esame dei motivi di appello al fine di valutare la completezza dell'apparato argomentativo della sentenza di secondo grado con riferimento a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività). La sentenza va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano che procederà ad un nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio. Così deciso in Ro
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