CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 settembre 2022
Cassazione n. 43670/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 02/02/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della tessa città, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai delitti di cui ai capi D) (artt. 110, 640 cod. pem.) e K) (artt. 81, cpv., 110, 640 cod. pen.), ritenuta la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 125, comma 3, 546, lett. e) cod. proc. pen., art. 24, comma 2, Cost ed art. 6 CEDU. Stante la totale mancanza di un compendio motivazionale nella pronuncia di primo grado in punto di colpevolezza e la conseguente lesione del diritto all'impugnazione del ricorrente, si lamenta come l'integrazione della motivazione da parte della Corte territoriale risulti inidonea a sanare la suddetta lacuna argomentativa ed a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa. 1.2. violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 42 cod. pen. ed omessa motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti ascrittigli. A fronte della condanna del ricorrente per i delitti di truffa, si rileva la mancata indicazione da parte dei giudici di merito degli elementi dimostrativi dell'apporto causale e della coscienza e volontà del prevenuto di partecipare alla realizzazione di tali delitti. 2. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria valevole anche come memoria in data 1/09/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. La difesa del ricorrente con nota di conclusioni e replica alle conclusioni del P.G., ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, con cui si deduce la nullità della pronuncia di primo grado per mancanza di motivazione e la conseguente insanabile lesione del diritto di difesa, è manifestamente infondato in quanto basato su assunti ermeneutici che risultano in palese contrasto con le norme processuali in materia di nullità e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto. In tale prospettiva, viene in rilievo il disposto dell'art. 604 cod. proc. pen., che disciplina i casi tassativi nei quali il giudice d'appello dichiara la nullità, in tutto o in parte, della pronuncia impugnata con trasmissione degli atti al giudice di primo grado, tra i quali non risulta annoverata l'ipotesi di mancanza, anche assoluta, della motivazione della sentenza oggetto di gravame. La fattispecie rientra, invece, nell'ambito di applicazione dell'art. 605 del codice di rito, secondo cui fuori dai casi di nullità di cui all'art. 604 cod. proc. pen., il giudice d'appello pronuncia sentenza con cui conferma o riforma la sentenza appellata. Ne discende che la lacuna motivazionale della sentenza gravata, non costituendo una causa tassativa di nullità e dunque non imponendo una regressione del procedimento al primo grado di giudizio, può e deve essere colmata dal giudice d'appello mediante l'integrazione del complesso argomentativo nell'esercizio dei poteri di piena cognizione e valutazione che contraddistinguono il giudizio di secondo grado. Anzi, al giudice del gravame non è consentito limitarsi ad annullare con rinvio la sentenza resa dal tribunale che sia afflitta da un errore di motivazione o da una mancanza di motivazione, anche radicale, dovendo sempre decidere nel merito, fatti salvi i casi previsti dall'art. 604 del codice di rito, tra i quali non rientra, come detto, l'omessa motivazione (S.U, n. 3287 del 27/11/2008, Rv. 244118). Nel caso di specie, la Corte di merito, rilevando la sussistenza di lacune motivazionali nella pronuncia del Tribunale, denunciate dalla difesa con l'atto d'appello, ha provveduto alla redazione della motivazione in punto di responsabilità del prevenuto per i delitti contestatigli (pag. 4 della pronuncia impugnata), facendo corretta applicazione della disciplina dettata dalle norme di rito sopra citate, nonché del principio di diritto, affermato da questa Corte, in forza del quale la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Rv. 271735). Peraltro, l'integrazione dell'apparato motivazionale della pronuncia di primo grado ad opera del giudice del gravame non determina alcuna insanabile lesione del diritto di difesa del ricorrente sancito dagli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, stante la natura devolutiva del secondo grado di giudizio, che consente all'imputato di far valere le medesime questioni di merito sottoposte al primo giudice, nonché di sollecitare anche le integrazioni istruttorie che risultassero necessarie al compiuto esercizio del diritto di difesa. 2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 110 e 42 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per concorso nei delitti contestatigli, è manifestamente infondato in quanto smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità con cui vengono evidenziati gli elementi fondativi della colpevolezza del ricorrente. In particolare, la Corte di merito ha valorizzato la portata dimostrativa delle dichiarazioni testimoniali rese dalle due persone offese a dibattimento (Massi e Stulin), riscontrate dagli accertamenti documentali aventi riguardo al versamento ad opera delle stesse di somme di denaro a titolo di acconto sul prezzo di acquisto di una vettura, mai consegnata, sulla carta postepay intestata al prevenuto, che ne aveva richiesto ed ottenuto il rilascio nel mese precedente a quello in cui furono commesse le truffe. Nella medesima prospettiva può ritenersi implicitamente disattesa, ancorché non apertamente confutata, la deduzione relativa alla mancata intestazione all'imputato o a persone a lui riconducibili degli indirizzi internet o dei numeri di telefono utilizzati: anche indipendentemente dalla massima di esperienza secondo la quale difficilmente gli autori delle truffe, quali quelle in esame, tendono a lasciare più elementi "compromettenti" idonei a ricondurre loro le dette condotte delittuose al di là di quelli strettamente indispensabili (cioè, l'intestazione della carta poste pay, indispensabile per ricevere o far ricevere il profitto), si è ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo il quale nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito "non rappresenta vizio censurabile l'omesso esame critico di ogni questione sottoposta all'attenzione del giudice di merito qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice '(Sez. 2^, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 6^, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Ry.254107; Sez. 4^, n. 34747 del 17/05/2012, Parisi, Ry.253512; Sez. 4", n. 45126 del 6/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907) Parimenti, il giudice del gravame rileva come la versione fornita dall'imputato in ordine al presunto smarrimento della medesima carta Postepay, che sarebbe stato denunciato proprio dal Marrapese, risulti non solo priva di riscontri documentali, ma anche contraddittoria, dunque non veritiera, e strumentale (pag. 5 della pronuncia impugnata). Stante quanto osservato, è precluso a questa Corte l'esame delle ulteriori censure dedotte dal ricorrente, in quanto fondate su doglianze in punto di fatto, volte a proporre una ricostruzione della vicenda oggetto di incriminazione alternativa a quella motivatamente asseverata dai giudici di merito. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda di euro tremila in ragione dei profili di manifesta infondatezza rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 29 settembre 2022