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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16092/2025

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della motivazione che trattavasi di “lesioni colpose gravi”, circostanza questa che rappresenta il presupposto della applicazione della sanzione, ma non può essere la motivazione dell’entità della sanzione stessa, né può pensarsi ad un implicito richiamo agli argomenti a sostegno della pena principale, dal momento che era stata applicata la sanzione minima prevista dall’art. 590-bis cod. pen.

Lamenta conseguentemente vizio di motivazione apparente, poiché l’indicazione della norma incriminatrice o del reato commesso non “motiva” perché proprio quella pena è stata applicata. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la difesa lamenta violazione di legge ed errata applicazione degli artt. 133 cod. pen. e degli artt. 218 e 222 d.lgs. n. 285 del 1992.

Deduce la difesa che la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222 del d.lgs. n. 285 del 1992 deve essere compiuta in base ai parametri di cui all’art. 218 del d.lgs. cit., vale a dire entità del danno apportato, gravità della violazione commessa, pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.

Deduce, in proposito, la difesa che a) quanto alla entità del danno apportato, la lesione è stata di soli otto giorni superiore alla soglia; b) quanto alla gravità della violazione commessa, all’imputato è stata contestata la sola violazione dell’art. 141, comma 2, del codice della strada ed il ciclista è stato ritenuto partecipe della dinamica dell’incidente, avendo a sua volta violato il codice della strada, all’art. 182, comma 4, che punisce il conducente del velocipede che non porta il veicolo a mano, sebbene per le condizioni della circolazione fosse di intralcio o pericolo ai pedoni; c) quanto al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare, il ricorrente, di professione autista di autobus dedicati al trasporto pubblico locale, era incensurato e, nei sette anni dall’accadimento del sinistro, non è stato oggetto di alcun altro procedimento.

Lamenta, conseguentemente, il ricorrente che la sospensione della partente disposta di sei mesi era gravemente afflittiva e del tutto sproporzionata rispetto al fatto commesso, comunque ben più afflittiva di quella principale, tenuto conto della professione dell’imputato. 2.3 Con il terzo motivo di ricorso, lamenta illegalità della pena ai sensi dell’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.

Deduce la difesa che il controllo del giudice sulla congruità della pena richiesta in sede di patteggiamento deve essere particolarmente penetrante e rigoroso e ribadisce che, nel caso in esame, la sanzione accessoria è stata comminata in misura gravemente sproporzionata al fatto contestato e del tutto avulsa dalla graduazione della pena principale, tanto da apparire più che semplicemente illegittima, del tutto illegale.

3. E’ pervenuta una prima memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si insiste sull’accoglimento del ricorso, ribadendone i motivi.

4. E’ pervenuta una seconda memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si precisa che l’orientamento richiamato dal Procuratore generale, secondo cui, in caso di applicazione della pena su richiesta, il giudice non debba motivare espressamente la quantificazione della sospensione della patente di guida, non è privo di eccezioni e, in ogni caso, si riferisce ai casi in cui il giudice abbia motivato sulla adeguatezza della pena principale, diversamente dal caso in esame nel quale il giudice era stato chiamato, in sede di rinvio, proprio a determinare la sanzione non applicata in sede di patteggiamento, ribadendo inoltre di aver elencato, in ricorso, numerosi elementi che avrebbero dovuto consigliare il giudice ad applicare una sanzione ben inferiore rispetto a quella applicata. 2 F i r m a t o D a : L U C A R A M A C C I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 4 5 2 3 1 5 5 7 1 9 2 1 b 5 5 - F i r m a t o D a : L U A N A M A R I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 a 6 d 4 3 e a 6 d b 7 9 7 F i r m a t o D a : G I O V A N N I G I O R G I A N N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : f b e e d a 7 b d 4 4 0 4 5 6 [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e, proprio in ragione di tale natura, si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (Sez. 4, n. 6296 del 14/01/2025, Quilli, non mass.; Sez. 4, n. 44339 del 12/11/2024, Benetollo; Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, Rv. 275435), sicchè la sentenza di patteggiamento che abbia applicato od omesso di applicare una sanzione amministrativa accessoria, a seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., è ricorribile per cassazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 279349).

2. Tanto premesso, i primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente perché connessi, essendo sostanzialmente incentrati sull’onere motivazionale che ricade sul giudice nella ipotesi di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Al riguardo, costituisce ius receptum il principio secondo cui quando la sanzione amministrativa accessoria viene stabilita in misura che si discosta sensibilmente dal minimo edittale, ed anzi supera la media della forbice edittale, il giudice è tenuto a dare adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a tale determinazione.

Se nessuna motivazione è necessaria per giustificare l'applicazione del minimo, nell'ipotesi di sanzione determinata entro il medio edittale, il richiamo ai criteri previsti dall'art. 218, comma 2, del codice della strada, costituisce congrua giustificazione dell'uso della discrezionalità, perché si colloca in una fascia valutativa - fra il minimo ed il medio edittale appunto - all'interno della quale il legislatore stesso prevede la sanzione come corrispondente alla gravità media della violazione e del pericolo futuro, affermandosi anche la legittimità della motivazione implicita, allorchè la sanzione applicata sia molto più vicina al minimo che al massimo (Sez.

F., n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635).

In tali casi l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (cfr., Sez. 4, n. 5425 del 21/12/2022, dep. 2023, Pavarino, in motivazione; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738 - 01; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470 — 01; Sez., 4, n. 18368 del 28/04/2021, Nicolaci, in motivazione, e Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395-01, che fanno riferimento all'applicazione della sanzione in misura modesta e comunque inferiore alla media; Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211-01, che fa riferimento all'ipotesi del mancato superamento della media edittale e all'insussistenza di specifici elementi di meritevolezza dell'imputato).

Diversamente, quando ci si discosta da quella medietà, e tanto più ci si discosta, è necessario spiegare per quale motivo i parametri che si analizzano inducono ad applicare una sanzione superiore, perché il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità che supera la 'media' ed il giudice deve spiegarne le ragioni (Sez. 4, n. 37628 del 30/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez.

F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, in motivazione). 2.1 Nella specie, l’art. 222 del codice della strada prevede che, quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente è fino a due anni.

La sentenza impugnata fissa la durata della sanzione amministrativa accessoria in sei mesi, 3 F i r m a t o D a : L U C A R A M A C C I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 4 5 2 3 1 5 5 7 1 9 2 1 b 5 5 - F i r m a t o D a : L U A N A M A R I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 a 6 d 4 3 e a 6 d b 7 9 7 F i r m a t o D a : G I O V A N N I G I O R G I A N N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : f b e e d a 7 b d 4 4 0 4 5 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della motivazione che trattavasi di “lesioni colpose gravi”, circostanza questa che rappresenta il presupposto della applicazione della sanzione, ma non può essere la motivazione dell’entità della sanzione stessa, né può pensarsi ad un implicito richiamo agli argomenti a sostegno della pena principale, dal momento che era stata applicata la sanzione minima prevista dall’art. 590-bis cod. pen. Lamenta conseguentemente vizio di motivazione apparente, poiché l’indicazione della norma incriminatrice o del reato commesso non “motiva” perché proprio quella pena è stata applicata. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la difesa lamenta violazione di legge ed errata applicazione degli artt. 133 cod. pen. e degli artt. 218 e 222 d.lgs. n. 285 del 1992. Deduce la difesa che la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222 del d.lgs. n. 285 del 1992 deve essere compiuta in base ai parametri di cui all’art. 218 del d.lgs. cit., vale a dire entità del danno apportato, gravità della violazione commessa, pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Deduce, in proposito, la difesa che a) quanto alla entità del danno apportato, la lesione è stata di soli otto giorni superiore alla soglia; b) quanto alla gravità della violazione commessa, all’imputato è stata contestata la sola violazione dell’art. 141, comma 2, del codice della strada ed il ciclista è stato ritenuto partecipe della dinamica dell’incidente, avendo a sua volta violato il codice della strada, all’art. 182, comma 4, che punisce il conducente del velocipede che non porta il veicolo a mano, sebbene per le condizioni della circolazione fosse di intralcio o pericolo ai pedoni; c) quanto al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare, il ricorrente, di professione autista di autobus dedicati al trasporto pubblico locale, era incensurato e, nei sette anni dall’accadimento del sinistro, non è stato oggetto di alcun altro procedimento. Lamenta, conseguentemente, il ricorrente che la sospensione della partente disposta di sei mesi era gravemente afflittiva e del tutto sproporzionata rispetto al fatto commesso, comunque ben più afflittiva di quella principale, tenuto conto della professione dell’imputato. 2.3 Con il terzo motivo di ricorso, lamenta illegalità della pena ai sensi dell’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. Deduce la difesa che il controllo del giudice sulla congruità della pena richiesta in sede di patteggiamento deve essere particolarmente penetrante e rigoroso e ribadisce che, nel caso in esame, la sanzione accessoria è stata comminata in misura gravemente sproporzionata al fatto contestato e del tutto avulsa dalla graduazione della pena principale, tanto da apparire più che semplicemente illegittima, del tutto illegale. 3. E’ pervenuta una prima memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si insiste sull’accoglimento del ricorso, ribadendone i motivi. 4. E’ pervenuta una seconda memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si precisa che l’orientamento richiamato dal Procuratore generale, secondo cui, in caso di applicazione della pena su richiesta, il giudice non debba motivare espressamente la quantificazione della sospensione della patente di guida, non è privo di eccezioni e, in ogni caso, si riferisce ai casi in cui il giudice abbia motivato sulla adeguatezza della pena principale, diversamente dal caso in esame nel quale il giudice era stato chiamato, in sede di rinvio, proprio a determinare la sanzione non applicata in sede di patteggiamento, ribadendo inoltre di aver elencato, in ricorso, numerosi elementi che avrebbero dovuto consigliare il giudice ad applicare una sanzione ben inferiore rispetto a quella applicata. 2 F i r m a t o D a : L U C A R A M A C C I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 4 5 2 3 1 5 5 7 1 9 2 1 b 5 5 - F i r m a t o D a : L U A N A M A R I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 a 6 d 4 3 e a 6 d b 7 9 7 F i r m a t o D a : G I O V A N N I G I O R G I A N N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : f b e e d a 7 b d 4 4 0 4 5 6 [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e, proprio in ragione di tale natura, si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (Sez. 4, n. 6296 del 14/01/2025, Quilli, non mass.; Sez. 4, n. 44339 del 12/11/2024, Benetollo; Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, Rv. 275435), sicchè la sentenza di patteggiamento che abbia applicato od omesso di applicare una sanzione amministrativa accessoria, a seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., è ricorribile per cassazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 279349). 2. Tanto premesso, i primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente perché connessi, essendo sostanzialmente incentrati sull’onere motivazionale che ricade sul giudice nella ipotesi di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Al riguardo, costituisce ius receptum il principio secondo cui quando la sanzione amministrativa accessoria viene stabilita in misura che si discosta sensibilmente dal minimo edittale, ed anzi supera la media della forbice edittale, il giudice è tenuto a dare adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a tale determinazione. Se nessuna motivazione è necessaria per giustificare l'applicazione del minimo, nell'ipotesi di sanzione determinata entro il medio edittale, il richiamo ai criteri previsti dall'art. 218, comma 2, del codice della strada, costituisce congrua giustificazione dell'uso della discrezionalità, perché si colloca in una fascia valutativa - fra il minimo ed il medio edittale appunto - all'interno della quale il legislatore stesso prevede la sanzione come corrispondente alla gravità media della violazione e del pericolo futuro, affermandosi anche la legittimità della motivazione implicita, allorchè la sanzione applicata sia molto più vicina al minimo che al massimo (Sez. F., n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635). In tali casi l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (cfr., Sez. 4, n. 5425 del 21/12/2022, dep. 2023, Pavarino, in motivazione; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738 - 01; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470 — 01; Sez., 4, n. 18368 del 28/04/2021, Nicolaci, in motivazione, e Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395-01, che fanno riferimento all'applicazione della sanzione in misura modesta e comunque inferiore alla media; Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211-01, che fa riferimento all'ipotesi del mancato superamento della media edittale e all'insussistenza di specifici elementi di meritevolezza dell'imputato). Diversamente, quando ci si discosta da quella medietà, e tanto più ci si discosta, è necessario spiegare per quale motivo i parametri che si analizzano inducono ad applicare una sanzione superiore, perché il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità che supera la 'media' ed il giudice deve spiegarne le ragioni (Sez. 4, n. 37628 del 30/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, in motivazione). 2.1 Nella specie, l’art. 222 del codice della strada prevede che, quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente è fino a due anni. La sentenza impugnata fissa la durata della sanzione amministrativa accessoria in sei mesi, 3 F i r m a t o D a : L U C A R A M A C C I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 4 5 2 3 1 5 5 7 1 9 2 1 b 5 5 - F i r m a t o D a : L U A N A M A R I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 a 6 d 4 3 e a 6 d b 7 9 7 F i r m a t o D a : G I O V A N N I G I O R G I A N N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : f b e e d a 7 b d 4 4 0 4 5 6
Sentenza Cassazione n. 16092/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris