CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 30034/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 18 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani, in data 22 maggio 2019, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di ricettazione e furto aggravato, di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di ricettazione e di [OSCURATO:PERSONA], per quello di furto aggravato. Rilevato che gli unici motivi presentati nell'interesse del D'Angella e del Superbo, che lamentano un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati, risultano del tutto generici, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che ha ampiamente evidenziato le ragioni a fondamento della colpevolezza dei prevenuti (si vedano le pagine da 8 a 11 e 13), non indicano gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Considerato che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse dello Sgarra, che censura la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, è manifestamente infondato, ostandovi, come correttamente rilevato dalla Corte di appello a pagina 13, la previsione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di curo tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]