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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 15602/2025

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9521/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria n. 3627/06/2022, depositatail 24 novembre 2022; [OSCURATO:PERSONA] – IRES-IRAP-IVA 2011.

R.G.

N.9521/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 4 febbraio 2025 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinci ale di [OSCURATO:PERSONA] notificava, in data 7 luglio 2016, all’associazione culturale Taranproject, con sede in Caulonia (RC), via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, avviso di accertamento n.

TD7040201276/2016, con il quale l’Ufficio, in relazione all’anno d’imposta 2011, recuperava a tassazione l’importo di € 72.995,32, con conseguente rideterminazione delle imposte IRES, IVA ed IRAP.

L’accertamento veniva emesso all’esito di un p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza, dal quale emergevano movimentazioni bancarie prive di giustificazione per € 53.909,88, nonché l’indebita detrazione di costi per € 1.966,36 per mancanza del requisito dell’inerenza ex art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e l’omessa annotazione nelle scritture contabili di alcune operazioni imponibili attive per € 17.119,08.

2. Avverso tale avviso di accertamento la parte contribuente proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 5609/08/2019, depositata il 30 settembre 2019, lo accoglieva parzialmente, annullando l’atto impugnato relativamente ai seguenti punti: a) riducendo gli importi accertati sulla base delle indagini bancarie, escludendo l’importo riferibile ai conti correnti del socio [OSCURATO:PERSONA], in ragione della mancata indicazione di dati concreti circa la riferibilità all’associazione dei conti a questo intestati; b) riducendo la somma oggetto di R.G.

N.9521/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accertamento sui conti correnti della società da € 7.650,00 ad € 3.518,00, avendo la parte contribuente assolto all’onere della prova contraria con riferimento all’importo di € 3.532,00, corrispondente all’incasso delle fatture n. 4 e n. 9 del 2011, e di € 600,00, pari a l contributo erogato dalla Proloco di Benestare; c) eliminando il recupero di € 1.075,00, risultando contraddittoria la giustificazione offerta dall’Agenzia delle Entrate in punto di determinazione della maggiore importo dovuta ai fini IVA.

3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, nonché appello incidentale dalla parte contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (nuova denominazione della [OSCURATO:PERSONA]) della Calabria, con sentenza n. 3627/06/2022, pronunciata il 14 novembre 2022 e depositata in segreteria il 24 novembre 2022, rigettava l’appello principale dell’Ufficio ed accoglieva l’appello incidentale, annullando integralmente l’atto impugnato, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il4 maggio 2023).

L’associazione culturale Taranproject resiste con controricorso.

5. Con decreto del 16 novembre 2024 è stata fissata l a discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 4 febbraio 2025 , ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: R.G.

N.9521/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.

Deduce, in particolare, che erroneamente la C.T.R. aveva annullato l’atto impositivo, sulla base della presunta nullità del p.v.c. per illegittimo accesso immobiliare, in assenza di una specifica autorizzazione da parte del Capo dell’Ufficio e dell’[OSCURATO:PERSONA], in quanto, nella specie, l’accesso domiciliare era stato funzionale soltanto alla notifica dell’avviso di avvio della verifica, con invito ad esibire la documentazione presso gli ufficio dell’organo accertatore, e, in ogni caso, l’eventuale assenza dell’autorizzazione all’accesso domiciliare non inficerebbe la validità dell’accertamento.

2. Il motivo è fondato.

La C.G.T. di secondo grado, invero, ha annullato l’avviso di accertamento impugnato, ritenendo illegittime le modalità di svolgimento dell’attività di verifica (e quindi, conseguentemente, illegittimo ilpedissequo p.v.c. posto poi a fondamento dell’atto impositivo), in quanto vi sarebbe stato un accesso presso la sede dell’associazione senza l’autorizzazione del Capo dell’Ufficio, e senza neanche l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica (così come previsto dagli artt. 52 d.P.R. n. 622/1972 e 33 d.P.R. n. 600/1973), posto che la sede dell’associazione era destinata anche ad abitazione del legale rappresentante della stessa [OSCURATO:PERSONA].

R.G.

N.9521/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tuttavia rilevarsi che, nel caso di specie, non vi è stato alcun “accesso” presso la sede dell’associazione, in quanto i verificatori si sono limitati , in data 17 luglio 2014, a comunicare al legale rappresentante l’avvio delle operazioni di verifica ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e degli altri tributi, con invito ad esibire tutta la documentazione dell’associazione il successivo 25 luglio 2014, ore 15.30, presso gli ufficidel reparto della G.d.F. operante; nello stesso verbale si dà atto, inoltre, che le operazioni di verifica sarebbero proseguito presso gli uffici del reparto.

Dallo stesso verbale emerge, inoltre, che nessuna documentazione è stata esibita e/o reperita in data 17 luglio 2014.

Da ciò consegue che alcun accesso in senso tecnico, e cioè per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche è stato, nella specie, effettuato, ragion per cui non può prospettarsi alcuna illegittimità del p.v.c. per mancanza delle autorizzazioni del Capo dell’Ufficio e del Procuratore della Repubblica.

Ne consegue che alcun nesso di dipendenza è configurabile tra l’attività preliminare di comunicazione dell’avviso della verifica, effettuata in data 17 luglio 2014, e la documentazione posta a base dell’accertamento, che è stata acquisita successivamente presso il reparto dei militari operanti.

3. Consegue l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di R.G.

N.9521/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in div

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9521/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria n. 3627/06/2022, depositatail 24 novembre 2022; [OSCURATO:PERSONA] – IRES-IRAP-IVA 2011. R.G. N.9521/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 4 febbraio 2025 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinci ale di [OSCURATO:PERSONA] notificava, in data 7 luglio 2016, all’associazione culturale Taranproject, con sede in Caulonia (RC), via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, avviso di accertamento n. TD7040201276/2016, con il quale l’Ufficio, in relazione all’anno d’imposta 2011, recuperava a tassazione l’importo di € 72.995,32, con conseguente rideterminazione delle imposte IRES, IVA ed IRAP. L’accertamento veniva emesso all’esito di un p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza, dal quale emergevano movimentazioni bancarie prive di giustificazione per € 53.909,88, nonché l’indebita detrazione di costi per € 1.966,36 per mancanza del requisito dell’inerenza ex art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e l’omessa annotazione nelle scritture contabili di alcune operazioni imponibili attive per € 17.119,08. 2. Avverso tale avviso di accertamento la parte contribuente proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 5609/08/2019, depositata il 30 settembre 2019, lo accoglieva parzialmente, annullando l’atto impugnato relativamente ai seguenti punti: a) riducendo gli importi accertati sulla base delle indagini bancarie, escludendo l’importo riferibile ai conti correnti del socio [OSCURATO:PERSONA], in ragione della mancata indicazione di dati concreti circa la riferibilità all’associazione dei conti a questo intestati; b) riducendo la somma oggetto di R.G. N.9521/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accertamento sui conti correnti della società da € 7.650,00 ad € 3.518,00, avendo la parte contribuente assolto all’onere della prova contraria con riferimento all’importo di € 3.532,00, corrispondente all’incasso delle fatture n. 4 e n. 9 del 2011, e di € 600,00, pari a l contributo erogato dalla Proloco di Benestare; c) eliminando il recupero di € 1.075,00, risultando contraddittoria la giustificazione offerta dall’Agenzia delle Entrate in punto di determinazione della maggiore importo dovuta ai fini IVA. 3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, nonché appello incidentale dalla parte contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (nuova denominazione della [OSCURATO:PERSONA]) della Calabria, con sentenza n. 3627/06/2022, pronunciata il 14 novembre 2022 e depositata in segreteria il 24 novembre 2022, rigettava l’appello principale dell’Ufficio ed accoglieva l’appello incidentale, annullando integralmente l’atto impugnato, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il4 maggio 2023). L’associazione culturale Taranproject resiste con controricorso. 5. Con decreto del 16 novembre 2024 è stata fissata l a discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 4 febbraio 2025 , ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: R.G. N.9521/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, che erroneamente la C.T.R. aveva annullato l’atto impositivo, sulla base della presunta nullità del p.v.c. per illegittimo accesso immobiliare, in assenza di una specifica autorizzazione da parte del Capo dell’Ufficio e dell’[OSCURATO:PERSONA], in quanto, nella specie, l’accesso domiciliare era stato funzionale soltanto alla notifica dell’avviso di avvio della verifica, con invito ad esibire la documentazione presso gli ufficio dell’organo accertatore, e, in ogni caso, l’eventuale assenza dell’autorizzazione all’accesso domiciliare non inficerebbe la validità dell’accertamento. 2. Il motivo è fondato. La C.G.T. di secondo grado, invero, ha annullato l’avviso di accertamento impugnato, ritenendo illegittime le modalità di svolgimento dell’attività di verifica (e quindi, conseguentemente, illegittimo ilpedissequo p.v.c. posto poi a fondamento dell’atto impositivo), in quanto vi sarebbe stato un accesso presso la sede dell’associazione senza l’autorizzazione del Capo dell’Ufficio, e senza neanche l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica (così come previsto dagli artt. 52 d.P.R. n. 622/1972 e 33 d.P.R. n. 600/1973), posto che la sede dell’associazione era destinata anche ad abitazione del legale rappresentante della stessa [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N.9521/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tuttavia rilevarsi che, nel caso di specie, non vi è stato alcun “accesso” presso la sede dell’associazione, in quanto i verificatori si sono limitati , in data 17 luglio 2014, a comunicare al legale rappresentante l’avvio delle operazioni di verifica ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e degli altri tributi, con invito ad esibire tutta la documentazione dell’associazione il successivo 25 luglio 2014, ore 15.30, presso gli ufficidel reparto della G.d.F. operante; nello stesso verbale si dà atto, inoltre, che le operazioni di verifica sarebbero proseguito presso gli uffici del reparto. Dallo stesso verbale emerge, inoltre, che nessuna documentazione è stata esibita e/o reperita in data 17 luglio 2014. Da ciò consegue che alcun accesso in senso tecnico, e cioè per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche è stato, nella specie, effettuato, ragion per cui non può prospettarsi alcuna illegittimità del p.v.c. per mancanza delle autorizzazioni del Capo dell’Ufficio e del Procuratore della Repubblica. Ne consegue che alcun nesso di dipendenza è configurabile tra l’attività preliminare di comunicazione dell’avviso della verifica, effettuata in data 17 luglio 2014, e la documentazione posta a base dell’accertamento, che è stata acquisita successivamente presso il reparto dei militari operanti. 3. Consegue l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di R.G. N.9521/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in div
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