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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 27269/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19795-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19795/2017 Cron.

Rep.

Ud.06/04/2023 CC avverso la sentenza n. 5886/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/02/2017 R.G.N. 533/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 13 febbraio 2017, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Ambiente, alle cui dipendenze gli istanti, già segretari comunali, erano transitati per mobilità volontaria ai sensi della l. n. 465/1997, con decorrenza rispettivamente dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dal 29.10.1999, domanda avente ad oggetto il riconoscimento, quali segretari comunali con servizio effettivo di ruolo pari almeno a tre anni avvalsisi della facoltà di cui all’art. 18 l. n. 465/1997,del diritto contemplato dall’art. 1, comma 49, l. n. 311/2004, all’inquadramento nel ruolo unico dirigenziale del Ministero; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in conformità all’orientamento accolto da questa Corte a Sezioni unite con la sentenza n. 784/2016, l’infondatezza della pretesa in quanto dipendente proveniente in mobilità dall’albo dei segretari comunali già immessa nel ruolo dell’amministrazione prima dell’entrata in vigore della l. n. 311/2004; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la sola Messina, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il ridenominato Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; - che, nelle more dell’udienza di trattazione, la ricorrente depositava atto di rinunzia al ricorso, senza dar conto, tuttavia, dell’intervenuta notifica della stessa e dell’accettazione del Ministero intimato; - che, all’odierna udienza, di tanto dava atto il Collegio, disponendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità ed attestazione dell’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo corrispondente a quello versato a titolo di contributo unificato P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19795-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19795/2017 Cron. Rep. Ud.06/04/2023 CC avverso la sentenza n. 5886/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/02/2017 R.G.N. 533/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 13 febbraio 2017, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Ambiente, alle cui dipendenze gli istanti, già segretari comunali, erano transitati per mobilità volontaria ai sensi della l. n. 465/1997, con decorrenza rispettivamente dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dal 29.10.1999, domanda avente ad oggetto il riconoscimento, quali segretari comunali con servizio effettivo di ruolo pari almeno a tre anni avvalsisi della facoltà di cui all’art. 18 l. n. 465/1997,del diritto contemplato dall’art. 1, comma 49, l. n. 311/2004, all’inquadramento nel ruolo unico dirigenziale del Ministero; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in conformità all’orientamento accolto da questa Corte a Sezioni unite con la sentenza n. 784/2016, l’infondatezza della pretesa in quanto dipendente proveniente in mobilità dall’albo dei segretari comunali già immessa nel ruolo dell’amministrazione prima dell’entrata in vigore della l. n. 311/2004; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la sola Messina, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il ridenominato Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; - che, nelle more dell’udienza di trattazione, la ricorrente depositava atto di rinunzia al ricorso, senza dar conto, tuttavia, dell’intervenuta notifica della stessa e dell’accettazione del Ministero intimato; - che, all’odierna udienza, di tanto dava atto il Collegio, disponendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità ed attestazione dell’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo corrispondente a quello versato a titolo di contributo unificato P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di