CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 26943/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 25/01/2024 di condanna per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 5 d.lgs. 74 del 2000 (capo 1 e 2) perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di diritto delle società Multiservice soc. coop. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] soc.coop. in liquidazione, ometteva di presentare, pur essendovi obbligato, le dichiarazioni annuali per l'anno 2014. Con un primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla carenza dell'elemento soggettivo integrante la fattispecie di cui all'art. 5 del d.lgs. 74 del 2000, posto che, dal compendio d'indagine, non vi è evidenza che l'odierno imputato abbia avuto consapevolezza di rivestire all'epoca del fatto la carica di amministratore delle due società, che risulta solo formalmente dai verbali di assemblea del 22/10/2014, non essendovi alcuna prova della effettiva partecipazione alla gestione societaria. Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto provata la penale responsabilità nonostante dal compendio istruttorio sia emerso che all'epoca dei fatti il ricorrente non disponeva né degli strumenti né delle competenze tecnico/culturali per dare un contributo alla condotta illecita realizzata da soggetti terzi. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto non credibile la tesi difensiva secondo cui l'imputato non era a conoscenza di essere stato formalmente nominato amministratore delle due società, in quanto priva di allegazioni a supporto, e ritenuto che l'imputato fosse in grado di comprendere le implicazioni e gli obblighi connessi all'assunzione della carica di amministratore, e che abbia assunto consapevolmente il rischio dell'agire illecito dell'effettivo gestore di fatto delle società. Si ribadisce infatti che, in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione e che funge da mero "prestanome" risponde quale autore principale della condotta in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto che devono essere da lui sottoscritte, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Sez.3, n. 2570 del 28/09/2018 Ud. (dep. 21/01/2019 ) Rv. 275830; Sez. F., n. 42897 del 09/08/2018 Ud. (dep. 28/09/2018 ) Rv. 273939). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/05/2025 Il Consigliere e