CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36071/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] — [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi n [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 21 dicembre 2021, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato la pena concordata fra le parti nei confronti, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt.74 commi 1, 2, 3, 4 e 80 comma 1 lett. a) d.P.R. 30 maggio 1990 n. 309; [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990; [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 74 comma 6 d.P.R. n.309/1990; [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt.74 commi 1, 2, 3, 4 e 80 comma 1 lett. a) d.P.R. n. 309/1990; [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 74 comma 6 d.P.R: n. 309/1990, [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990; [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 74 commi 1, 2, 3, 4 e 80 comma 1 lett. a) d.P.R. n. 309/1990; [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt.74 commi 1, 2, 3, 4 e 80 comma 1 lett. a) d.P.R. n. 309/1990; [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 74 commi 1, 2, 3, 4 e 80 comma 1 lett. a) d.P.R. n. 309/1990; [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 74 commi 1, 2, 3, 4 e 80 comma 1 lett. a) d.P.R. n. 309/1990, [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 74 commi 1, 2, 3, 4 e 80 comma 1 lett. a) d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso la sentenza i suddetti imputati hanno proposto ricorso, per mezzo dei loro rispettivi difensori. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un unico motivo con cui ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge in penale in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi integranti la fattispecie di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. Il ricorrente lamenta che in assenza di elementi dimostrativi dell'esistenza della associazione, il giudice non avrebbe operato, così come doveroso, il vaglio sulla correttezza della qualificazione giuridica 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge per non avere il giudice valutato gli elementi che avrebbero dovuto portare a prosciogliere l'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge per non avere il giudice valutato gli elementi che avrebbero dovuto portare a prosciogliere l'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge per non avere il giudice valutato gli elementi che avrebbero dovuto portare a prosciogliere l'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. 7 bn 2.5. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato due motivi. Con il primo ha dedotto mancanza e contraddittorietà della motivazione in merito alla qualificazione giuridica dei fatti- reato, rilevando che non vi era prova in atti della partecipazione alla associazione. Con il secondo ha dedotto difetto di motivazione in relazione alla congruità della pena, rilevando che il giudice avrebbe dovuto intervenire per determinare la pena nella misura più consona alla vicenda oggetto del processo e riconoscere le circostanze attenuanti generiche 2.6. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un unico motivo con cui ha dedotto mancanza o manifesta illogicità della motivazione e erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorrente lamenta che nella motivazione della sentenza impugnata il giudice avrebbe indicato "previo riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e dell'art. 80 d.P.R. n. 309/1990, l'applicazione delle seguenti pene" quando in realtà egli era imputato solo per il capo E) relativo al resto di cui all'art. 73 Dpr 309/1990. 2.7 [OSCURATO:PERSONA] ha formulato due motivi. Con il primo ha dedotto l'erronea applicazione delle legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di partecipazione alla associazione. Con il secondo motivo ha dedotto, in maniera alquanto confusa, con frasi disarticolate inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità ed al trattamento sanzionatorio 2.8. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato due motivi. Con il primo ha dedotto l'erronea applicazione delle legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di partecipazione alla associazione. Con il secondo motivo ha dedotto, in maniera alquanto confusa, con frasi disarticolate inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità ed al trattamento sanzionatorio 2.9. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato due motivi. Con il primo ha dedotto l'erronea applicazione delle legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di partecipazione alla associazione. Con il secondo motivo ha dedotto, in maniera alquanto confusa, con frasi disarticolate inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità ed al trattamento sanzionatorio 2.10 [OSCURATO:PERSONA] ha formulato due motivi. Con il primo ha dedotto l'erronea applicazione delle legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di partecipazione alla associazione. Con il secondo motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. 2.11. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un unico motivo con cui ha dedotto l'illegalità della pena inflitta per erronea qualificazione giuridica del fatto rilevando l'assenza di elementi tali da configurare la responsabilità in ordine al reato associativo. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 4. Sono pervenute rinunce al ricorso in data 8 luglio 2022 da parte di [OSCURATO:PERSONA] e in data 12 luglio 2022 da parte di [OSCURATO:PERSONA] con cui si dà atto genericamente di sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili per rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2. I restanti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto i motivi proposti sono tutti manifestamente infondati. 3. Si impone la premessa di carattere generale per cui ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen. su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tutti i ricorsi in esame, oltre ad essere generici, sono stati formulati con riferimento a motivi diversi rispetti a quelli indicati. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta associativa con conseguente ricaduta sulla erronea qualificazione giuridica. Deve essere ribadito che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maugeri, Rv. 272619). Già precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la Corte aveva chiarito che la ricorribilità in cassazione della sentenza di patteggiamento per il vizio della erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è esclusa nel caso in cui l'impugnazione richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766) e cioè quando la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, dovendosi, peraltro, condurre la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865). 4.1. Nel caso di specie, la sentenza contiene un coinciso richiamo agli esiti delle indagini compendiati nella annotazione finale della polizia giudiziaria, mentre il ricorrente, dietro la deduzione apparente della erronea qualificazione giuridica, mira a censurare, con formule generiche, il compendio probatorio in base al quale è stata emessa la sentenza di applicazione pena in ordine al reato associativo. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la mancata valutazione da parte del giudice degli elementi che avrebbero dovuto portare a prosciogliere l'imputato ex art. 129 cod. proc. pen.. Si tratta di censura che non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. E, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). 6. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la errata qualificazione giuridica con un motivo inammissibile per le stesse ragioni già indicate sub punto 4 e il difetto di motivazione in ordine alla congruità della pena con un motivo inammissibile in quanto esulante dai casi di in cui è ammesso il ricorso ex art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. 7. [OSCURATO:PERSONA], in maniera generica, ha lamentato l'erronea qualificazione giuridica del fatto con un motivo inammissibile per le ragioni già indicate al punto sub 3. Il motivo contiene anche un rilievo, parimenti inammissibile, quanto alla indicazione nella motivazione della sentenza di un passaggio, ovvero quello relativo al riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 74 comma 6 d.P.R. n. 309/90, che evidentemente si riferisce solo a quelli fra gli imputati a cui è contestato il reato associativo e non anche a Badioli. 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorsi identici e sovrapponibili hanno formulato due motivi inammissibili relativi alla sussistenza del reato ed al trattamento sanzionatorio esulanti dai casi per cui ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen è consentito il ricorso per cassazione. 9. [OSCURATO:PERSONA], infine, ha formulato un unico motivo con cui ha formalmente dedotto "l'illegalità della pena inflitta per erronea qualificazione giuridica", rilevando in realtà l'assenza di elementi ai fini della affermazione della responsabilità in ordine al reato associativo, ovvero una censura esulante dai casi per cui è consentito ricorso per cassazione. 10. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Al riguardo si osserva che la rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è tardiva e immotivata, in quanto genericamente riferita ad una sopravvenuta carenza di interesse, senza alcuna specificazione ulteriore, sicché non può trovare applicazione nei loro confronti il principio consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente non segue alcuna condanna al pagamento delle spese processuali o al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione determinato da causa non imputabile al ricorrente non configura un'ipotesi di soccombenza di quest'ultimo (così, da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01, nonché, in precedenza, tra le altre, Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01 e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Deciso in Roma il 12