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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02490/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricors! proposti da: CAMILLEP.I GIUSEPPE nato é., AGRIGENTO ;! 0a/11/1998 [OSCURATO:PERSONA] nato FID:e.NZA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza de: 07/12/2021 della n 9RTE APPLLO Ji PALF.RMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Cons gliere L'ANIE _E CENCI; " Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione a cura dei rispettivi Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 7 dicembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dagli 'imputati, con la quale il Tribunale di Agrigento il 28 gennaio 2021 li ha riconosciuti responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5, 337 e 61, comma 1, n. 2, cod. pen., in conseguenza condannandoli alla pena stimata di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] si affida a due motivi con i 'quali deduce violazione di legge in relazione alla affermazione della penale 'responsabilità dell'imputato ed in ordine alla determinazione della pena, non contenuta nel minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] si affida ad un solo motivo con cui denunzia violazione di legge e del principio di correlazione tra accusa e difesa, per essere stato condannato altresì per il reato di resistenza a pubblico ufficiale nonostante fosse stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di furto e tentato furto aggravato.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, in quanto si articola su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argómentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello (pp. 2-3) ha già spiegato gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, incentrata sulle risultanze istruttorie e sul riconoscimento operato dalla p.g., nonché sulla gravità del fatto e sulla pericolosità della fuga dell'imputato, quanto alla determinazione della pena.

Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, poiché afferente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali.

Il ricorrente, infatti, omette di confrontarsi con ta motivazione della sentenza impugnata, nella quale si precisa che, nonostante Un generico esame del reato in questione da parte del giudice di primo grado, nella valutazione delle condotte e nella determinazione della pena le posizioni dei due impUtati sono state distinte e spciíicate (pag. 2).

Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricors! proposti da: CAMILLEP.I GIUSEPPE nato é., AGRIGENTO ;! 0a/11/1998 [OSCURATO:PERSONA] nato FID:e.NZA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza de: 07/12/2021 della n 9RTE APPLLO Ji PALF.RMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Cons gliere L'ANIE _E CENCI; " Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione a cura dei rispettivi Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 7 dicembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dagli 'imputati, con la quale il Tribunale di Agrigento il 28 gennaio 2021 li ha riconosciuti responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5, 337 e 61, comma 1, n. 2, cod. pen., in conseguenza condannandoli alla pena stimata di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] si affida a due motivi con i 'quali deduce violazione di legge in relazione alla affermazione della penale 'responsabilità dell'imputato ed in ordine alla determinazione della pena, non contenuta nel minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] si affida ad un solo motivo con cui denunzia violazione di legge e del principio di correlazione tra accusa e difesa, per essere stato condannato altresì per il reato di resistenza a pubblico ufficiale nonostante fosse stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di furto e tentato furto aggravato. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, in quanto si articola su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argómentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello (pp. 2-3) ha già spiegato gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, incentrata sulle risultanze istruttorie e sul riconoscimento operato dalla p.g., nonché sulla gravità del fatto e sulla pericolosità della fuga dell'imputato, quanto alla determinazione della pena. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, poiché afferente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali. Il ricorrente, infatti, omette di confrontarsi con ta motivazione della sentenza impugnata, nella quale si precisa che, nonostante Un generico esame del reato in questione da parte del giudice di primo grado, nella valutazione delle condotte e nella determinazione della pena le posizioni dei due impUtati sono state distinte e spciíicate (pag. 2). Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. C
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