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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 12587/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16833/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], ASSESSORATO DELL'[OSCURATO:PERSONA] SARDEGNA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7/2017 depositata il 05/04/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza n. 7/2017 della Corte d’appello di Roma sezione speciale usi civici pubblicata il 5 aprile 2017, che ha rigettato il reclamo degli stessi, ai sensi dell'art. 32 della l. n. 1766 del 1927, avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Regione Sardegna n. 8/2015.

Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Non hanno svolto attività difensive gli altri intimati indicati in epigrafe.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

La parti costituite hanno depositato memorie.

3. La sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Regione Sardegna n. 8/2015 recava la declaratoria di destinazione ad uso civico in favore della comunità residente nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] dei terreni (oggetto di recinzione posta in essere dai signori Sanna e Pisano) compresi nell'elenco di cui alla determinazionen. 253/2005 del 24 febbraio 2005 dell'Assessorato dell'Agricoltura e [OSCURATO:PERSONA] - Pastorale, nonché di quelli compresi nei quattro elenchi contenuti nella Determinazione n. 722 del 9 marzo 2010 dal [OSCURATO:PERSONA] dell'ARGEA, ed ancora sui mappali n. 32 e 62 del Fg. 5 del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Roma sezione speciale usi civici, pronunciando poi sul reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha escluso che vi fossero inconciliabili divergenze fra le relazioni dei tecnici incaricati, rispettivamente, dalla Regione Sardegna e dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], nella individuazione delle terre di c.d. antico possesso.

In particolare, la Corte d’appello ha condiviso la motivazione del Commissario circa l’apprezzamento della relazione finale del geometra Piras, incaricato in un secondo momento dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], che aveva individuato ulteriori terreni, non ricompresi in un primo accertamento, provenienti da terre di antico possesso.

In particolare, i mappali 32 e 62 risultavano essere "demaniali e pervenuti quali terreni ex ademprivili”, dovendosi probabilmente trattare, ad avviso del Piras, “di terreni retrocessi al Comune perché dopo l'assegnazione dei lotti ai privati gli stessi non erano stati in grado di pagare i tributi ed i compensi".

Le sentenze hanno altresì fatto applicazione della presunzione di demanialità operativa in mancanza di prova di un titolo di acquisto dei privati.

Dalla stessa relazione tecnica effettuata per incarico della Regione , emerge che, con decreto del Prefetto della Provincia di Cagliari del 22 febbraio 1869, fu trasferita al Comune di [OSCURATO:PERSONA] la proprietà del lotto A dei terreni posti nelle località Littu e Sazzasi; successivamente il territorio in località Littu fu diviso in lotti e i singoli lotti furono assegnati ai comunisti che dovevano effettuarne il pagamento in18 rate; non avendovi questi mai provveduto, il lotto rimase sempre nel possesso del Comune, mentre il lotto Sazzasi è semprerimasto nella disponibilità pressoché totale del Comune, adeccezione di una porzione posseduta da privati senza giusto titolo.

Le relazioni tecniche avrebbero altresì appurato l'inattendibilità dei dati catastali, atteso che molti terreni assegnati ai privati, a seguito del loro inadempimento all'obbligo di pagamento del corrispettivo, furono poi retrocessi al Comune che, a sua volta, per mancanza di liquidità, non predispose mai nuove volture catastali.

Inoltre, il tecnico avrebbe attestato che i terreni per cui è causa ricadono interamente nelle zone del territorio che anche nel vecchio Catasto risultavano intestate al Comune e che alla Conservatoria dei registri Immobiliari di Nuoro non vi è alcun valido documento che attesti il passaggio di proprietà dei terreni dall'ente pubblico ai privati, né sono presenti trascrizioni in favore dei privati.

Anche una relazione redatta dall’ingegnere Carta per incarico del Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva illustrato la cronistoria della cartografia comunale a partire dal 1871, sicché, ad avviso della Corte d’appello, non era necessario disporre una CTU.

I giudici del reclamo hanno pure disatteso l'ulteriore motivo di doglianza con riferimento ai terreni distinti al catasto al Fg. 5, mapp. 32 e 62, osservando come il Commissario avesse tratto ulteriori elementi di convincimento , in ordine alla originaria qualità dei terreni in oggetto occupati dai reclamanti, dalla risultanza documentale che gli stessi facessero parte di quelli oggetto della concessione in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], perciò gravati da usi civici emomentaneamente destinati ad attività di forestazione in forza di concessione.

E’ stato infine rimarcato che la scrittura privata del 5 ottobre 2007, relativa al mappale 32, con la quale [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di vendere il terreno a [OSCURATO:PERSONA], risultava priva di data e non registrata.

4. E’ infondata la generica eccezione pregiudiziale di inammissibilità per tardività del ricorso, essendo stato lo stesso avviato per la notifica il 23 giugno 2017, a fronte di notificazione della sentenza della Corte d’appello eseguita il 9 maggio 2017, e trovando applicazione ratione temporis l’art. 8 della legge 10 luglio 1930 n. 1078 (poi abrogato dall'articolo 34, comma 42, del d. lgs. 1° settembre 2011 n. 150).

5. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione ed errata applicazione della legge n. 2252 del 1865, osservando che i terreni per cui è causa, ex ademprivili, rientrano pacificamente tra quelli oggetto di trasferimento a favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di successiva assegnazione, avendo così perso la loro natura demaniale ed essendo i ricorrenti i discendenti dei primi assegnatari dei terreni alienati dal Comune nel 1875.

Il secondo motivo di ricorso deduce l’erroneità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi, quali “le numerose pronunzie prodotte dai ricorrenti all'udienza del 21 aprile 2016” nonché “i documenti ivi depositati che dimostravano, da un lato, la natura di beni ex ademprivili dei terreni del Comune di [OSCURATO:PERSONA] oggetto di controversia e lo scorporo e l'assegnazione di e ssi, e (…), dall'altro, che detti terreni non potevano considerarsi assoggettati ad uso civico”.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] replica che il primo motivo di ricorso si risolve nella mera pretesa di contrastare il risultato dell’accertamento della qualitas soli dei terreni oggetto di causa operato dai giudici del merito e che la legge n. 2252 del 1865 sulla “pretesa abolizione in Sardegna degli usi civici” è stata “sostanzialmente e regolarmente disapplicata, tanto che gli usi civici continuano a sopravvivere”.

6. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è invece fondato, in quanto la sentenza della Corte d’appello di Roma sezione speciale usi civici non ha valutato la fattispecie concreta oggetto di lite facendo applicazione nel giudizio di diritto di una norma astratta di legge esistente.

6.1. La Corte d’appello di Roma sezione speciale usi civici ha fatto affidamento sulla relazione del geometra Piras, incaricato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha individuato terreni "demaniali e pervenuti q uali terreni ex ademprivili”, probabilmente “retrocessi al Comune perché dopo l'assegnazione dei lotti ai privati gli stessi non erano stati in grado di pagare i tributi ed i compensi".

Viene richiamato un decreto prefettizio del 22 febbraio 1869, con cui fu trasferita al Comune di [OSCURATO:PERSONA] la proprietà del lotto A dei terreni posti nelle località Littu e Sazzasi; si spiega che successivamente il territorio in località Littu fu diviso in lotti, che furono assegnati ai comunisti, i quali dovevano effettuarne il pagamento in18 rate; non avendovi questi mai provveduto, il lotto sarebbe rimasto sempre nel possesso del Comune, così come il lotto Sazzasi.

I dati catastali dimostrerebbero, poi, che molti terreni assegnati ai privati, a seguito del mancato pagamento del corrispettivo, furono “retrocessi” al Comune”.

6.2. La sentenza impugnata non ha valutato la causa alla luce della complessa cornice legislativa applicabile.

6.3. A seguito di un percorso normativo del Regno di Sardegna intrapreso nel 1820 in relazione al regime dei terreni ademprivili, compresi quelli denominati cussorgie, la legge del Regno d’Italia 23 aprile 1865, n. 2252 (Abolizione degli ademprivi e dei diritti di cussorgia nell’isola di Sardegna) dispose, all’art. 1, che “[t]utti gli usi conosciuti nell’isola di Sardegna sotto il nome di ademprivi, nonché i diritti di cussorgia sono aboliti.

Ogni atto di ulteriore esercizio di questi usi e diritti costituisce una violazione al diritto di proprietà, alla quale sarà applicato il Codice penale comune”, e, all’art. 2, che “[d]etratti gli ettari duecentomila assegnati con Legge 4 gennaio 1863 ai concessionari delle ferrovie Sarde, tutti gli altri terreni ademprivili e cussorgiali esistenti nell’Isola e di spettanza del Demanio, sono devoluti in piena e perfetta proprietà ai Comuni nel cui territorio codesti stabili trovansi, a condizione però: I) Che i Comuni soddisfacciano alle ragioni di coloro ai quali competono sui terreni ceduti, diritti di ademprivio o di cussorgia; 2) Che essi Comuni tengano in ogni circostanza pienamente rilevato ed incolume il Demanio da ogni molestia di lite o di pretesa dagli aventi ragioni ad ademprivio od a cussorgia; 3) Che soddisfatte queste ragioni, gli stessi Comuni, nel perentorio termine di anni tre, dal giorno dell’eseguita cessione, vendano tutti i terreni ademprivili e cussorgiali, a loro con questa Legge ceduti”.

Alla legge n. 2252 del 1865 si accompagnò il relativo regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1865, n. 2435.

Di seguito, la legge 18 agosto 1870 n. 5839 (Modifiche alla legge 23 aprile 1865 n. 2252 relativa all’abolizione degli ademprivi in Sardegna) all’art. 2 stabilì: “[è] riconosciuta ai comuni della Sardegna la facoltà di alienare in qualunque modo, o dividere in lotti fra gli abitanti e fra i contribuenti, purché a titolo oneroso, in base ad analogo Regolamento approvato dalla [OSCURATO:PERSONA], i terreni ademprivili o cussorgiali, che furono loro ceduti con la predetta legge del 23 aprile 1865”.

Le vicende della vendita e della retrocessione dei terreni ademprivili in Sardegna furono poi oggetto anche della legge n. 5858 del 1870 (la quale, preso atto del malcontento popolare, favorì un recupero al demanio dei terreni ex ademprivili precedentemente ceduti verso una somma concordata di denaro), della legge n. 147 del 1873 e della legge n. 382 del 1897.

In tutti questi anni, le fonti storiche raccontano che i diritti di uso civico sull’isola continuarono a permanere di fatto.

Sopravvenuta la legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici, l’art. 35 della stessa, finché non abrogato, stabilì che il commissario regionale per la Sardegna dovesse esercitare le sue attribuzioni in conformità del Regio Decreto 10 novembre 1907, n. 844, recante il testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per l'isola (cosiddetta legge [OSCURATO:PERSONA], dal nome dell’allora Ministro dell’agricoltura, il quale promosse una sistemazione dei demani ex ademprivili ed istituì, con la legge 2 agosto 1897, n. 382, la cassa ademprivile, che disponeva di tali beni).

A ciò si unisce, in tempi più recenti, la regolamentazione della utilizzazione dei beni d’uso civico dettata in forza dell’attribuzione alla Regione autonoma Sardegna della relativa potestà legislativa ed amministrativa in materia, ai sensi dell’art. 3, lettera n) e dell’art. 6 dello statuto, che ha portato alla legge reg. n. 12 del 1994 (al riguardo, Corte cost., sentenze n. 210 del 2014; n. 103 del 2017, n. 178 del 2018).

6.4. Tale risalente disciplina delle leggi di soppressione degli usi civici in Sardegna comportava, pertanto, un meccanismo di acquisizione in proprietà dei comuni o di permanenza nel demanio dello Stato dei terreni già gravati dai “vincoli ademprivili”, nonché vicende di alienazione, che possono aver sottratto i beni al regime proprio della qualità demaniale.

Da ciò la necessità di rinnovare in sede di rinvio gli accertamenti di fatto che hanno condotto alla impugnata decisione.

6.5. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

7. Il primo motivo di ricorso va perciò accolto, restando assorbito il secondo motivo, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma sezione speciale usi civici, in diversa composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16833/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], ASSESSORATO DELL'[OSCURATO:PERSONA] SARDEGNA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7/2017 depositata il 05/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza n. 7/2017 della Corte d’appello di Roma sezione speciale usi civici pubblicata il 5 aprile 2017, che ha rigettato il reclamo degli stessi, ai sensi dell'art. 32 della l. n. 1766 del 1927, avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Regione Sardegna n. 8/2015. Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Non hanno svolto attività difensive gli altri intimati indicati in epigrafe. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. La parti costituite hanno depositato memorie. 3. La sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Regione Sardegna n. 8/2015 recava la declaratoria di destinazione ad uso civico in favore della comunità residente nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] dei terreni (oggetto di recinzione posta in essere dai signori Sanna e Pisano) compresi nell'elenco di cui alla determinazionen. 253/2005 del 24 febbraio 2005 dell'Assessorato dell'Agricoltura e [OSCURATO:PERSONA] - Pastorale, nonché di quelli compresi nei quattro elenchi contenuti nella Determinazione n. 722 del 9 marzo 2010 dal [OSCURATO:PERSONA] dell'ARGEA, ed ancora sui mappali n. 32 e 62 del Fg. 5 del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Roma sezione speciale usi civici, pronunciando poi sul reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha escluso che vi fossero inconciliabili divergenze fra le relazioni dei tecnici incaricati, rispettivamente, dalla Regione Sardegna e dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], nella individuazione delle terre di c.d. antico possesso. In particolare, la Corte d’appello ha condiviso la motivazione del Commissario circa l’apprezzamento della relazione finale del geometra Piras, incaricato in un secondo momento dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], che aveva individuato ulteriori terreni, non ricompresi in un primo accertamento, provenienti da terre di antico possesso. In particolare, i mappali 32 e 62 risultavano essere "demaniali e pervenuti quali terreni ex ademprivili”, dovendosi probabilmente trattare, ad avviso del Piras, “di terreni retrocessi al Comune perché dopo l'assegnazione dei lotti ai privati gli stessi non erano stati in grado di pagare i tributi ed i compensi". Le sentenze hanno altresì fatto applicazione della presunzione di demanialità operativa in mancanza di prova di un titolo di acquisto dei privati. Dalla stessa relazione tecnica effettuata per incarico della Regione , emerge che, con decreto del Prefetto della Provincia di Cagliari del 22 febbraio 1869, fu trasferita al Comune di [OSCURATO:PERSONA] la proprietà del lotto A dei terreni posti nelle località Littu e Sazzasi; successivamente il territorio in località Littu fu diviso in lotti e i singoli lotti furono assegnati ai comunisti che dovevano effettuarne il pagamento in18 rate; non avendovi questi mai provveduto, il lotto rimase sempre nel possesso del Comune, mentre il lotto Sazzasi è semprerimasto nella disponibilità pressoché totale del Comune, adeccezione di una porzione posseduta da privati senza giusto titolo. Le relazioni tecniche avrebbero altresì appurato l'inattendibilità dei dati catastali, atteso che molti terreni assegnati ai privati, a seguito del loro inadempimento all'obbligo di pagamento del corrispettivo, furono poi retrocessi al Comune che, a sua volta, per mancanza di liquidità, non predispose mai nuove volture catastali. Inoltre, il tecnico avrebbe attestato che i terreni per cui è causa ricadono interamente nelle zone del territorio che anche nel vecchio Catasto risultavano intestate al Comune e che alla Conservatoria dei registri Immobiliari di Nuoro non vi è alcun valido documento che attesti il passaggio di proprietà dei terreni dall'ente pubblico ai privati, né sono presenti trascrizioni in favore dei privati. Anche una relazione redatta dall’ingegnere Carta per incarico del Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva illustrato la cronistoria della cartografia comunale a partire dal 1871, sicché, ad avviso della Corte d’appello, non era necessario disporre una CTU. I giudici del reclamo hanno pure disatteso l'ulteriore motivo di doglianza con riferimento ai terreni distinti al catasto al Fg. 5, mapp. 32 e 62, osservando come il Commissario avesse tratto ulteriori elementi di convincimento , in ordine alla originaria qualità dei terreni in oggetto occupati dai reclamanti, dalla risultanza documentale che gli stessi facessero parte di quelli oggetto della concessione in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], perciò gravati da usi civici emomentaneamente destinati ad attività di forestazione in forza di concessione. E’ stato infine rimarcato che la scrittura privata del 5 ottobre 2007, relativa al mappale 32, con la quale [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di vendere il terreno a [OSCURATO:PERSONA], risultava priva di data e non registrata. 4. E’ infondata la generica eccezione pregiudiziale di inammissibilità per tardività del ricorso, essendo stato lo stesso avviato per la notifica il 23 giugno 2017, a fronte di notificazione della sentenza della Corte d’appello eseguita il 9 maggio 2017, e trovando applicazione ratione temporis l’art. 8 della legge 10 luglio 1930 n. 1078 (poi abrogato dall'articolo 34, comma 42, del d. lgs. 1° settembre 2011 n. 150). 5. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione ed errata applicazione della legge n. 2252 del 1865, osservando che i terreni per cui è causa, ex ademprivili, rientrano pacificamente tra quelli oggetto di trasferimento a favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di successiva assegnazione, avendo così perso la loro natura demaniale ed essendo i ricorrenti i discendenti dei primi assegnatari dei terreni alienati dal Comune nel 1875. Il secondo motivo di ricorso deduce l’erroneità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi, quali “le numerose pronunzie prodotte dai ricorrenti all'udienza del 21 aprile 2016” nonché “i documenti ivi depositati che dimostravano, da un lato, la natura di beni ex ademprivili dei terreni del Comune di [OSCURATO:PERSONA] oggetto di controversia e lo scorporo e l'assegnazione di e ssi, e (…), dall'altro, che detti terreni non potevano considerarsi assoggettati ad uso civico”. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] replica che il primo motivo di ricorso si risolve nella mera pretesa di contrastare il risultato dell’accertamento della qualitas soli dei terreni oggetto di causa operato dai giudici del merito e che la legge n. 2252 del 1865 sulla “pretesa abolizione in Sardegna degli usi civici” è stata “sostanzialmente e regolarmente disapplicata, tanto che gli usi civici continuano a sopravvivere”. 6. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è invece fondato, in quanto la sentenza della Corte d’appello di Roma sezione speciale usi civici non ha valutato la fattispecie concreta oggetto di lite facendo applicazione nel giudizio di diritto di una norma astratta di legge esistente. 6.1. La Corte d’appello di Roma sezione speciale usi civici ha fatto affidamento sulla relazione del geometra Piras, incaricato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha individuato terreni "demaniali e pervenuti q uali terreni ex ademprivili”, probabilmente “retrocessi al Comune perché dopo l'assegnazione dei lotti ai privati gli stessi non erano stati in grado di pagare i tributi ed i compensi". Viene richiamato un decreto prefettizio del 22 febbraio 1869, con cui fu trasferita al Comune di [OSCURATO:PERSONA] la proprietà del lotto A dei terreni posti nelle località Littu e Sazzasi; si spiega che successivamente il territorio in località Littu fu diviso in lotti, che furono assegnati ai comunisti, i quali dovevano effettuarne il pagamento in18 rate; non avendovi questi mai provveduto, il lotto sarebbe rimasto sempre nel possesso del Comune, così come il lotto Sazzasi. I dati catastali dimostrerebbero, poi, che molti terreni assegnati ai privati, a seguito del mancato pagamento del corrispettivo, furono “retrocessi” al Comune”. 6.2. La sentenza impugnata non ha valutato la causa alla luce della complessa cornice legislativa applicabile. 6.3. A seguito di un percorso normativo del Regno di Sardegna intrapreso nel 1820 in relazione al regime dei terreni ademprivili, compresi quelli denominati cussorgie, la legge del Regno d’Italia 23 aprile 1865, n. 2252 (Abolizione degli ademprivi e dei diritti di cussorgia nell’isola di Sardegna) dispose, all’art. 1, che “[t]utti gli usi conosciuti nell’isola di Sardegna sotto il nome di ademprivi, nonché i diritti di cussorgia sono aboliti. Ogni atto di ulteriore esercizio di questi usi e diritti costituisce una violazione al diritto di proprietà, alla quale sarà applicato il Codice penale comune”, e, all’art. 2, che “[d]etratti gli ettari duecentomila assegnati con Legge 4 gennaio 1863 ai concessionari delle ferrovie Sarde, tutti gli altri terreni ademprivili e cussorgiali esistenti nell’Isola e di spettanza del Demanio, sono devoluti in piena e perfetta proprietà ai Comuni nel cui territorio codesti stabili trovansi, a condizione però: I) Che i Comuni soddisfacciano alle ragioni di coloro ai quali competono sui terreni ceduti, diritti di ademprivio o di cussorgia; 2) Che essi Comuni tengano in ogni circostanza pienamente rilevato ed incolume il Demanio da ogni molestia di lite o di pretesa dagli aventi ragioni ad ademprivio od a cussorgia; 3) Che soddisfatte queste ragioni, gli stessi Comuni, nel perentorio termine di anni tre, dal giorno dell’eseguita cessione, vendano tutti i terreni ademprivili e cussorgiali, a loro con questa Legge ceduti”. Alla legge n. 2252 del 1865 si accompagnò il relativo regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1865, n. 2435. Di seguito, la legge 18 agosto 1870 n. 5839 (Modifiche alla legge 23 aprile 1865 n. 2252 relativa all’abolizione degli ademprivi in Sardegna) all’art. 2 stabilì: “[è] riconosciuta ai comuni della Sardegna la facoltà di alienare in qualunque modo, o dividere in lotti fra gli abitanti e fra i contribuenti, purché a titolo oneroso, in base ad analogo Regolamento approvato dalla [OSCURATO:PERSONA], i terreni ademprivili o cussorgiali, che furono loro ceduti con la predetta legge del 23 aprile 1865”. Le vicende della vendita e della retrocessione dei terreni ademprivili in Sardegna furono poi oggetto anche della legge n. 5858 del 1870 (la quale, preso atto del malcontento popolare, favorì un recupero al demanio dei terreni ex ademprivili precedentemente ceduti verso una somma concordata di denaro), della legge n. 147 del 1873 e della legge n. 382 del 1897. In tutti questi anni, le fonti storiche raccontano che i diritti di uso civico sull’isola continuarono a permanere di fatto. Sopravvenuta la legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici, l’art. 35 della stessa, finché non abrogato, stabilì che il commissario regionale per la Sardegna dovesse esercitare le sue attribuzioni in conformità del Regio Decreto 10 novembre 1907, n. 844, recante il testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per l'isola (cosiddetta legge [OSCURATO:PERSONA], dal nome dell’allora Ministro dell’agricoltura, il quale promosse una sistemazione dei demani ex ademprivili ed istituì, con la legge 2 agosto 1897, n. 382, la cassa ademprivile, che disponeva di tali beni). A ciò si unisce, in tempi più recenti, la regolamentazione della utilizzazione dei beni d’uso civico dettata in forza dell’attribuzione alla Regione autonoma Sardegna della relativa potestà legislativa ed amministrativa in materia, ai sensi dell’art. 3, lettera n) e dell’art. 6 dello statuto, che ha portato alla legge reg. n. 12 del 1994 (al riguardo, Corte cost., sentenze n. 210 del 2014; n. 103 del 2017, n. 178 del 2018). 6.4. Tale risalente disciplina delle leggi di soppressione degli usi civici in Sardegna comportava, pertanto, un meccanismo di acquisizione in proprietà dei comuni o di permanenza nel demanio dello Stato dei terreni già gravati dai “vincoli ademprivili”, nonché vicende di alienazione, che possono aver sottratto i beni al regime proprio della qualità demaniale. Da ciò la necessità di rinnovare in sede di rinvio gli accertamenti di fatto che hanno condotto alla impugnata decisione. 6.5. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo. 7. Il primo motivo di ricorso va perciò accolto, restando assorbito il secondo motivo, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma sezione speciale usi civici, in diversa composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia
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