CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36615/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3UNWEI nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 28 novembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di bancarotta, per distrazione ed impropria, ascrittigli. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per i delitti ascrittigli ed al mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che dalle attendibili dichiarazioni del curatore erano emerse le condotte contestate al prevenuto a titolo di bancarotta. Ritenuto che il motivo dedotto sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è inammissibile perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che nel caso di specie non è stato frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Ca/Ssa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 lugli