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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 42414/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato, in concorso, di energia elettrica limitatamente al trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi e [OSCURATO:PERSONA] quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], proteso a contestare la motivazione posta a fondamento del diniego di riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto dì fatto (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - che il secondo motivo nell'interesse del Russo è parimenti aspecifico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - che il terzo motivo del ricorso nell'interesse di Russo, in punto di mancata derubricazione del furto contestato da consumato a tentato e di eccessività della pena, oltre ad essere affetto da conclamata genericità, quanto al secondo aspetto (cfr. pag. 7, punto 3.1.), non è consentito in questa sede, quanto al primo aspetto, in quanto inedito, posto che non risulta dall'atto di appello in data 18 gennaio 2018, che l'imputato avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, di modo che, trattandosi dì questione che involge profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che il primo e il secondo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono del tutto aspecifici, posto che la ricorrente non è stata condannata per il delitto di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007, ma per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. e che è stata esclusa a suo carico la contestata recidiva; - che il terzo motivo sempre nell'interesse della Stancampiano, con il quale ci si duole del mancato riconoscimento in suo favore del beneficio ex art. 175 cod. pen., non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta né dall'esame dell'atto di appello (a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), né dal verbale dell'udienza del 13 gennaio 2021 che l'imputata ne avesse fatto richiesta; - che il quarto motivo del ricorso nell'interesse della stessa, con il quale si censura l'operata graduazione della pena e il difetto di motivazione in ordine ai criteri all'uopo adoperati, è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, fissata in un importo prossimo al minimo edittale, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione: vale, infatti, il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 7, punto

3.1. della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dì Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato, in concorso, di energia elettrica limitatamente al trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi e [OSCURATO:PERSONA] quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], proteso a contestare la motivazione posta a fondamento del diniego di riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto dì fatto (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - che il secondo motivo nell'interesse del Russo è parimenti aspecifico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - che il terzo motivo del ricorso nell'interesse di Russo, in punto di mancata derubricazione del furto contestato da consumato a tentato e di eccessività della pena, oltre ad essere affetto da conclamata genericità, quanto al secondo aspetto (cfr. pag. 7, punto 3.1.), non è consentito in questa sede, quanto al primo aspetto, in quanto inedito, posto che non risulta dall'atto di appello in data 18 gennaio 2018, che l'imputato avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, di modo che, trattandosi dì questione che involge profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che il primo e il secondo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono del tutto aspecifici, posto che la ricorrente non è stata condannata per il delitto di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007, ma per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. e che è stata esclusa a suo carico la contestata recidiva; - che il terzo motivo sempre nell'interesse della Stancampiano, con il quale ci si duole del mancato riconoscimento in suo favore del beneficio ex art. 175 cod. pen., non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta né dall'esame dell'atto di appello (a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), né dal verbale dell'udienza del 13 gennaio 2021 che l'imputata ne avesse fatto richiesta; - che il quarto motivo del ricorso nell'interesse della stessa, con il quale si censura l'operata graduazione della pena e il difetto di motivazione in ordine ai criteri all'uopo adoperati, è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, fissata in un importo prossimo al minimo edittale, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione: vale, infatti, il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 7, punto 3.1. della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dì Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2022
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