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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2014

Cassazione n. 12921/2023

ECLI:EU:C:2019:555
Testo disponibile della fonte

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sigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 7412/2022proposto da: CO.ME.D.s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione, dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Roma,piazza del Popolo, n. 3 (Studio legale Sanasi d’Arpe -[OSCURATO:PERSONA]) . -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la SICILIA, n. 7644/2021, depositata in data 8 settembre 2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L ’Agenzia delle D ogane e dei M onopoli aveva emesso nei confronti della CO.ME.D. s.n.c., esercente l' attività di vendita all’ingrosso di materiale ferroso , l’avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot. n. 2017/13389 R.U. dell’8 maggio 2017, con il quale aveva recuperato a tassazione i dazi non dichiarati, oltre aidazi antidumping e all’IVA, per complessivi euro 27.541,29 e, con separato provvedimento n. 292100 377 2017, prot. n. 13385/RU dell’8maggio 2017, aveva contestato alla società la violazione consistente nell’«errata indicazione del valore della merce di cui alla bolletta d’importazione definitiva IM A reg 4 N. 3056/Q del 23/09/2014»e, per l’effetto, avevairrogato le sanzioni amministrative per complessivi euro 6.250,00. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Palermo, sull'unico ricorso presentato dalla società contribuenteavverso entrambi gli atti, con la sentenza n. 6176/9/17, depositata il 29 novembre 2017, aveva rigettato il ricorso.

3. L a Commissione tributaria regionale, adita dalla società contribuente, ha rigettato l'appello sulla base delle seguenti considerazioni: -) il regolamento UE 2016/278 non aveva previsto un regime transitorio, prevedendo l'entrata in vigore dal 28 febbraio 2016, e secondo l'interpretazione sistematica, ai dazi antidumping non poteva essere riconosciuta natura sanzionatoria, trattandosi di misure che avevano lo scopo di evitare turbative della concorrenza derivanti dall'immissione nel mercato europeo di merci ad un prezzo ritenuto eccessivamente basso rispetto a quello praticato nelle normali transazioni all’interno di tale mercato, con esclusione del principio di retroattività della disposizione successiva più favorevole, previsto dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.472 del 1997; -) il riferimento contenuto nell'art. 2 Regolamentocit ato , secondo cui non era consentito il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data, confermava il suddettoprincipio, inibendo ai contribuenti che avessero assolto i dazi nel vigore della precedente disciplina, di non usufruire della disciplina sopravvenuta al fine diottenere la ripetizione di quanto legittimamente assolto in costanza dellaprecedente disciplina dei diritti di confine; -) non era consentita l'estensione del principio di retroattività della disposizionesuccessiva più favorevole, previsto dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativon. 472 del 1997, anche ai dazi accertati e non riscossi (come anche ai dazi non accertati e non riscossi alla data del 28febbraio 2016) in quanto ciò discriminava i contribuenti che avevano assolto l'obbligazione daziaria nelvigore della disciplina previgente (e che non potevanousufruire della disciplina sopravvenuta i n quanto non potevano riscuotere quanto legittimamente pagato) rispetto ai contribuenti che, nel vigore della suddetta disciplina, non vi avevano dato attuazione. 4.La società CO.ME.D. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.

5. L'Agenzia delle Dogane resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed unico motivo deduce error in procedendo per la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 delregolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione del 26 febbraio 2016, del regolamento (UE) 723/2011 del 18 luglio 2011, inrelazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ..

Con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale aveva rigettato le argomentazioni svolte dallasocietà nell’atto di appello limitandosi ad affermare, con un ragionamento basato su una interpretazione letterale e una sistematica, che le disposizioni del regolamento UE n. 2016/278 , con le qualila Commissione europea aveva abrogato il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinatielementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina, non avevano effetto retroattivo.

In definitiva, la Commissione tributaria regionale aveva motivato la decisione impugnata limitandosi a richiamare il medesimo contenuto della sentenza pronunciata dalla Suprema Corte n. 29649 del 2019 e nessuna ulteriore considerazione era stata svolta dal giudice di secondo grado al fine di argomentare le ragioni per le quali aveva ritenuto che, nella specie, dovesse negarsi natura retroattiva alle disposizioni del citato regolamento europeo che avevaabrogato il dazio antidumping.

L’interpretazione sistematica, così come illustrata a pag. 3 della sentenza impugnata, non convince va in quanto non prende va in considerazione l’evoluzione della normativa europea che, dall’istituzione del «dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese» di cui al regolamento CE n. 91/2009 del Consiglio del 26 gennaio 2009, era giunta sino alla sua definitiva abrogazione con il regolamento UE n. 2016/278.

La carenza «probatoria» su cui si fonda va il regolamento istitutivo del dazio antidumping, n. 91/2009, configurava un’illegittimità radicale tale da travolgerequalsiasi atto emesso dall’Amministrazione finanziaria ai fini del recupero deldazio.

Alla luce di quanto rilevato da lla Suprema Corte con le sentenze n. 13066 del 2020 e n. 1542 del 2019, l’inchiesta iniziale svolta dalla Commissione che aveva condotto all’istituzione del dazio antidumping sui prodotti di fissaggio in ferro di origine cinese non era stata in grado di fornire la prova effettiva del « pregiudizio » al mercato interno come richiesto dal regolamento n. 1225/2009.

La pretesa recuperatoria a titolo di dazio antidumping si fondava, pertanto, su unpresupposto normativo illegittimo.

Andava, pertanto , censurato il modus operandi della C ommissio ne tributaria regionale la quale aveva sostenuto la tesi dell’irretroattività degli effetti abrogativi del dazioantidumping di cui al regolamento UE n. 2016/278, ritenendo in tal modo applicabile, ratione temporis , un atto normativo (i.e. il regolamento n. 91/2009) di cui era stata dichiarata l’invalidità.

Assumeva, poi, carattere dirimente la circostanza che la C.G.U.E. con la sentenza del 3 luglio2019 resa nella causa C-644/17, promossa dalla Eurobolt BV (ECLI:EU:C:2019:555), av eva dichiarato l’invalidi tà del regolamento UE n.723/2011 per la violazione dell’art. 15, par. 2, del regolamento antidumping di base (i.e. n. 1225/2009 ).

Il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte con le summenzionate pronunce trovavapuntuale applicazione anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio ed, infatti, il vizio riguardante l’omesso accertamento della sussistenza del pregiudizio al mercato interno, cagionato delle importazioni di prodotti di fissaggio in ferro di origine cinese, aveva reso il regolamento istitutivo del dazio antidumping, n. 91/2009, gravemente carente soprattutto in ragione della finalità antielusiva su cui si fondava la relativa disciplina.Ciò trovava conferma nel considerando 112 del regolamento n.91/2009 in cui si l egge va che «Dal momento che molti produttori nella Comunità, per lo più piccole imprese, non hanno collaborato all'inchiesta, non è stato possibile definire con precisione il volume totale della produzione comunitaria sulla base dei dati delle singole società» che, in ultima analisi, è stato stimato in misura pari al «27,0 % della produzione del prodotto in esame nella Comunità», ritenendo che tale percentuale potesse essere rappresentativadell'industria comunitaria.

La carenza « probato ria » su cui si fondava il regolamento istitutivo del dazio antidumping n. 91/2009 configurava un’illegittimità radicale tale da travolgere qualsiasi atto emesso dall’Amministrazione finanziaria ai fini del recupero deldazio, con la conseguenza che la pret esa recuperatoria a titolo di dazio antidumping si fondava su un presupposto normativo illegittimo.

I giudici di secondo grado avevano errato nel ritenere l’irretroattività del dazio antidumping come applicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel caso in esame, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Collegio, nella specie, il dazio antidumping risultava fondato su presupposti normativi (regolamenti n. 91/2009 e n. 723/2011) di cui era stata dichiarata l’invalidità sia da quest a Suprema Corte che dalla C.G.U.E., circostanza che comporta va l’inapplicabilità della misura in contestazione.

Sotto diverso profilo, il richiamo da parte della Commissione tributaria regionale al contenuto della motivazione della succitata sentenza n. 29649 del 2019si rivelava inconferente, dato che, alla data di proposizione del ricorso per cassazione da parte della società ricorrente, la Corte di Giustizia non si eraancora pronunciata sull’invalidità del regolamento di esecuzione UE n. 723/2011 e, per tanto, nel giudizio non era stata sollevata dalla contribuente alcuna questione riguardante la legittimità del predetto regolamento.Nello specifico, la sentenza resa nel caso Eurobolt BV era stata pronunciata dalla Corte di Giustizia il 3 luglio 2019 e, d unque, successivamente alla data (17 aprile 2019) in cui la controversia dinanzi la Corte di cassazione erastata posta in decisione.

2. In via preliminare va dato atto che la società CO.ME.D. s.n.c. ha depositato, in data 14 aprile 2023, con modalità telematiche, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), in vigore dall'1 gennaio 2023, e che la presente controversia concerne l’avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot. n. 2017/13389 R.U. dell’8 maggio 2017, con ilquale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione i dazi non dichiarati, oltre aidazi antidumping e all’IVA, per complessivi euro 27.541,29e, con separato provvedimento n. 292100 377 2017, prot. n. 13385/RU dell’8 maggio 2017 (in atti, qui doc. n. 4), aveva contestato alla società laviolazione consistente nell’«errata indicazione del valore della merce di cui alla bolletta d’importazione definitiva IM A reg 4 N. 3056/Q del 23/09/2014» e, per l’effetto, aveva irrogato le sanzioni amministrative per complessivi euro6.250,00. 2.1 L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ». 2.2A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ». 2.3L'art. 1, commi 198 e 200, legge citata, recita, inoltre, che: «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate» e che «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine». 3.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (10 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 7412/2022proposto da: CO.ME.D.s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Roma,piazza del Popolo, n. 3 (Studio legale Sanasi d’Arpe -[OSCURATO:PERSONA]) . -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la SICILIA, n. 7644/2021, depositata in data 8 settembre 2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L ’Agenzia delle D ogane e dei M onopoli aveva emesso nei confronti della CO.ME.D. s.n.c., esercente l' attività di vendita all’ingrosso di materiale ferroso , l’avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot. n. 2017/13389 R.U. dell’8 maggio 2017, con il quale aveva recuperato a tassazione i dazi non dichiarati, oltre aidazi antidumping e all’IVA, per complessivi euro 27.541,29 e, con separato provvedimento n. 292100 377 2017, prot. n. 13385/RU dell’8maggio 2017, aveva contestato alla società la violazione consistente nell’«errata indicazione del valore della merce di cui alla bolletta d’importazione definitiva IM A reg 4 N. 3056/Q del 23/09/2014»e, per l’effetto, avevairrogato le sanzioni amministrative per complessivi euro 6.250,00. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Palermo, sull'unico ricorso presentato dalla società contribuenteavverso entrambi gli atti, con la sentenza n. 6176/9/17, depositata il 29 novembre 2017, aveva rigettato il ricorso. 3. L a Commissione tributaria regionale, adita dalla società contribuente, ha rigettato l'appello sulla base delle seguenti considerazioni: -) il regolamento UE 2016/278 non aveva previsto un regime transitorio, prevedendo l'entrata in vigore dal 28 febbraio 2016, e secondo l'interpretazione sistematica, ai dazi antidumping non poteva essere riconosciuta natura sanzionatoria, trattandosi di misure che avevano lo scopo di evitare turbative della concorrenza derivanti dall'immissione nel mercato europeo di merci ad un prezzo ritenuto eccessivamente basso rispetto a quello praticato nelle normali transazioni all’interno di tale mercato, con esclusione del principio di retroattività della disposizione successiva più favorevole, previsto dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.472 del 1997; -) il riferimento contenuto nell'art. 2 Regolamentocit ato , secondo cui non era consentito il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data, confermava il suddettoprincipio, inibendo ai contribuenti che avessero assolto i dazi nel vigore della precedente disciplina, di non usufruire della disciplina sopravvenuta al fine diottenere la ripetizione di quanto legittimamente assolto in costanza dellaprecedente disciplina dei diritti di confine; -) non era consentita l'estensione del principio di retroattività della disposizionesuccessiva più favorevole, previsto dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativon. 472 del 1997, anche ai dazi accertati e non riscossi (come anche ai dazi non accertati e non riscossi alla data del 28febbraio 2016) in quanto ciò discriminava i contribuenti che avevano assolto l'obbligazione daziaria nelvigore della disciplina previgente (e che non potevanousufruire della disciplina sopravvenuta i n quanto non potevano riscuotere quanto legittimamente pagato) rispetto ai contribuenti che, nel vigore della suddetta disciplina, non vi avevano dato attuazione. 4.La società CO.ME.D. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 5. L'Agenzia delle Dogane resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed unico motivo deduce error in procedendo per la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 delregolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione del 26 febbraio 2016, del regolamento (UE) 723/2011 del 18 luglio 2011, inrelazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.. Con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale aveva rigettato le argomentazioni svolte dallasocietà nell’atto di appello limitandosi ad affermare, con un ragionamento basato su una interpretazione letterale e una sistematica, che le disposizioni del regolamento UE n. 2016/278 , con le qualila Commissione europea aveva abrogato il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinatielementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina, non avevano effetto retroattivo. In definitiva, la Commissione tributaria regionale aveva motivato la decisione impugnata limitandosi a richiamare il medesimo contenuto della sentenza pronunciata dalla Suprema Corte n. 29649 del 2019 e nessuna ulteriore considerazione era stata svolta dal giudice di secondo grado al fine di argomentare le ragioni per le quali aveva ritenuto che, nella specie, dovesse negarsi natura retroattiva alle disposizioni del citato regolamento europeo che avevaabrogato il dazio antidumping. L’interpretazione sistematica, così come illustrata a pag. 3 della sentenza impugnata, non convince va in quanto non prende va in considerazione l’evoluzione della normativa europea che, dall’istituzione del «dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese» di cui al regolamento CE n. 91/2009 del Consiglio del 26 gennaio 2009, era giunta sino alla sua definitiva abrogazione con il regolamento UE n. 2016/278. La carenza «probatoria» su cui si fonda va il regolamento istitutivo del dazio antidumping, n. 91/2009, configurava un’illegittimità radicale tale da travolgerequalsiasi atto emesso dall’Amministrazione finanziaria ai fini del recupero deldazio. Alla luce di quanto rilevato da lla Suprema Corte con le sentenze n. 13066 del 2020 e n. 1542 del 2019, l’inchiesta iniziale svolta dalla Commissione che aveva condotto all’istituzione del dazio antidumping sui prodotti di fissaggio in ferro di origine cinese non era stata in grado di fornire la prova effettiva del « pregiudizio » al mercato interno come richiesto dal regolamento n. 1225/2009. La pretesa recuperatoria a titolo di dazio antidumping si fondava, pertanto, su unpresupposto normativo illegittimo. Andava, pertanto , censurato il modus operandi della C ommissio ne tributaria regionale la quale aveva sostenuto la tesi dell’irretroattività degli effetti abrogativi del dazioantidumping di cui al regolamento UE n. 2016/278, ritenendo in tal modo applicabile, ratione temporis , un atto normativo (i.e. il regolamento n. 91/2009) di cui era stata dichiarata l’invalidità. Assumeva, poi, carattere dirimente la circostanza che la C.G.U.E. con la sentenza del 3 luglio2019 resa nella causa C-644/17, promossa dalla Eurobolt BV (ECLI:EU:C:2019:555), av eva dichiarato l’invalidi tà del regolamento UE n.723/2011 per la violazione dell’art. 15, par. 2, del regolamento antidumping di base (i.e. n. 1225/2009 ). Il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte con le summenzionate pronunce trovavapuntuale applicazione anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio ed, infatti, il vizio riguardante l’omesso accertamento della sussistenza del pregiudizio al mercato interno, cagionato delle importazioni di prodotti di fissaggio in ferro di origine cinese, aveva reso il regolamento istitutivo del dazio antidumping, n. 91/2009, gravemente carente soprattutto in ragione della finalità antielusiva su cui si fondava la relativa disciplina.Ciò trovava conferma nel considerando 112 del regolamento n.91/2009 in cui si l egge va che «Dal momento che molti produttori nella Comunità, per lo più piccole imprese, non hanno collaborato all'inchiesta, non è stato possibile definire con precisione il volume totale della produzione comunitaria sulla base dei dati delle singole società» che, in ultima analisi, è stato stimato in misura pari al «27,0 % della produzione del prodotto in esame nella Comunità», ritenendo che tale percentuale potesse essere rappresentativadell'industria comunitaria. La carenza « probato ria » su cui si fondava il regolamento istitutivo del dazio antidumping n. 91/2009 configurava un’illegittimità radicale tale da travolgere qualsiasi atto emesso dall’Amministrazione finanziaria ai fini del recupero deldazio, con la conseguenza che la pret esa recuperatoria a titolo di dazio antidumping si fondava su un presupposto normativo illegittimo. I giudici di secondo grado avevano errato nel ritenere l’irretroattività del dazio antidumping come applicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel caso in esame, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Collegio, nella specie, il dazio antidumping risultava fondato su presupposti normativi (regolamenti n. 91/2009 e n. 723/2011) di cui era stata dichiarata l’invalidità sia da quest a Suprema Corte che dalla C.G.U.E., circostanza che comporta va l’inapplicabilità della misura in contestazione. Sotto diverso profilo, il richiamo da parte della Commissione tributaria regionale al contenuto della motivazione della succitata sentenza n. 29649 del 2019si rivelava inconferente, dato che, alla data di proposizione del ricorso per cassazione da parte della società ricorrente, la Corte di Giustizia non si eraancora pronunciata sull’invalidità del regolamento di esecuzione UE n. 723/2011 e, per tanto, nel giudizio non era stata sollevata dalla contribuente alcuna questione riguardante la legittimità del predetto regolamento.Nello specifico, la sentenza resa nel caso Eurobolt BV era stata pronunciata dalla Corte di Giustizia il 3 luglio 2019 e, d unque, successivamente alla data (17 aprile 2019) in cui la controversia dinanzi la Corte di cassazione erastata posta in decisione. 2. In via preliminare va dato atto che la società CO.ME.D. s.n.c. ha depositato, in data 14 aprile 2023, con modalità telematiche, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), in vigore dall'1 gennaio 2023, e che la presente controversia concerne l’avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot. n. 2017/13389 R.U. dell’8 maggio 2017, con ilquale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione i dazi non dichiarati, oltre aidazi antidumping e all’IVA, per complessivi euro 27.541,29e, con separato provvedimento n. 292100 377 2017, prot. n. 13385/RU dell’8 maggio 2017 (in atti, qui doc. n. 4), aveva contestato alla società laviolazione consistente nell’«errata indicazione del valore della merce di cui alla bolletta d’importazione definitiva IM A reg 4 N. 3056/Q del 23/09/2014» e, per l’effetto, aveva irrogato le sanzioni amministrative per complessivi euro6.250,00. 2.1 L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ». 2.2A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ». 2.3L'art. 1, commi 198 e 200, legge citata, recita, inoltre, che: «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate» e che «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine». 3.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (10 lugl
Sentenza Cassazione n. 12921/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris