CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 12638/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17537/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di coniuge superstite ed erede di USSI Stefano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 97/2019 pubblicata il07/02/2019 RGN . 304/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai pensionati indicati in epigrafe, già dipendenti del Gruppo [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro; 2.la Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto che la disdetta [OSCURATO:PERSONA] del 12 ottobre 2015 ed il successivo accordo aziendale del 27 novembre 2015, con estinzione del beneficio alla data del 31 dicembre 2015, risultavano legittimi, posto che nulla osta all’eliminazione di benefici previsti da contratti/accordi collettivi anche per i pensionati, in presenza di originari obblighi assunti a tempo indeterminato; 3.per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con unico motivo; ha resistito con controricorso la società intimata, illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.preliminarmente si osserva che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e BARABOTTI Sergio hanno rinunciato al ricorso, con rinuncia espressamente accettata da [OSCURATO:PERSONA]; per le loro posizioni deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio con spe se compensate; 2.rileva inoltre il Collegio che le questioni di cui al ricorso sono già state esaminate e ritenute non fondate da decisioni della Corte rese in controversie concernenti la stessa vicenda (Cass. nn. 1281, 1289, 1296, 1309, 1596, 1597 del 2023); pertanto, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, il Collegio intende dare continuità a tali precedenti; si rinvia, di conseguenza, alla motivazione dei precedenti richiamati; 3.specificamente, con il motivo di ricorso si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.), per avere la Corte d’Appello omesso di valutare val documentazione in atti attestante la natura retributiva dell’agevolazione tariffaria soppressa; 4.il ricorso è inammissibile; 5. anzitutto, perché denuncia il vizio di cui al n. 5 dell’art. 36 0 c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in una ipotesi preclusa dall’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., in base al quale detto vizio non può essere evocato con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado; ossia detto vizio non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme (v., tra molte, Cass. n. 23021/2014, n. 30646/2019); in tale ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, v. Cass. n. 5528/2014); 6. inoltre, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni, involgendo la valutazione delle emergenze probatorie, così come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale deve indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097/2010, n. 13485/2014, n. 16056/2016, n. 19011/2017, n. 29404/2017, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020 n. 20553/2021); 7. circa la natura, retributiva ( rectius corrispettiva) o meno, dell’agevolazione tariffaria in controversia, nei provvedimenti sopra richiamati è stato chiarito chela relativa verifica, condotta alla luce delle caratteristiche dell’istituto quale regolato dalle norme collettive, induce ad escludere ogni rapporto di corrispettività tra l’agevolazione tariffaria e la prestazione del singolo lavoratore; il riconoscimento del relativo diritto e della sua misura, prescindeva, infatti, del tutto dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipendente nonché dalla durata del pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda; in conseguenza, tale istituto risultava sottratto al rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost., configurandosi come un beneficio che trovava origine nel complessivo regolamento del rapporto di lavoro senza essere specificamente destinato alla remunerazione della prestazione resa dal dipendente; 8. n é può valere a sorreggere l’affermazione della natura retributiva dell’agevolazione tariffaria in oggetto la circostanza del suo inserimento nel CUD e la sua qualificazione come «reddito da lavoro» ai fini IRPEF (Cass. n. 586/2017, n. 11414/2015), tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria, per la quale ciò che rileva è che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione a fini fiscali dell’agevolazione tariffaria possano trarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurazione dell’istituto in oggetto nell’ambito del rapporto di lavoro; 9. il m otivo di ricorso risulta , infine, privo di decisività in relazione al complesso motivazionale della sentenza impugnata, di cui non centra l’articolata ratio decidendifondata sulla ricostruzione storico- sistematica del beneficio soppresso, escludendo la su a natura di diritto quesito; 10.alla stregua delle argomentazioni esposte il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrentinon rinuncianti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. S.U. n. 4315/2020); P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per ARGELASSI Franco e BARABOTTI Sergio, spese compensate. Dichiara inammissibile il ricorso per gli altri ricorrenti e li condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 10.000 per compensi , € 200 per esborsi, spese generali al 15% , accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, tranne ARGELASSI Franco e BARABOTTI Sergio, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pr