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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36209/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Bari nel procedimento incardinato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 24 settembre 2020 il Tribunale del riesame di Bari ha restituito a [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, la somma di denaro di C 4.150,00 sequestrata al marito, [OSCURATO:PERSONA], indagato del delitto di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, commi 1, 1-bis e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Bari ricorre per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione.

Espone che il 30 giugno 2020 era stato eseguito il sequestro probatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la somma di C 4.150,00, un bilancino di precisione e della marijuana.

L'indagato aveva spontaneamente consegnato tutto agli operanti.

La moglie aveva partecipato alle operazioni di perquisizione e non aveva inteso riferire alcunché.

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia l'indagato aveva anche affermato che la somma sequestrata faceva parte del suo stipendio che aveva prelevato in prossimità del sequestro.

Il 23 luglio 2020 il Pubblico ministero aveva chiesto al Giudice per le indagini preliminari il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990.

La richiesta era stata formulata per equivalente ed era motivata dal fatto che dalle intercettazioni era risultato che egli aveva tratto un profitto di € 4.700,00 dalla cessione degli stupefacenti.

Con decreto del 24 luglio 2020 il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente che veniva eseguito il 28 luglio.

Il giorno successivo la moglie aveva presentato istanza di dissequestro e successivamente aveva adito il Tribunale del riesame, sostenendo la liceità della provenienza della somma sequestrata e depositando a tal fine le copie dei vaglia postali aventi come mittente la madre.

Osserva che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla natura del sequestro per equivalente.

Ricorda che per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ordina la confisca diretta o per equivalente.

Chiede quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata perché il Tribunale del riesame non aveva considerato che si trattava di un sequestro per equivalente. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è infondato, perché, a prescindere dalla distinzione tra la confisca diretta e per equivalente, il Tribunale del riesame ha restituito il denaro alla terza interessata, [OSCURATO:PERSONA], ritenendone l'origine - elargizioni della madre a mezzo vaglia postali dall'agosto all'ottobre 2019 - lecita.

Il Pubblico ministero, non solo non ha contestato che la Rizzi sia allo stato estranea al reato contestato al marito, ma non si è neanche confrontato con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, mettendo in discussione l'origine lecita del denaro oggetto di sequestro.

La circostanza che la donna non abbia riferito alcunché in sede di perquisizione è del tutto ininfluente rispetto alla documentazione prodotta al Tribunale del riesame e da questo valutata come idonea a suffragare la tesi difensiva.

Il ricorso del Pubblico ministero va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso Così deciso, 1'11 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Bari nel procedimento incardinato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 24 settembre 2020 il Tribunale del riesame di Bari ha restituito a [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, la somma di denaro di C 4.150,00 sequestrata al marito, [OSCURATO:PERSONA], indagato del delitto di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, commi 1, 1-bis e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Bari ricorre per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione. Espone che il 30 giugno 2020 era stato eseguito il sequestro probatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la somma di C 4.150,00, un bilancino di precisione e della marijuana. L'indagato aveva spontaneamente consegnato tutto agli operanti. La moglie aveva partecipato alle operazioni di perquisizione e non aveva inteso riferire alcunché. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia l'indagato aveva anche affermato che la somma sequestrata faceva parte del suo stipendio che aveva prelevato in prossimità del sequestro. Il 23 luglio 2020 il Pubblico ministero aveva chiesto al Giudice per le indagini preliminari il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990. La richiesta era stata formulata per equivalente ed era motivata dal fatto che dalle intercettazioni era risultato che egli aveva tratto un profitto di € 4.700,00 dalla cessione degli stupefacenti. Con decreto del 24 luglio 2020 il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente che veniva eseguito il 28 luglio. Il giorno successivo la moglie aveva presentato istanza di dissequestro e successivamente aveva adito il Tribunale del riesame, sostenendo la liceità della provenienza della somma sequestrata e depositando a tal fine le copie dei vaglia postali aventi come mittente la madre. Osserva che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla natura del sequestro per equivalente. Ricorda che per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ordina la confisca diretta o per equivalente. Chiede quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata perché il Tribunale del riesame non aveva considerato che si trattava di un sequestro per equivalente. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato, perché, a prescindere dalla distinzione tra la confisca diretta e per equivalente, il Tribunale del riesame ha restituito il denaro alla terza interessata, [OSCURATO:PERSONA], ritenendone l'origine - elargizioni della madre a mezzo vaglia postali dall'agosto all'ottobre 2019 - lecita. Il Pubblico ministero, non solo non ha contestato che la Rizzi sia allo stato estranea al reato contestato al marito, ma non si è neanche confrontato con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, mettendo in discussione l'origine lecita del denaro oggetto di sequestro. La circostanza che la donna non abbia riferito alcunché in sede di perquisizione è del tutto ininfluente rispetto alla documentazione prodotta al Tribunale del riesame e da questo valutata come idonea a suffragare la tesi difensiva. Il ricorso del Pubblico ministero va pertanto rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso Così deciso, 1'11 febbraio
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