CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 17452/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICASTROVILLARI nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.i.p. del Tribunale di Castrovillari„ con il provvedimento indicato in epigrafe, investito di una richiesta di decreto penale di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 590-bis cod. pen., ha emesso sentenza di non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari fondato su un motivo (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono la violazione di legge e il travisamento della prova per aver ritenuto insussistente la querela nonostante la stessa fosse agli atti in quanto confluita a seguito della riunione, disposta dal Pubblico Ministero il 1° febbraio 2023, al procedimento n. 4454/2022 mod. 21 del procedimento n. 13/2023 mod. 21, contenente la detta condizione di procedibilità (allegata al ricorso per ragioni di autosufficienza). 3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato (oltre a essere stato correttamente proposto dal Pubblico Ministero innanzi alla Suprema Corte, ex plurimis: Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248378, e, tra le più recenti, Sez. 3, n. 17419 del 04/04/2023, Bonfiglio, Rv. 284662). 2. Dagli atti allegati al ricorso per ragioni di autosufficienza risulta, difatti, come correttamente evidenziato dal ricorrente, la presenza di un atto, la cui considerazione da parte del giudice di merito non emerge dall'apparato motivazionale della sentenza impugnata, ricevuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari il 26 dicembre 2022, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] (indicata nella rubrica di cui alla sentenza impugnata quale essere la persona offesa dal reato per il quale si procede), denominato «Atto di denuncia- querela» e contenente l'inciso «Chiedo che si proceda penalmente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]_ ». 3. Ne conseguono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Castroviliari, ufficio G.i.p., altro magistrato, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari, ufficio G.i.p„, altro magistrato, per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]