Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 giugno 2022

Cassazione n. 03127/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udito il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso della Corte di Appello di Brescia Sezione misure di prevenzione in data 27 luglio 2022 ed avente ad oggetto la correzione degli errori materiali di cui al decreto di confisca emesso in data 13 giugno 2022 dalla Corte di Appello di Brescia Sezione misure di prevenzione nei propri confronti quale proposto nonché di altri soggetti terzi interessati, decreto separatamente impugnato in Cassazione, formulando due motivi.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt, 130 e 127 del codice di rito.

Assume che la Corte di appello aveva ritenuto di provvedere de plano alla correzione del menzionato decreto di confisca in aperta violazione dei diritti di difesa dell'odierno ricorrente e dei terzi, omettendo di considerare che alla correzione degli errori materiali il giudice provvede ai sensi dell'art. 127 c.p.p., in camera di consiglio sentite le parti.

Rileva che, nel caso in esame, il ricorrente come i terzi avevano un interesse concreto a partecipare all'udienza anche in considerazione il fatto che con le correzioni al provvedimento suddetto si erano sottoposte a confisca quote societarie quali quelle della immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. che in seguito al decesso di [OSCURATO:PERSONA] erano state trasferite a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a titolo oneroso e che egli era titolare di quote pari al 4% quale socio accomandante, quote di cui non era stato chiesto il sequestro, in tal modo ledendosi i diritti del ricorrente e diritti e terzi.

Evidenzia, in particolare, che la corte territoriale non si era limitata a correggere le tabelle richiamate ma aveva emesso un provvedimento di "correzione" con cui aveva sostituito alla confisca delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]. possedute [OSCURATO:PERSONA] (vale a dire le quote societarie intestate a [OSCURATO:PERSONA] socio accomandatario pari al 99% del capitale sociale, come desumibile dall' originario decreto) quella relative alle quote possedute da terzi senza che si fosse proceduto prima al sequestro di quelle possedute da [OSCURATO:PERSONA] pari al 48%, da [OSCURATO:PERSONA] pari al 48% oltre che dal ricorrente e ciò in violazione dell' art. 26 del d.lgs. 159/2011.

Osserva, altresì, che in tal modo la corte di appello aveva operato una modifica sostanziale del provvedimento genetico, in violazione delle disposizioni riguardanti la procedura di correzione degli errori materiali in pendenza dell'impugnazione del decreto di confisca.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 24 e 26 del d.lgs. 159/2011.

Assume che la Corte di appello non poteva, con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., provvedere alla sottoposizione a vincolo di quote societarie di soggetti terzi che mai erano state sottoposte a sequestro, così come non poteva sottoporre a confisca i beni aziendali ed a ciò non poteva provvedere con la speciale procedura di correzione di errori materiali ed in aperta violazione delle disposizioni sopra richiamate, senza alcun modo attivare il contraddittorio in ordine alla presunta intestazione fittizia dei beni a terzi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Rileva il Collegio che è fondata la eccezione di nullità del provvedimento della Corte di appello di Brescia Sezione misure di prevenzione in data 27 luglio 2022 avente ad oggetto la correzione degli errori materiali di cui al decreto di confisca emesso in data 13 giugno 2022 dalla medesima Corte di Appello di Brescia Sezione misure di prevenzione nei confronti del ricorrente quale proposto nonché di altri soggetti terzi interessati, per omessa audizione delle parti interessate.2.1.

Premesso che risulta dagli atti che la corte di merito ha provveduto alla correzione in questione "de plano" va osservato che, secondo quanto espressamente previsto dall' art. 130 comma secondo, cod. proc. pen. alla correzione degli errori materiali il giudice provvede a norma dell'art. 127 del codice di rito e, quindi, in camera di consiglio sentite le parti.

La Suprema Corte ha avuto, condivisibilmente, modo di rilevare che l'adozione della procedura "de plano", ovvero senza fissazione della camera di consiglio e conseguente avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1460 del 03/12/2008 - dep. 16/01/2009, Sanna, Rv. 24227001; in senso conforme vedi Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013 - dep. 14/01/2013, Ioculano, Rv. 25423001).

2.3. Occorre, per altro verso, osservare che il ricorrente ha anche analiticamente dedotto un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato specialmente sotto il profilo della inammissibilità del procedimento ex art. 130 cod. proc. pen. adottato, in ragione delle modifiche "sostanziali" introdotte, a suo dire, con il citato provvedimento di correzione.

3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il provvedimento impugnato va, dunque, necessariamente annullato senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti per l'ulteriore corso alla Corte di Appello di Brescia Sezione misure di prevenzione.

P.Q.M. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] di Prevenzione.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udito il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso della Corte di Appello di Brescia Sezione misure di prevenzione in data 27 luglio 2022 ed avente ad oggetto la correzione degli errori materiali di cui al decreto di confisca emesso in data 13 giugno 2022 dalla Corte di Appello di Brescia Sezione misure di prevenzione nei propri confronti quale proposto nonché di altri soggetti terzi interessati, decreto separatamente impugnato in Cassazione, formulando due motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt, 130 e 127 del codice di rito. Assume che la Corte di appello aveva ritenuto di provvedere de plano alla correzione del menzionato decreto di confisca in aperta violazione dei diritti di difesa dell'odierno ricorrente e dei terzi, omettendo di considerare che alla correzione degli errori materiali il giudice provvede ai sensi dell'art. 127 c.p.p., in camera di consiglio sentite le parti. Rileva che, nel caso in esame, il ricorrente come i terzi avevano un interesse concreto a partecipare all'udienza anche in considerazione il fatto che con le correzioni al provvedimento suddetto si erano sottoposte a confisca quote societarie quali quelle della immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. che in seguito al decesso di [OSCURATO:PERSONA] erano state trasferite a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a titolo oneroso e che egli era titolare di quote pari al 4% quale socio accomandante, quote di cui non era stato chiesto il sequestro, in tal modo ledendosi i diritti del ricorrente e diritti e terzi. Evidenzia, in particolare, che la corte territoriale non si era limitata a correggere le tabelle richiamate ma aveva emesso un provvedimento di "correzione" con cui aveva sostituito alla confisca delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]. possedute [OSCURATO:PERSONA] (vale a dire le quote societarie intestate a [OSCURATO:PERSONA] socio accomandatario pari al 99% del capitale sociale, come desumibile dall' originario decreto) quella relative alle quote possedute da terzi senza che si fosse proceduto prima al sequestro di quelle possedute da [OSCURATO:PERSONA] pari al 48%, da [OSCURATO:PERSONA] pari al 48% oltre che dal ricorrente e ciò in violazione dell' art. 26 del d.lgs. 159/2011. Osserva, altresì, che in tal modo la corte di appello aveva operato una modifica sostanziale del provvedimento genetico, in violazione delle disposizioni riguardanti la procedura di correzione degli errori materiali in pendenza dell'impugnazione del decreto di confisca. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 24 e 26 del d.lgs. 159/2011. Assume che la Corte di appello non poteva, con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., provvedere alla sottoposizione a vincolo di quote societarie di soggetti terzi che mai erano state sottoposte a sequestro, così come non poteva sottoporre a confisca i beni aziendali ed a ciò non poteva provvedere con la speciale procedura di correzione di errori materiali ed in aperta violazione delle disposizioni sopra richiamate, senza alcun modo attivare il contraddittorio in ordine alla presunta intestazione fittizia dei beni a terzi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. Rileva il Collegio che è fondata la eccezione di nullità del provvedimento della Corte di appello di Brescia Sezione misure di prevenzione in data 27 luglio 2022 avente ad oggetto la correzione degli errori materiali di cui al decreto di confisca emesso in data 13 giugno 2022 dalla medesima Corte di Appello di Brescia Sezione misure di prevenzione nei confronti del ricorrente quale proposto nonché di altri soggetti terzi interessati, per omessa audizione delle parti interessate.2.1. Premesso che risulta dagli atti che la corte di merito ha provveduto alla correzione in questione "de plano" va osservato che, secondo quanto espressamente previsto dall' art. 130 comma secondo, cod. proc. pen. alla correzione degli errori materiali il giudice provvede a norma dell'art. 127 del codice di rito e, quindi, in camera di consiglio sentite le parti. La Suprema Corte ha avuto, condivisibilmente, modo di rilevare che l'adozione della procedura "de plano", ovvero senza fissazione della camera di consiglio e conseguente avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1460 del 03/12/2008 - dep. 16/01/2009, Sanna, Rv. 24227001; in senso conforme vedi Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013 - dep. 14/01/2013, Ioculano, Rv. 25423001). 2.3. Occorre, per altro verso, osservare che il ricorrente ha anche analiticamente dedotto un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato specialmente sotto il profilo della inammissibilità del procedimento ex art. 130 cod. proc. pen. adottato, in ragione delle modifiche "sostanziali" introdotte, a suo dire, con il citato provvedimento di correzione. 3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il provvedimento impugnato va, dunque, necessariamente annullato senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti per l'ulteriore corso alla Corte di Appello di Brescia Sezione misure di prevenzione. P.Q.M. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] di Prevenzione. Così deciso i