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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 dicembre 2024

Cassazione n. 34770/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2753/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] N.P.L. 2018 S.r.l. , rappresenta ta dalla procuratrice Italfondiario S.p.A . , con gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro -controricorrente - avverso il decreto n. rep. 1019 /20 2 1 de l Tribunale di Biella , depositatoil 14 . 1 2 . 20 2 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.12.2024dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che Siena N.P.L. 2018 S.r.l., tramite la mandataria Italfondiario S.p.A., chiese l’ammissione al passivo del fallimento Pettinatura ItalianaS.p.

A. in liquidazione del credito pari a € 1.807.164,52, in via privilegiata ipotecaria; il giudice delegato rigettò la domanda, sul ritenuto presupposto che l’operazione posta in essere, invece di essere un reale contratto di mutuo, fosse consistita in una mera ridefinizione dei termini di un mutuopreesistente; l’opposizione di Siena N.P.L. 2018 S.r.l. contro il decreto del giudice delegato venne rigettata dal Tribunale di Biella , condividendo la tesi della nullità del c.d. mutuo solutorio (ovverosia del mutuo erogato per essere destinatoa ripianare le preesistenti passività del cliente della banca)e ritenendo che non fosse stata altrimenti fornita prova dell’esistenza e dell’effettivo ammontare del credito; contro il decreto del TribunaleSiena N.P.L. 2018 S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motiv i ; il fallimento Pettinatura Italiana S. p .

A. in liquidazione ha depositato controricorso; il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte per chiedere il rinvio della trattazione del ricorso; il Fallimento ha depositato una memoria; considerato che la decisione impugnata ha aderito espressamente e motivatamente all’indirizzo espresso da questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 1517/2021, nella quale è stato affermato che l’utilizzo di somme da parte di una banca per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un’operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario;successivamente questa stessa Corte, con sentenza n. 23149/2022ha invece affermato che il c.d. mutuo solutorio non è nullo – in quanto non contrario né alla legge, né all ’ ordine pubblico –e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente, poiché l’accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio reigiuridica propria del mutuo; il conflitto giurisprudenziale è già stato rilevato e sottoposto alle Sezioni Unite (art. 374, comma 2, c.p.c.), a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 18903/2024; èdunque necessario attendere la decisione delle Sezioni Unite; P.Q.M. dispone il rinvio a nuovo ruol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2753/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] N.P.L. 2018 S.r.l. , rappresenta ta dalla procuratrice Italfondiario S.p.A . , con gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro -controricorrente - avverso il decreto n. rep. 1019 /20 2 1 de l Tribunale di Biella , depositatoil 14 . 1 2 . 20 2 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.12.2024dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che Siena N.P.L. 2018 S.r.l., tramite la mandataria Italfondiario S.p.A., chiese l’ammissione al passivo del fallimento Pettinatura ItalianaS.p. A. in liquidazione del credito pari a € 1.807.164,52, in via privilegiata ipotecaria; il giudice delegato rigettò la domanda, sul ritenuto presupposto che l’operazione posta in essere, invece di essere un reale contratto di mutuo, fosse consistita in una mera ridefinizione dei termini di un mutuopreesistente; l’opposizione di Siena N.P.L. 2018 S.r.l. contro il decreto del giudice delegato venne rigettata dal Tribunale di Biella , condividendo la tesi della nullità del c.d. mutuo solutorio (ovverosia del mutuo erogato per essere destinatoa ripianare le preesistenti passività del cliente della banca)e ritenendo che non fosse stata altrimenti fornita prova dell’esistenza e dell’effettivo ammontare del credito; contro il decreto del TribunaleSiena N.P.L. 2018 S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motiv i ; il fallimento Pettinatura Italiana S. p . A. in liquidazione ha depositato controricorso; il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte per chiedere il rinvio della trattazione del ricorso; il Fallimento ha depositato una memoria; considerato che la decisione impugnata ha aderito espressamente e motivatamente all’indirizzo espresso da questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 1517/2021, nella quale è stato affermato che l’utilizzo di somme da parte di una banca per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un’operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario;successivamente questa stessa Corte, con sentenza n. 23149/2022ha invece affermato che il c.d. mutuo solutorio non è nullo – in quanto non contrario né alla legge, né all ’ ordine pubblico –e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente, poiché l’accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio reigiuridica propria del mutuo; il conflitto giurisprudenziale è già stato rilevato e sottoposto alle Sezioni Unite (art. 374, comma 2, c.p.c.), a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 18903/2024; èdunque necessario attendere la decisione delle Sezioni Unite; P.Q.M. dispone il rinvio a nuovo ruol
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