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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2025

Cassazione n. 16169/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i ricorrenti hanno dedotto l'insussistenza del reato di resistenza, formulando generiche contestazioni alla sentenza di appello e non confrontandosi con la specifica ricostruzione in fatto che descrive una opposizione al tentativo dei pubblici agenti di entrare in un'abitazione per eseguire una perquisizione, condotta che correttamente è stata ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 337 cod. pen.; rilevato che sono generici i motivi concernenti l'omesso riconoscimento delle generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore, avendo la Corte di appello specificato i motivi ostativi all'attenuazione del trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estens re Il P esiden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i ricorrenti hanno dedotto l'insussistenza del reato di resistenza, formulando generiche contestazioni alla sentenza di appello e non confrontandosi con la specifica ricostruzione in fatto che descrive una opposizione al tentativo dei pubblici agenti di entrare in un'abitazione per eseguire una perquisizione, condotta che correttamente è stata ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 337 cod. pen.; rilevato che sono generici i motivi concernenti l'omesso riconoscimento delle generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore, avendo la Corte di appello specificato i motivi ostativi all'attenuazione del trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estens re Il P esiden
Sentenza Cassazione n. 16169/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris