CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 giugno 2025
Cassazione n. 15933/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale del riesame di Bologna,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], cui il P.G. si è riportato inudienza, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;udito, per l’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso chiedendonel’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso in data 20/06/2025, il Giudice delle indagini preliminari delTribunale di Bologna disponeva, ai sensi dell’articolo 321, comma 2, cod. proc. pen., ilsequestro preventivo a carico della società «[OSCURATO:SOCIETA]» del profitto del reato di cuiall’illecito amministrativo da reato di cui all’articolo 25-quinquiesdecies, comma 1, lettera a),d. lgs. 231/2001, in relazione al delitto di cui all’articolo 2 d. lgs. 74/2000 per gli anni diimposta 2020 e 2021, per complessivi euro 925.856,16.Si trattava, in particolare, dell’utilizzazione – mediante inserimento in dichiarazione - din. 48 fatture emesse nel 2020 dalla società «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.» (per un imponibilecomplessivo annuale di euro 3.778.560,92, con produzione di I.V.A. a credito di euro821.652,84 e con ulteriore evasione dell’I.R.E.S. per euro 906.854,62) e n. 6 fatture emessenel 2021 dalla «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.» (per un imponibile complessivo di euro79.174,25, senza alcuna I.V.A. a credito ma con evasione di I.R.E.S. per euro 19.001,82),società entrambe operanti – secondo la prospettazione accusatoria - quali «cartiere», sottola direzione e la gestione di fatto dei coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Con ordinanza in data 04/12/2025, il Tribunale del riesame di Bologna, nell’accoglierel’istanza riesame presentata dalla società in relazione all’annualità 2021, confermava ildecreto impugnato in relazione all’annualità 2020.3. Avverso tale provvedimento ricorre la società indagata per il tramite del difensore.3.1. Con il primo motivo, deduce la nullità dell'ordinanza impugnata sul puntodell'apprezzamento del fumus commissi delicti, per violazione di legge ex artt. 325 c.p.p. e606 lett. c), in relazione all'art. 125, comma 3, c.p.p., denunziando la presenza di unamotivazione meramente apparente.Evidenzia la ricorrente che il provvedimento genetico al vaglio del Tribunale delRiesame di Bologna aveva applicato in danno della società il sequestro preventivo delprofitto del reato, corrispondente all'entità del tributo evaso e pari a €. 925.856,16.In realtà, le fatture della «[OSCURATO:PERSONA]», emesse nel 2020, erano state tutte annotatenella contabilità della «[OSCURATO:SOCIETA]» nel corso dello stesso anno, quando la Società eraamministrata dal suo storico legale rappresentante, Sig. [OSCURATO:PERSONA], dopo il cuiimprovviso decesso, verificatosi ad aprile 2021, l'odierno indagato [OSCURATO:PERSONA] venivanominato nuovo Amministratore dell’ente (giugno 2021).Sul versante dell'indagine, la società ricorrente rammenta che a maggio 2025 il CiprianoBarbato veniva tratto in arresto e, di seguito, rendeva una serie di interrogatori contenentidichiarazioni auto ed etero accusatorie, chiamando in causa solo lo scomparso RobertoAll'esito della camera di consiglio del 4 dicembre 2025, il Tribunale del Riesame diBologna adottava l'ordinanza impugnata con la quale, in parziale riforma del provvedimentoimpugnato, riduceva ad €. 906.854,34 l'importo del sequestro originariamente disposto,confermando nel resto la misura reale. L'annullamento aveva riguardato solo il sequestro delprofitto di reato in ipotesi riveniente dalle sei fatture che la «[OSCURATO:SOCIETA]» aveva ottenuto nel2021 dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., ritenendosi carente il fumus circa la loroipotizzata falsità.Ritiene il ricorrente che l’assunto della falsità delle sei fatture de quibus fossefondamentale anche per giustificare il sequestro del profitto riveniente dall'utilizzo dellequarantotto fatture dell'altra Società emittente, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.La provvisoria contestazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'utilizzo degli assunticosti falsi rilasciati dalla [OSCURATO:PERSONA] è incentrata, infatti, sul solo fatto di aver presentatole dichiarazioni ricognitive dei falsi costi laddove, invece, dalle indagini emergevapacificamente che era stato il solo [OSCURATO:PERSONA] a procurare alla «[OSCURATO:SOCIETA]» i pretesicosti falsi della [OSCURATO:PERSONA]; in aggiunta, sostiene la difesa che, a seguito della nominanella carica di [OSCURATO:PERSONA], la «[OSCURATO:SOCIETA]» aveva interrotto i rapporti con la VergaRestauri (come riferito da [OSCURATO:PERSONA]).Il quid pluris che era tornato utile ad un apprezzamento del fumus sul versantedell'elemento soggettivo del reato, per le fatture 2020, era stato individuato dal G.i.p.nell'ottenimento, post mortem di [OSCURATO:PERSONA], di altre fatture sospette di falsità (dallaUnica [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Ma, come visto, col proprio dictum il Tribunale del Riesame haimplicitamente posto nel nulla tale argomento.L’ordinanza impugnata ha inteso confrontarsi con i residui elementi in grado di dareevidenza della consapevolezza della falsità dei costi indicati nelle dichiarazioni della Società«[OSCURATO:SOCIETA]». Tuttavia, non ha impostato, in concreto ed al di là delle apparenze, unaverifica basata su argomenti ragionati e logici, limitandosi solamente alla ricognizione di fattie circostanze completamente irrilevanti, o di dati apoditticamente affermati, con unargomentare che, sul tema decisivo della possibilità di escludere la consapevolezzadell'indagato della falsità dei costi, riduce la motivazione ad un vuoto simulacro.3.2. Con il secondo motivo, deduce nullità dell'ordinanza impugnata sul punto delmancato accoglimento del quarto motivo di riesame: violazione di legge ex artt. 325 e 606lett. c), in relazione all'art. 125 comma 3, c.p.p., per motivazione meramente apparente.Con il quarto motivo di riesame la «[OSCURATO:SOCIETA]» aveva chiesto al Tribunale di Bolognadi ridurre l'entità del sequestro alla minor somma di €. 898.036,16 (€. 925.856,16- €.27.820,00).Illustrava in quella Sede il ricorrente che, con provvedimento reso all'esito della cameradi consiglio del 10 settembre, decidendo in ordine ad altra impugnativa (quella di Claudioche era stata sequestrata all'indagato. Ma, quando in data 25.09.2025 il citatoprovvedimento del Tribunale veniva eseguito a cura della Guardia di Finanza, al sig. [OSCURATO:PERSONA] quindi tra quanto sequestrato e quanto restituito pari ad €. 27.820,00.[OSCURATO:PERSONA], così, non aveva ottenuto la restituzione di tale somma di danaroresidua, da interpretarsi inevitabilmente e fino a prova contraria ancora in sequestro; epertanto, la Società «[OSCURATO:SOCIETA]» chiedeva che il sequestro eseguito in danno dell'Ente perl'intera somma, che in tesi rappresentava il profitto del reato, andasse proporzionalmenteridotto di €. 27 .820,00, somma necessariamente da reputarsi ancora a tutti gli effetti - esalvo diverse evidenze - sotto sequestro. Sul punto la motivazione di rigetto del motivo che viene formalizzata è che non fossero«note le ragioni di tale differenza contabile» (pag. 15) non riuscendo il Tribunale a stabilire lacausa della difformità, ovvero se imputabile a errore di conteggio materiale in sede disequestro, oppure ad un errore di rendicontazione nel verbale di sequestro o anche, inulteriore ipotesi, ad altra causa.La motivazione è evidentemente solo apparente perché al Tribunale non competevaun'indagine sulle cause, ma una presa d'atto inevitabile della difformità attestata dalla difesa,che avrebbe dovuto portare a confrontarsi con il merito della richiesta; confronto che invece,evidentemente, non vi è mai stato.4. In data 13 marzo 2026, questa Corte rinviava la trattazione del processo alla odiernaudienza, per omesso avviso alle parti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. In primo luogo, al ricorso non è allegata, né è presente in atti, la procura speciale dicui all’art. 39 del d.lgs. n. 231 del 2001, richiesta per la partecipazione al giudizio dell'ente,da rilasciarsi con atto pubblico o scrittura privata autenticata nelle forme di cui all'art. 100c.p.p., comma 1.Agli atti è presente esclusivamente l’atto di costituzione in giudizio dell’ente, al cuiinterno si dà atto del conferimento di procura speciale all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 8settembre 2025.All’odierna udienza, il difensore ha depositato una copia di detta procura speciale, priva,tuttavia, del timbro di deposito.Questa Corte ritiene che, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso percassazione si esige da parte della difesa, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7 del d. lgs. 11/2018, un onere di puntualeindicazione e contestuale allegazione degli atti (Sez. 2, Sentenza n. 35164 del 08/05/2019,Talamanca, Rv. 276432), con la conseguenza che - a titolo di esempio - incorrenell’inammissibilità il ricorso contenente un limitato stralcio di dichiarazioni neppure decisiveperché inidonee a disarticolare il puntuale ragionamento probatorio svolto nel provvedimentoimpugnato, ovvero un limitato stralcio di passaggi estrapolati dagli atti asseritamentetravisati, la cui frammentazione non consente di apprezzarne il senso complessivo (Sez. 1,n. 23308 del 18/11/2014 - dep. 29/05/2015, Savasta e altri, Rv. 26360101).Quale che sia la modalità di indicazione degli altri atti del processo, che può esseresoddisfatta nei modi più diversi (quale, ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testodel ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processualedi merito), è comunque necessario che la Corte venga messa nelle concrete condizioni diaverne contezza, senza essere costretta ad una lettura totale degli atti, dandosi luogoaltrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degliartt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011 -dep. 11/05/2011, Carone, Rv. 25016801; Sez. 2, n. 47035 del 3.12.2013, Giugliano, Rv.257499).Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso in relazione al principio diautosufficienza: il difetto di procura speciale (nel caso di specie: munita di timbro di deposito)determina, infatti, l’inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse dell'ente (cfr. Sez. 4, n.33887 del 17/05/2023; Sez. 2, n. 2655 del 16/09/2016, Rv. 268612 – 01; Sez. 6, n. 15689del 5/02/2008).3. Il ricorso è comunque inammissibile anche nel merito.4. Il primo motivo è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.In primo luogo, come correttamente evidenziato dall’ordinanza impugnata (pag. 7), negliincidenti cautelari reali la cognizione devoluta al Tribunale del riesame in punto di elementopsicologico del reato è necessariamente sommaria e si risolve nell'evidenziazione dei dati difatto che non permettono di escludere ictu oculi la sussistenza di tale elemento (Sez. 3, n.26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015 - 01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv.266896 – 01; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, di Salvo, Rv. 259337 – 01, secondo cuioccorre che l’assenza dell’elemento psicologico del reato sia «di immediato rilievo»),ricorrenza esclusa nel caso in esame alle pagine 8 e 9 del provvedimento impugnato, in cuisi dà conto della esistenza di profili di gravità indiziaria anche a carico del [OSCURATO:PERSONA].In secondo luogo, proprio la presenza di tali elementi rende di solare evidenza che nongià di motivazione meramente «apparente» si tratta, nel caso di specie, ma semmai«erronea» o addirittura meramente «sgradita» al ricorrente, ciò cui conseguel’inammissibilità della doglianza.Va infatti ribadito che, a norma dell’art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia dimisure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosiintendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l’inesistenza o la meraapparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; Sez.3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv.283916).In tale categoria rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o lapresenza di una motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta o lacontraddittorietà, le quali possono essere denunciate nel giudizio di legittimità soltantotramite il motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (v., ex plurimis,sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 8434, Rv. 236255; sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 7472, Rv.242916; Sez. U., n. 5876 del 28 gennaio 2004, Bevilacqua, Rv. 226710).5. Il secondo motivo è manifestamente infondato.L’ordinanza impugnata dà atto che il sequestro nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], disposto inrelazione alle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srls, è stato annullatointegralmente.All’atto del dissequestro, tuttavia, il conteggio delle banconote sequestrate da restituire,effettuato con la macchina «conta-soldi», ha registrato la differenza indicata dal ricorrenterispetto alla somma sequestrata.Il Tribunale emiliano dà atto della differenza e di disconoscerne le cause, dovuteverosimilmente a un errore nell’iniziale conteggio.L’accertamento dell’esatto ammontare in sequestro da restituire dovrà pertanto essereaccertato in sede di esecuzione del dissequestro e non può certo parlarsi, nel caso inesame, di omessa pronuncia su un punto devoluto alla cognizione del Tribunale del riesame.6. Il ricorso, quindi, non può che essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n.186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, anorma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore dellaCassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]