Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2025
ECLI:EU:C:2025:696
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0384_SUM
Causa C‑384/24
Russisch-[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio)]
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’11 settembre 2025
«Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Articolo 2 – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Deroghe – Articolo 4, paragrafo 1, lettere a, b) e d) – Svincolo di taluni fondi per spese specifiche – Pagamento di un diritto per l’iscrizione a ruolo e di un contributo forfettario ai fini della proposizione di un ricorso di annullamento avverso una decisione che attua tale regolamento – Inclusione»
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Richiesta di deroga diretta a sbloccare taluni fondi – Fondi destinati al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali – Nozione – Pagamento di un diritto per l’iscrizione a ruolo e di un contributo forfettario ai fini della proposizione di un ricorso di annullamento avverso una decisione che attua tali misure – Esclusione
[Regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 4, § 1, b), e 2022/1985]
(v. punti 41‑46)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Richiesta di deroga diretta a sbloccare taluni fondi – Fondi necessari per soddisfare esigenze di base – Nozione di esigenze di base – Pagamento di un diritto per l’iscrizione a ruolo e di un contributo forfettario ai fini della proposizione di un ricorso di annullamento avverso una decisione che attua tali misure – Inclusione – Osservanza del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 4, § 1, a), e 2022/1985]
(v. punti 47‑50, 54 e dispositivo)
V. il testo della decisione.