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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 269/2025

ECLI:EU:C:2025:696
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0384_SUM

Causa C‑384/24 Russisch-[OSCURATO:PERSONA] contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio)] Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’11 settembre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Articolo 2 – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Deroghe – Articolo 4, paragrafo 1, lettere a, b) e d) – Svincolo di taluni fondi per spese specifiche – Pagamento di un diritto per l’iscrizione a ruolo e di un contributo forfettario ai fini della proposizione di un ricorso di annullamento avverso una decisione che attua tale regolamento – Inclusione» Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Richiesta di deroga diretta a sbloccare taluni fondi – Fondi destinati al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali – Nozione – Pagamento di un diritto per l’iscrizione a ruolo e di un contributo forfettario ai fini della proposizione di un ricorso di annullamento avverso una decisione che attua tali misure – Esclusione [Regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 4, § 1, b), e 2022/1985] (v. punti 41‑46) Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Richiesta di deroga diretta a sbloccare taluni fondi – Fondi necessari per soddisfare esigenze di base – Nozione di esigenze di base – Pagamento di un diritto per l’iscrizione a ruolo e di un contributo forfettario ai fini della proposizione di un ricorso di annullamento avverso una decisione che attua tali misure – Inclusione – Osservanza del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 4, § 1, a), e 2022/1985] (v. punti 47‑50, 54 e dispositivo)

V. il testo della decisione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0384_SUM Causa C‑384/24 Russisch-[OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio)] Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’11 settembre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Articolo 2 – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Deroghe – Articolo 4, paragrafo 1, lettere a, b) e d) – Svincolo di taluni fondi per spese specifiche – Pagamento di un diritto per l’iscrizione a ruolo e di un contributo forfettario ai fini della proposizione di un ricorso di annullamento avverso una decisione che attua tale regolamento – Inclusione» Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Richiesta di deroga diretta a sbloccare taluni fondi – Fondi destinati al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali – Nozione – Pagamento di un diritto per l’iscrizione a ruolo e di un contributo forfettario ai fini della proposizione di un ricorso di annullamento avverso una decisione che attua tali misure – Esclusione [Regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 4, § 1, b), e 2022/1985] (v. punti 41‑46) Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Richiesta di deroga diretta a sbloccare taluni fondi – Fondi necessari per soddisfare esigenze di base – Nozione di esigenze di base – Pagamento di un diritto per l’iscrizione a ruolo e di un contributo forfettario ai fini della proposizione di un ricorso di annullamento avverso una decisione che attua tali misure – Inclusione – Osservanza del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 4, § 1, a), e 2022/1985] (v. punti 47‑50, 54 e dispositivo) V. il testo della decisione.