CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16274/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Latina in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. del Lazio sez.dist. di Latinan.6307/2016 depositata il 24/10/2016Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 10802/2017Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 16274/2026Data pubblicazione 26/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 25/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]