CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07017/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21796-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORE1TI; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 213/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 09/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello dell'INPS in quanto rivolto contro una sola delle rationes decidendi della sentenza impugnata (difetto di prova, di cui era onerato l'Istituto, sulla abitualità dell'esercizio dell'attività professionale di avvocato) e non contenente censure rispetto alle altre due autonome rationes decidendí, la prima secondo cui "il regime previdenziale previsto per l'esercizio della professione forense è disciplinato, per il periodo in contestazione, unicamente dalla I. n. 576/1980, norma di carattere speciale, da ritenersi prevalente sulla successiva disciplina concernente l'iscrizione alla gestione separata, la quale dunque non si applica al caso di specie"; la seconda per cui "in ogni caso, l'attività dell'avvocato produttiva di un reddito inferiore alle soglie reddituali previste dall'art. 22, I. n. 576/1980 ....non può mai integrare il requisito dell'abitualità previsto dall'art. 2, comma 26, I. 335/95". 2. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 4. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. nella legge n. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2010, dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, Ric. 2020 n. 21796 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- conv. con mod. nella I. n. 326/2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. 5. Ha censurato la declaratoria di inammissibilità dell'appello precisando di avere, col ricorso in appello, individuato come soggetti obbligati all'iscrizione alla gestione separata coloro che "svolgono attività che, pur prevedendo una iscrizione ad un albo, quindi anche ad una specifica Cassa o ente previdenziale, non siano tenuti al versamento dei contributi agli enti medesimi..."; che tale espressione era riferita all'ipotesi contemplata dall'art. 22 della I. n. 576/1980, da ritenersi assorbita in forza dell'applicazione generale dell'art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995. 6. Ha ribadito, nel merito, l'esistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non abbia obbligo di iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA]. Ha sostenuto che l'iscrizione della controparte all'Albo e l'apertura di una partita IVA costituissero indici presuntivi dell'esercizio abituale della professione. 7. L'INPS assume di avere, col ricorso in appello, censurato la ratio decidendi, di inapplicabilità alla fattispecie in esame della disciplina in materia di gestione separata, per la esistenza di una disciplina di settore di carattere speciale ed esclusivo (I. n. 576 del 1980), attraverso il riferimento alla legge n. 335 del 1995. 8. Si rileva, anzitutto, che nulla è dedotto, anche nel ricorso in esame, sull'avvenuta censura in appello della ratio decidendi, posta a fondamento della sentenza di primo grado, concernente il conseguimento di redditi al di sotto delle soglie reddituali. 9. Inoltre, quanto alla ratio decidendi che si assume censurata, se pure è vero che la Corte di cassazione non è vincolata dall'interpretazione degli atti processuali compiuta Ric. 2020 n. 21796 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- dai giudici di appello, ma ha il potere dovere di valutare direttamente tali atti, al fine di stabilire se rispetto alla questione, su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione di detta questione nel giudizio di appello, con la conseguente preclusione di ogni esame della stessa (v. Cass.n. 7499 del 2019; n. 11322 del 2003), tuttavia, dal contenuto dell'atto di appello, come veicolato col ricorso per cassazione, non risulta che una, anche implicita, censura di detta rado decidendi fosse inclusa nei motivi di appello, contenenti una esclusiva deduzione di violazione di leggi sostanziali. Né può darsi seguito alla pretesa dell'Istituto, secondo cui la deduzione di violazione delle citate leggi sostanziali includesse la censura di erronea statuizione di inammissibilità dell'appello. 10. Per tali ragioni, il ricorso risulta inammissibile. 11. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità poiché la controparte non ha svolto difese. 12. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] IL P