CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2024
Cassazione n. 13552/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16609 R.G.anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliato,e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocatoAndrea [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliato, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Sez. I–RG 16609/2022 camera di consiglio8.3.2024 controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , F azzari G iovanna , G iordano Marco,[OSCURATO:PERSONA]; intimati avverso la sentenza n. 1089/2022 depositat a il 23 giugno 2022 del la Corte di appello di Palermo. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2024dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTEOSSERVA1. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., hanno convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], componenti del consiglio di amministrazione di detta società dal 2007, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sindaci,chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato alla stessa nell'esercizio delle loro funzioni. Micciché, [OSCURATO:PERSONA] e Badami si sono costituiti, hanno contestato gli addebiti loro mossi dagli attori e avanzato analoga domanda nei confronti diSimonetti, in quanto amministratore unico della società dal 2002 fino ai primi mesi del 2007. Con sentenza del 2 febbraio 2016 il Tribunale ha condannato Simonetti al pagamento del complessivo importo di euro 337.867,06, oltre interessi,in favore della società; ha altresì condannato Miccichè , [OSCURATO:PERSONA] e Badamial risarcimento del danno liquidato nel complessivo importo di euro 1.840.598,00, sempre in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Sez. I–RG 16609/2022 camera di consiglio8.3.2024 2. ― Avverso detta pronuncia hanno proposto separati appelli , poi riuniti, B a dami e [OSCURATO:PERSONA] . Hanno spiegato appello incidentale Micciché e la curatela del fallimento Vigne nuove (società per cui era stata nel frattempo aperta la procedura concorsuale). Con sentenza pubblicata il 23 giugno 2022 la Corte di appello di Palermo ha rideterminato l'ammontare di quanto dovuto daBadami e Micciché nei confronti della cur atela in complessivi euro 682.384,91, oltre interessi e rivalutazione,e rideterminato, altresì, l'importo delle spese di lite cui era stato condannato, con lasentenza di primo grado, Simonetti. 3. ― Avverso la pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione Badami, il [OSCURATO:PERSONA], Simonetti e [OSCURATO:PERSONA]. 4. ― I suddetti hanno successivamente rinunciato ai rispettivi ricorsi. 5. ― Consta l ’ accettazion e formulata dal fallimento , sicché sul punto nulladeve disporsi in punto di spese, giusta l’art. 391, comma 4, c.p.c.. Con riguardo alle altre parti non risultano depositati atti di accettazione: nondimeno , nessuno dei controricorrenti all e impugnazioni rinunciate ha manifestato l’intendimento di ottenere la condanna del rinunciante al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;e del resto, le rinunce risultano collocarsi nel quadro di un regolamento transattivo che ha coinvolto tutti i contendenti. Con riguardo a queste posizioni appare quindi giustificatala la mancata condannadei rinuncianti al pagamento delle spese ( condanna che non consegue, di necessità, allarinuncia non accettata: art. 391, comma 2, c.p.c.). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Se