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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 03175/2026

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corso iscritto al n. 01501/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] G iuseppe , r appresenta to e dife so dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eFabio Marinelli , giusta procura in atti ; -ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA]: s.r.l. responsabilità amministratori AC –11/02/2026 r.g. n. 01501/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] A dministration S ervice s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -controricorrente - avverso la sentenza della Co rte di appello di Napoli n. 2006/2021, pubblicata il 31maggio 2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del locale Tribunale che l’aveva condannato a risarcire alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in prosieguo, breviter , “la società”) i danni conseguenti all’accertata sua mala gestio nell’espletamento delle funzioni di amministratore della predetta società , quantificati in euro 862.000,00.

2. La società ha resistito con controricorso.

3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che: a) non sussisteva alcun vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, atteso che l’importo liquidato nell’ordinanza-ingiunzione emessa in corso di causa non delimitava affatto la domanda originariamente introdotta e non vincolava, quindi , il giudice nella liquidazione del danno in sentenza; b) correttoera l’addebito con cui si contestava al Panico di aver determinato un danno alle casse sociali per effetto del mancato pagamento di imposte e tasse, oggetto di un r.g. n. 01501/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accertamento fiscale, siccome tale cir c ostanza era conseguente all’omessa contabilizzazione in bilancio, a opera dello stesso amministratore, dei corrispettivi ricavi poi accertati dall’ Erario , senza che potesse valere alcuna presunzione di distribuzione degli stessi ai soci, sia perché di tale circostanza non vi era alcun riscontro in atti , sia perché nei confronti della società tale circostanzaera da ritenere del tutto irrilevante; c) fondati erano gli addebiti inerenti all’ ap postaz ion e in bilancio di spese ( per presunti esborsi fiscali e previdenziali a favore dei dipendenti ) prive dei giustificativi, che pertanto andavano ritenute non provate e, come tali, non giustificavanoil relativo ammanco di cassa contestato allo stesso amministratore; d ) provata era la sistematica attività di evasione fiscale posta in essere dal Panico che , come tale , rappresentava un elemento di responsabilità , del tut t o a prescinderedalla destinazione delle somme evase .

4. L e parti ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a) Primo motivo di ricorso: «Violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.», deducendo che la sentenza impugnata avrebbe reso una motivazione meramente apparente, essendosi limitata a condividere la decisione del Tribunale e non avendo offerto argomentazioni e spunti motivazionali autonomi e autosufficienti dinanzi alle pur articolate tesi difensive, così da rendere intelligibile il percorso logico-giuridico adottato e posto a base del proprio convincimento.

Il motivo è infondato.

In linea teorica, va rammentato che la giurisprudenza di questa Corte, a far data da Cass.

S.U. n. 22232 del 2016, è consolidata nell’affermare che la motivazione è solo r.g. n. 01501/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; id.

Sez.

L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020; id.

Sez. 1, ordinanza n. 18793 del 02/07/2021; id.

Sez. 5, sentenza n. 20140 del 15/07/2021; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022).

Tali circostanze sono da escludere nel caso di specie, atteso che la piana lettura della motivazione della sentenza impugnata porta a ritenere che il percorso argomentativo del giudice di appello sia perfettamente individuabile nella sua autonomia rispetto a quello svolto dal giudice di primo grado, avendo la Corte territoriale, nel respingere i singoli motivi di appello, ripetuto il ragionamento valutativodelle prove offerte in atti, giungendo semplicemente alle medesime e condivise conclusioni del Tribunale.

La censura, per altro verso, si palesa anche inammissibile nella parte in cui è formulata in termini astratti, senza illustrare, in relazione ai concreti argomenti adoperati dalla Corte territoriale , le ragioni per le quali sarebbero inidonei a manifestare la ratio decidendi. b) Secondo motivo di ricorso: « Violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2728-2729 c.c. nonché dell’art. 2478-bis c.c. in relazione all’art 360 n. 3 e 5 c.p.c. per omesso esame di un punto decisivo per il giudizio anche per la presenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili», deducendo l’erroneità della decisione del giudice del gravame perché fondata, in assenza di r.g. n. 01501/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prove costituende quale risultato di un’attività istruttoria in senso stretto, su di una mera presupposizione e una presunzione , entrambe dedotte dall’esame dei documenti acquisiti in causa, valorizzando come inconfutabili gli acce r ta me nti fiscali, dotati invece di attendibilità solo presuntiva, e negando applicazione alla legittima presunzione di avvenuta d i stri b uzi o ne degli utili di esercizio tra i soci.

Il motivo appare complessivamente inammissibile, per una serie di concomitanti ragioni.

Innanzitutto, la censura richiama in epigrafe tanto il n. 3 ) che il n. 5 ) del primo comma dell’art. 360 cod. proc . civ., facendo poi subito riferimento a un presunto contrasto motivazionale di affermazioni tra loro inconciliabili , con ciò evidentemente alludendo alla nullità della sentenza , di cui al. 4) del citato art. 360 cod. proc. civ.

In tale contesto , il motivo si presenta inestricabilmente coacervato dal l’affastellamento di considerazioni ora riferibili alla falsa applicazione delle norme invocate come lese, ora alla lamentata omissione di esame di fatt i asseritamente(ma indimostratamente) decisivi ai fini del decidere, ora riferibili alla nullità della sentenza per aver reso una motivazione incomprensibile.

Senza, tuttavia, che nel corpo della censura tali plurimi (e diversi) profili trovino una distinta e separata analisi , non potendo certo essere questa Corte di sola legittimità a “ ricostruire ” i singoli motivi di censura sì da renderli autonomi rispetto all’originariaformulazione.

Sotto diverso profilo , la censuraè anche inammissibile, se esaminata i n relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., perché vi è stato un doppioaccertamento degli stessi fatti di causa in senso conforme a opera di entrambi i giudici del merito, sicché si è formatta la c.d.

“doppia conforme” che rende inammissibile il predetto motivo di r.g. n. 01501/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorsoex artt. 348- bis e ter cod. proc. civ.

Da ultimo, la censura contiene una diversa lettura del materiale probatorio che, senza minimamente peritarsi di contestare la falsa applicazione a opera del giudice territoriale dei canoni dell’ ermeneutica , propone a questa Corte una nuova valutazione delle prove, sì da pervenire a un diverso esito processuale, dimenticandoche questa Corte non è giudicedel merito. c) Terzo motivo di ricorso: « Violazione dell’art. 2476 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c. e Violazione dell’art. 116 c.p.c. con riferimento alle ipotesi n. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistere un nesso di causalità tra gli inadempiment i addebitati all’amministratore (accertamenti fiscali, crediti non riscossi, spese non documentate), senza procedere a d alcuno scrutinio circa la sussistenzadi elementi giustificativi del comportamento gestorio e, quindi,omettendo l’esame un fatto decisivo ai fini del giudizio.

Il motivo è inammissibile per una serie di con comitanti ragioni.

Laddove evoca il n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., la censura è inammissibile poiché omette di considerare che il citato vizio è denunciabile in cassazione, ai sensi del suddetto articolo , solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto r.g. n. 01501/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id.

Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive.

Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

In relazione al n. 3) dell’art. 360 cod. proc. civ., ancora una volta va rilevato che quanto argomento nel motivo in esame è versato completamente in fatto, pretendendo si da questa Corte di legittimità una rinnovazione del giudizio sul nesso di causalità tra condotta e danno che, in assenza di contestazionisui criteri astratti di riparto dell’onere della prova e/o di interpretazione delle prove, appartiene in via esclusiva alla fase di meritodel processo. d) Quarto motivo di ricorso: « Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di considerare che l’accettazione della proposta formulata dal Tribunale all’esito r.g. n. 01501/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della fase istruttoria l’attore aveva ridisegnato i confini della relativa domanda risarcitoria, a nulla rilevando la successiva richiesta nella memoria conclusionale di vedersi riconosciuto somme a vario titolo risarcitorie per il depauperamento del patrimonio societario.

Il motivo, che fatica complessivamente a esplicitare la critica formulata alla decisione impugnata, è in ogni caso in fondato , atteso che la sentenza impugnata , a pag. 8 , ha del tutto correttamente rilevato come nessuna limitazione dell ’ambito oggetto della domanda introduttiva formulata dalla società poteva ricollegarsi all ’ accettazione della somma originariamente quantificata nell’ ordinanza emessa in corso di causa, siccome lo stesso odierno ricorrente aveva chiesto emettersi la sen ten za che, con ogni evidenza, tiene luogo dell’ordinanzala quale, per l’effetto , viene caducata e non assume alcuna stabilità, con la conseguenza che si ri - e s pande l’ambito oggettiv o della domanda come originariamente formulata e successivamente stabilizzata all’esito del formarsi delle preclusioni processualidi primo grado.

2. Il ricorso va, quindi, complessivamente rigettato.

3. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). r.g. n. 01501/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M la Corte rigettail ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l e spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso iscritto al n. 01501/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] G iuseppe , r appresenta to e dife so dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eFabio Marinelli , giusta procura in atti ; -ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA]: s.r.l. responsabilità amministratori AC –11/02/2026 r.g. n. 01501/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] A dministration S ervice s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -controricorrente - avverso la sentenza della Co rte di appello di Napoli n. 2006/2021, pubblicata il 31maggio 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del locale Tribunale che l’aveva condannato a risarcire alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in prosieguo, breviter , “la società”) i danni conseguenti all’accertata sua mala gestio nell’espletamento delle funzioni di amministratore della predetta società , quantificati in euro 862.000,00. 2. La società ha resistito con controricorso. 3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che: a) non sussisteva alcun vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, atteso che l’importo liquidato nell’ordinanza-ingiunzione emessa in corso di causa non delimitava affatto la domanda originariamente introdotta e non vincolava, quindi , il giudice nella liquidazione del danno in sentenza; b) correttoera l’addebito con cui si contestava al Panico di aver determinato un danno alle casse sociali per effetto del mancato pagamento di imposte e tasse, oggetto di un r.g. n. 01501/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accertamento fiscale, siccome tale cir c ostanza era conseguente all’omessa contabilizzazione in bilancio, a opera dello stesso amministratore, dei corrispettivi ricavi poi accertati dall’ Erario , senza che potesse valere alcuna presunzione di distribuzione degli stessi ai soci, sia perché di tale circostanza non vi era alcun riscontro in atti , sia perché nei confronti della società tale circostanzaera da ritenere del tutto irrilevante; c) fondati erano gli addebiti inerenti all’ ap postaz ion e in bilancio di spese ( per presunti esborsi fiscali e previdenziali a favore dei dipendenti ) prive dei giustificativi, che pertanto andavano ritenute non provate e, come tali, non giustificavanoil relativo ammanco di cassa contestato allo stesso amministratore; d ) provata era la sistematica attività di evasione fiscale posta in essere dal Panico che , come tale , rappresentava un elemento di responsabilità , del tut t o a prescinderedalla destinazione delle somme evase . 4. L e parti ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a) Primo motivo di ricorso: «Violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.», deducendo che la sentenza impugnata avrebbe reso una motivazione meramente apparente, essendosi limitata a condividere la decisione del Tribunale e non avendo offerto argomentazioni e spunti motivazionali autonomi e autosufficienti dinanzi alle pur articolate tesi difensive, così da rendere intelligibile il percorso logico-giuridico adottato e posto a base del proprio convincimento. Il motivo è infondato. In linea teorica, va rammentato che la giurisprudenza di questa Corte, a far data da Cass. S.U. n. 22232 del 2016, è consolidata nell’affermare che la motivazione è solo r.g. n. 01501/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; id. Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020; id. Sez. 1, ordinanza n. 18793 del 02/07/2021; id. Sez. 5, sentenza n. 20140 del 15/07/2021; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022). Tali circostanze sono da escludere nel caso di specie, atteso che la piana lettura della motivazione della sentenza impugnata porta a ritenere che il percorso argomentativo del giudice di appello sia perfettamente individuabile nella sua autonomia rispetto a quello svolto dal giudice di primo grado, avendo la Corte territoriale, nel respingere i singoli motivi di appello, ripetuto il ragionamento valutativodelle prove offerte in atti, giungendo semplicemente alle medesime e condivise conclusioni del Tribunale. La censura, per altro verso, si palesa anche inammissibile nella parte in cui è formulata in termini astratti, senza illustrare, in relazione ai concreti argomenti adoperati dalla Corte territoriale , le ragioni per le quali sarebbero inidonei a manifestare la ratio decidendi. b) Secondo motivo di ricorso: « Violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2728-2729 c.c. nonché dell’art. 2478-bis c.c. in relazione all’art 360 n. 3 e 5 c.p.c. per omesso esame di un punto decisivo per il giudizio anche per la presenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili», deducendo l’erroneità della decisione del giudice del gravame perché fondata, in assenza di r.g. n. 01501/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prove costituende quale risultato di un’attività istruttoria in senso stretto, su di una mera presupposizione e una presunzione , entrambe dedotte dall’esame dei documenti acquisiti in causa, valorizzando come inconfutabili gli acce r ta me nti fiscali, dotati invece di attendibilità solo presuntiva, e negando applicazione alla legittima presunzione di avvenuta d i stri b uzi o ne degli utili di esercizio tra i soci. Il motivo appare complessivamente inammissibile, per una serie di concomitanti ragioni. Innanzitutto, la censura richiama in epigrafe tanto il n. 3 ) che il n. 5 ) del primo comma dell’art. 360 cod. proc . civ., facendo poi subito riferimento a un presunto contrasto motivazionale di affermazioni tra loro inconciliabili , con ciò evidentemente alludendo alla nullità della sentenza , di cui al. 4) del citato art. 360 cod. proc. civ. In tale contesto , il motivo si presenta inestricabilmente coacervato dal l’affastellamento di considerazioni ora riferibili alla falsa applicazione delle norme invocate come lese, ora alla lamentata omissione di esame di fatt i asseritamente(ma indimostratamente) decisivi ai fini del decidere, ora riferibili alla nullità della sentenza per aver reso una motivazione incomprensibile. Senza, tuttavia, che nel corpo della censura tali plurimi (e diversi) profili trovino una distinta e separata analisi , non potendo certo essere questa Corte di sola legittimità a “ ricostruire ” i singoli motivi di censura sì da renderli autonomi rispetto all’originariaformulazione. Sotto diverso profilo , la censuraè anche inammissibile, se esaminata i n relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., perché vi è stato un doppioaccertamento degli stessi fatti di causa in senso conforme a opera di entrambi i giudici del merito, sicché si è formatta la c.d. “doppia conforme” che rende inammissibile il predetto motivo di r.g. n. 01501/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorsoex artt. 348- bis e ter cod. proc. civ. Da ultimo, la censura contiene una diversa lettura del materiale probatorio che, senza minimamente peritarsi di contestare la falsa applicazione a opera del giudice territoriale dei canoni dell’ ermeneutica , propone a questa Corte una nuova valutazione delle prove, sì da pervenire a un diverso esito processuale, dimenticandoche questa Corte non è giudicedel merito. c) Terzo motivo di ricorso: « Violazione dell’art. 2476 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c. e Violazione dell’art. 116 c.p.c. con riferimento alle ipotesi n. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistere un nesso di causalità tra gli inadempiment i addebitati all’amministratore (accertamenti fiscali, crediti non riscossi, spese non documentate), senza procedere a d alcuno scrutinio circa la sussistenzadi elementi giustificativi del comportamento gestorio e, quindi,omettendo l’esame un fatto decisivo ai fini del giudizio. Il motivo è inammissibile per una serie di con comitanti ragioni. Laddove evoca il n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., la censura è inammissibile poiché omette di considerare che il citato vizio è denunciabile in cassazione, ai sensi del suddetto articolo , solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto r.g. n. 01501/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). In relazione al n. 3) dell’art. 360 cod. proc. civ., ancora una volta va rilevato che quanto argomento nel motivo in esame è versato completamente in fatto, pretendendo si da questa Corte di legittimità una rinnovazione del giudizio sul nesso di causalità tra condotta e danno che, in assenza di contestazionisui criteri astratti di riparto dell’onere della prova e/o di interpretazione delle prove, appartiene in via esclusiva alla fase di meritodel processo. d) Quarto motivo di ricorso: « Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di considerare che l’accettazione della proposta formulata dal Tribunale all’esito r.g. n. 01501/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della fase istruttoria l’attore aveva ridisegnato i confini della relativa domanda risarcitoria, a nulla rilevando la successiva richiesta nella memoria conclusionale di vedersi riconosciuto somme a vario titolo risarcitorie per il depauperamento del patrimonio societario. Il motivo, che fatica complessivamente a esplicitare la critica formulata alla decisione impugnata, è in ogni caso in fondato , atteso che la sentenza impugnata , a pag. 8 , ha del tutto correttamente rilevato come nessuna limitazione dell ’ambito oggetto della domanda introduttiva formulata dalla società poteva ricollegarsi all ’ accettazione della somma originariamente quantificata nell’ ordinanza emessa in corso di causa, siccome lo stesso odierno ricorrente aveva chiesto emettersi la sen ten za che, con ogni evidenza, tiene luogo dell’ordinanzala quale, per l’effetto , viene caducata e non assume alcuna stabilità, con la conseguenza che si ri - e s pande l’ambito oggettiv o della domanda come originariamente formulata e successivamente stabilizzata all’esito del formarsi delle preclusioni processualidi primo grado. 2. Il ricorso va, quindi, complessivamente rigettato. 3. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo. 4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). r.g. n. 01501/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M la Corte rigettail ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l e spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor
Sentenza Cassazione n. 03175/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris