CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 giugno 2025
Cassazione n. 30651/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10517/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].ST. CATANIA n. 9735/17/21 depositata il 02/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 9735/17/21 del 02/11/2021 , la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 6611/07/14 della Commissione tributaria provinciale di Catania (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (e successivamente in fallimento, di seguito CST) nei confronti di una cartella di pagamento per IVA non versata relativamente all’anno d’imposta 2007. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, la cartella di pagamento è stata emessa ai sensi dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), in ragione della consegna, a garanzia del piano di rateizzazione, di una polizza fideiussoria ritenuta inidonea. 1.2.La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando, per quanto ancora interessa, che: «l’Agenzia non avrebbe potuto iscrivere a ruolo la somma in questione senza prima definire con provvedimento formale la richiesta di rateazione avanzata dalla società interessata, sia con riguardo alla ritenuta inidoneità della fideiussione prodotta (…), sia con riguardo ad eventuali inadempimenti nel pagamento delle rate (…)». 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo 3.CST non resisteva in giudizio, restando, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso AE lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 112 e 132, secondo comma, lett. c), cod. proc. civ., nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis, comma 4, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462e dell’art. 54 bis del decreto IVA. 1.1.In particolare, nella prospettazione della difesa erariale si configurerebbe un difetto assoluto di motivazione ovvero un’omessa pronuncia in ordine alla legittimità del ruolo – emesso in ragione dell’inadempimento della società contribuente al pagamento delle rate, debitamente contestato dalla difesa erariale –, nei limiti della somma non oggetto di sgravio parziale da parte dell’Ufficio. 2.Il motivo è fondato nei termini di cui subito si dirà. 2.1.Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero –e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016). 2.1.1.Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014). 2.2.Nel caso di specie, la CTR non ha reso né motivazione apparente, né omessa pronuncia per come evidenziato da AE, atteso che ha chiaramente affermato che l’Agente della riscossione non avrebbe potuto notificare la menzionata cartella senza previa formale contestazione al contribuente del proprio inadempimento. 2.3.Trattasi di motivazione esistente, logica e niente affatto apparente, in quanto idonea a far comprendere la ratio decidendi, sicché la censura è infondata sotto il profilo dell’error in procedendo. 2.4.Il motivo è, peraltro, fondato sotto l’ulteriore profilo denunciato della violazione di legge. Invero, l’inadempimento al pagamento degli importi rateizzati giustifica l’iscrizione a ruolo dell’intero importo dovuto ai sensi dell’art. 15 ter, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella versione applicabile ratione temporis, richiamato dall’art. 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 462 del 1997. E ciò senza necessità di previa contestazione dell’inadempimento, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dalla CTR. 3.In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa convocazione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della