CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 ottobre 2024
Cassazione n. 25600/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] SACCO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Trento ha rigettato la richiesta di correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza n. 675/2019 del Tribunale di Trento del 06/09/2019, depositata in cancellyia il 21/01/2020, formulata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., con 'quale l'imputato è stato assolto in relazione a reiterate violazioni dell'art. 5 d.lgs.74 del 2000, commesse quale amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] center, società avente sede legale in Slovenia (capi a), b), c), d), e), f), I), m)), nonchè in relazione a violazioni dell'art. 4 d.lgs.74 del 2000, commesse sia nella qualità di amministratore della società Sior s.a., con sede legale in Svizzera (capo g), che nella qualità di persona fisica (capo i), ed infine con riferimento alla violazione 'dell'art. 10 d.lgs.74 del 2000 (contestata sub capo h), quale amministratore della Sior s.a. Il giudice, letta l'istanza, ha affermato che la formula assolutoria non può essere corretta con procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen. come richiesto dall'istante e, pertanto, ha rigettato la richiesta. 2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione dell'art. 130 cod. proc. pen., poiché nella parte motivazionale della sentenza il giudice dava univocamente atto dell'insussistenza dei fatti addebitati all'imputato nei capi a), b), c), f), I), m), in quanto egli non era obbligato a presentare le dichiarazioni fiscali delle due società estere ([OSCURATO:PERSONA] e Sior s.a.), mentre, diversamente da quanto enunciato nella parte motivazionale della sentenza, per quanto riguarda le suddette imputazioni, la formula di assoluzione contenuta nel dispositivo opera una incongrua distinzione tra i reati contestati, recando la seguente dizione: "assolve [OSCURATO:PERSONA] per assenza di idonea e sufficiente prova che il fatto è previsto dalla legge come reato di cui al capo a) dell'imputazione, che il fatto costituisce reato per i reati di cui ai capi di imputazione sub b), c), e, f), I), m), che il fatto sussiste per i reati di cui ai capi di imputazione sub g), h), i)". Evidenzia il ricorrente che, contrariamente a quanto si legge nella parte motivazionale della sentenza, ove si argomenta in modo congiunto ed omogeneo per tutti i reati addebitati all'imputato nei capi di imputazione sub a), b), c), f), I), m), nel dispositivo il giudice ha operato una erronea distinzione tra la formula assolutoria per il reato di cui al capo a) e la formula assolutoria per i reati di cui ai capi di imputazione sub b), c), e, f), I), m); infine, il giudice ha correttamente disposto l'assoluzione dell'imputato con la formula" per il fatto non sussiste" per i reati di cui ai capi di imputazione sub g), h), i). Il giudice, invece, in modo coerente con quanto argomentato nella parte motiva della sentenza, avrebbe dovuto dichiarare l' assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" per tutti i capi di imputazione, e non soltanto per le contestazioni concernenti la società Sior s.a. (ossia: i capi di imputazione sub g), h), i)), senza operare alcuna distinzione.Trattasi di evidente errore materiale, dovendosi ritenere che anche per le imputazioni inerenti alla società [OSCURATO:PERSONA], descritte nei capi a), b), c), f), I), m), l'imputato avrebbe dovuto essere assolto "perché il fatto non sussiste", in quanto tale differenziazione contenuta nel dispositivo è del tutto stridente rispetto alla motivazione della sentenza, che valuta l'insussistenza dei fatti addebitati all'imputato relativamente ad entrambe le società estere senza operare alcuna distinzione tra la società Sior s.a., con sede legale in Svizzera, e la società [OSCURATO:PERSONA] center, avente sede legale in Slovenia, né minimamente affrontare la tematica all'elemento psicologico del reato. Nel formulare il ricorso per cassazione, il ricorrente afferma di avere interesse alla correzione del dispositivo, come segnalato già nell'istanza, sebbene la pronuncia sia stata emessa dal giudice in data 06/09/2019, in quanto l'entrata in vigore del d.lgs. n.87 del 2024, in data 29 giugno 2024, ha modificato la disciplina in tema di efficacia delle sentenze penali nel processo tributario. Evidenzia che è pendente un procedimento innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento, avente ad oggetto i medesimi fatti decisi dal Tribunale penale di Trento, e che il giudice tributario ha emesso ordinanza in data 04/10/2024 con la quale ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della definizione della presente procedura di correzione di errore materiale. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che, nel caso in disamina, non possa invocarsi il rimedio della correzione dell'errore materiale, il quale opera unicamente laddove si tratti, come espressamente enunciato dall'art. 130 cod. proc. pen., di correggere errori od omissioni rilevabili ictu ocu/i, che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto. Infatti, si è affermato in giurisprudenza, che la rettifica può riguardare solo errori materiali che non coinvolgono elementi valutativi inerenti ad accertamenti o valutazioni discrezionali su circostanze o punti controversi, atteso che il giudice non deve ingerirsi nella originaria decisione. Il procedimento di correzione di errore materiale costituisce uno strumento attraverso cui possono essere corrette mere sviste o errori di calcolo immediatamente percepibili come tali e non è strumento per prediligere una, fra due diverse prospettazioni. Viceversa, nel caso in disamina, la correzione della formula assolutoria presuppone un'attività valutativa da parte del giudice di merito che, come si diceva, è preclusa in sede di correzione. La scelta della formula di assoluzione adoperata dal giudice e indicata nel dispositivo non costituisce dunque errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., non ravvisandosi alcuna discrasia di tipo materiale tra le espressioni contenute nel dispositivo e i concetti esternati nella motivazione della sentenza. Laddove il ricorrente assuma la sussistenza di una discrasia tra apparato argomentativo e formula assolutoria indicata nel dispositivo, l'ipotesi fatta propria dal ricorrente costituisce infatti motivo di impugnazione che dunque k a 4 f avrebbe dovuto atto valere mediante proposizione di rituale appello, e non di correzione di errore materiale, trattandosi di vizio la cui ravvisabilità richiede un'attività di rielaborazione critica del decisum, preclusa nell'ottica delineata dall'art. 130 cod. proc. pen. Al riguardo, si ribadisce il principio consolidato secondo cui, in presenza di una difformità tra la parte motivazionale della sentenza e il dispositivo, quest'ultimo prevale sulla prima, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà' della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata (Sez.2, n. 15986 del 07/01/2016, Rv. 266717). E' vero che la suddetta regola, lungi dall'essere assoluta, va contemperata tenendo conto del caso specifico, con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi di detta volontà, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez.2, n.23343 del 01/03/2016, Rv. 267082; Sez.3, n. 3969 del 25/09/2018, Rv. 275690). Tuttavia, come già evidenziato, nel caso in disamina non è consentito fare riferimento alla motivazione per determinare l'effettiva portata del dispositivo, individuare l'errore ed eliminarne gli effetti, avendo comunque il giudice, in modo conforme con quanto esposto nella parte motiva, assolto l'imputato per tutte le contestazioni con la formula da lui ritenuta coerente con l'accertamento dei fatti esplicitato nella motivazione. 3.11 ricorso.va, dunque, dichiarato' inammissibile, •con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s