CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35260/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le-Weae. dAY. tu-dita:Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ANTONIb BALSAMO che ha concluso chiedendo ‘cs el.o_c\Wriace. \ udito il difensork [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte d'appello d Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena in data 4 aprile 2012, con la quale, in esito a giudizio abbreviato, è stata affermata la responsa ilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violazione delle prescrizioni dell sorveglianza speciale. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] campagnoli, e deduce due motivi. 2.1. Con il primo lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di omessa valutazione delle argomentazioni difensive tese alla valorizzazione del tempo trascorso tra l'adozione del íbrovvedimento impositivo della misura di prevenzione e la nuova sottoposizione. Poiché la ripresa dell'efficacia della misura, interrotta per la carcerazione, non può avvenire se non in forza di una nuova valutazione di pericolosità, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare tale circostanza li fine di una dosimetria della pena "meno penalizzante" e concedere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso censura la violazione dell'art. 99 cod. pen. e il correlato vizio di illogicità della motivazione in punto di ritenuta recidiva. In spregio ai principi giurisprudenziali, richiamati nel ricorso Giudice di appello avrebbe trascurato di considerare che la recidiva è Stata ritenuta nonostante l'occasionalità della ricaduta nel crimine e la distanza temporale tra le precedenti condanne (risalenti agli anni 2003 e 2005) e quello oggetto del presente giudizio, commesso nel 2012. 2.3. In data 22 maggio 2025 la difesa ha depositato conclusicni scritte, con le quali ha ribadito la richiesta di accoglimento dei motivi di ricorso 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. La censura contenuta nel primo motivo, che si appunta sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per a-specifici à e perché si tratta di doglianza già prospettata al Giudice di appello e da questi adeguatamente vagliata e superata. La sentenza impugnata (p. 2) ha, invero, escluso il eneficio delle circostanze attenuanti generiche sulla scorta dei numerosi e gravi precedenti di cui l'imputato è gravato, non mancando di porre l'accento sull'assenza di elementi, rinvenibili negli atti ovvero allegati dalla difesa, suscettibili di positiva valutazione. Con tale argomentazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in sen$o favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che affettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). Peraltro, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergare in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). 3. Analoghe considerazioni valgono per la ritenuta recidiva. Com'è noto, in tema di contestazione della recidiva, il giudiCe è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivi° sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avutd riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della persdnalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/202, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dap. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713). Diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, il Giudice di appello - con motivazione sintetica, ma adeguata - ha dato contezza del rapport esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne ed ha ve ificato che le pregresse condotte criminosa erano indicative di una perdurante nclinazione al delitto, che ha influito quale fattore criminogeno per la commiss one del reato sub iudice, così implicitamente escludendo - a dispetto della enfatizzata distanza temporale - che l'imputato fosse ricaduto nell'illecito occasionalmente e, anzi, evidenziandone l'ingravescente pericolosità. Si tratta di motivazione che resiste alle censure reiterative e contro- valutative del ricorrente. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese procesuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammendà nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pabamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellà Cassa delle ammende. Così deciso