CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 39442/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a Mezzo del difensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta violazione dì legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che il profilo riguardante la imancata concessione del beneficio invocato è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la rilevante gravità del . fatto (al ricorrente è stato sequestrate un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hasnish da cui- erano ricavabili oltre mile dosi). Considerato che la ratio dell'istituto non impone ai giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiVa, essendo, invece, •sufficiente l'indicazione anche di un solo elemento di preponderante rilevanza ritenuto ostativo alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 23903. del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02, così massimata:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice 'può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento dei beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurci tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]