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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11607/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6671-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1567/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei teimini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono in giudizio Lorena, Roberto e [OSCURATO:PERSONA] perché fosse accertata l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carraia a carico del fondo dei convenuti, acquisita per usucapione e, in subordine, perché fosse dichiarata sussistere servitù d'uso pubblico sulla particella n. 188, f. 41 e, in ulteriore subordine perché fosse dichiarata sussistere servitù di passaggio sulla medesima particella; - verificatesi successioni per morte, la cui narrazione qui non rileva, il Tribunale a definizione del giudizio di primo grado, accertò l'acquisto per usucapione in favore del fondo attoreo di una servitù di passaggio pedonale e con mezzi meccanici sulla particella n. 188, f. 41; - la Corte d'appello di Firenze rigettò l'appello di Lorena e [OSCURATO:PERSONA], così confermando la sentenza di primo grado; ritenuto che i soccombenti appellanti ricorrono avverso la sentenza d'appello sulla base di tre motivi di doglianza e che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; Ric. 2021 n. 06671 sez.

M2 - ud. 18-11-2021 -2- osserva Con i tre esposti motivi, tra loro correlati, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 1051, 1061, 1158, 2697 cod. civ., avuto riguardo ai profili di cui appresso: a) con l'appello era stata dedotta la mancanza di una puntuale individuazione del fondo servente e di quello dominante e la Corte di merito aveva disatteso la censura dando rilievo a una planimetria per più ragioni contestata proprio perché non specificamente dimostrativa dei luoghi; b) gli attori non avevano provato di aver esercitato il possesso utile all'usucapione per il ventennio di legge, siccome avrebbe dovuto trarsi dalle risultanze della prova orale, che il ricorso passa in rassegna al fine di corroborare l'assunto secondo il quale la sentenza impugnata aveva finito per incorrere in "un errore di diritto nella qualificazione giuridica della fattispecie erroneamente ricondotta nell'ambito di un istituto giuridico (servitù di uso pubblico), che nulla ha a che vedere con quello sul quale i giudici del merito erano chiamati a pronunciarsi"; c) non era rimasta provata l'apparenza dell'asserita servitù, mancando la presenza di opere permanenti e visibili funzionalmente destinate a dare accesso al fondo preteso servente.

Considerato che il Collegio reputa non emergere evidenza decisoria.

P.Q.M. rimette il processo alla pubblica udienza.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6671-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1567/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei teimini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono in giudizio Lorena, Roberto e [OSCURATO:PERSONA] perché fosse accertata l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carraia a carico del fondo dei convenuti, acquisita per usucapione e, in subordine, perché fosse dichiarata sussistere servitù d'uso pubblico sulla particella n. 188, f. 41 e, in ulteriore subordine perché fosse dichiarata sussistere servitù di passaggio sulla medesima particella; - verificatesi successioni per morte, la cui narrazione qui non rileva, il Tribunale a definizione del giudizio di primo grado, accertò l'acquisto per usucapione in favore del fondo attoreo di una servitù di passaggio pedonale e con mezzi meccanici sulla particella n. 188, f. 41; - la Corte d'appello di Firenze rigettò l'appello di Lorena e [OSCURATO:PERSONA], così confermando la sentenza di primo grado; ritenuto che i soccombenti appellanti ricorrono avverso la sentenza d'appello sulla base di tre motivi di doglianza e che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; Ric. 2021 n. 06671 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -2- osserva Con i tre esposti motivi, tra loro correlati, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 1051, 1061, 1158, 2697 cod. civ., avuto riguardo ai profili di cui appresso: a) con l'appello era stata dedotta la mancanza di una puntuale individuazione del fondo servente e di quello dominante e la Corte di merito aveva disatteso la censura dando rilievo a una planimetria per più ragioni contestata proprio perché non specificamente dimostrativa dei luoghi; b) gli attori non avevano provato di aver esercitato il possesso utile all'usucapione per il ventennio di legge, siccome avrebbe dovuto trarsi dalle risultanze della prova orale, che il ricorso passa in rassegna al fine di corroborare l'assunto secondo il quale la sentenza impugnata aveva finito per incorrere in "un errore di diritto nella qualificazione giuridica della fattispecie erroneamente ricondotta nell'ambito di un istituto giuridico (servitù di uso pubblico), che nulla ha a che vedere con quello sul quale i giudici del merito erano chiamati a pronunciarsi"; c) non era rimasta provata l'apparenza dell'asserita servitù, mancando la presenza di opere permanenti e visibili funzionalmente destinate a dare accesso al fondo preteso servente. Considerato che il Collegio reputa non emergere evidenza decisoria. P.Q.M. rimette il processo alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 20
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