CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 18776/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natoil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] FERP1g0 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 7 giugno 2021 del Tribunale di Firenze che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di declaratoria di non esecutività dell'ordine di esecuzione N. SIEP 378/2021, relativo alla sentenza del Tribunale di Firenze del 23 ottobre 2020, divenuta definitiva. 2. La ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 587 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe valorizzato in maniera errata la circostanza relativa al fatto che gli altri imputati avessero appellato il capo di imputazione in ordine al quale Ferrau era stata condannata. Per tale ragione, secondo la ricorrente, la sentenza oggetto dell'ordine di esecuzione non poteva ritenersi passata in giudicato nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che la giurisprudenza ha chiarito che il fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), di cui all'art. 587 cod. proc. pen., opera di diritto come rimedio straordinario che, al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato; ne deriva conseguentemente che, fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo, il predetto fenomeno processuale non spiega influenza alcuna sulla esecutorietà della sentenza relativa al rapporto processuale individuo concernente il non impugnante od equiparato (Sez. U, n. 9 del 24/03/1995, Cacciapuoto, Rv. 201304). Pertanto, la proposizione dell'impugnazione contro la sentenza di condanna da parte di uno degli imputati non determina la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dei coimputati condannati e non impugnanti per i quali la sentenza sia divenuta irrevocabile, poiché l'effetto estensivo dell'innpugnazione opera solo, come rimedio straordinario, quando è riconosciuta la fondatezza del motivo non esclusivamente personale di censura dedotto dall'imputato diligente (Sez. 1, n. 9929 del 18/02/2020, Shvets, Rv. :278688). In altri termini, fino a quando non si è verificato un tale effetto risolutivo, il predetto fenomeno processuale non spiega alcuna influenza sull'esecutorietà della sentenza relativa al rapporto concernente il soggetto non impugnante, in quanto l'effetto sospensivo è precluso dalla disposizione dell'art. 587 cod. proc. pen., non sussistendo casi di sospensione al di fuori di quelli tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che l'effetto estensivo dell'impugnazione, lungi dall'impedire il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'imputato che non ha proposto impugnazione, si pone proprio come rimedio straordinario contro il giudicato e l'esecuzione della sentenza, preordinato a impedire il verificarsi di situazioni di ingiustificata disparità, non riscontrabili nel caso in esame (Sez. 1, n. 52972 del 07/10/2014, Roman, Rv. 261698-01; Sez. 1, n. 48155 del 02/12/2003, Chen, Rv. 226476-01). Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che gli effetti dell'impugnazione del coimputato non potevano estendersi anche a poiché l'impugnazione non era stata accolta con sentenza passata in giudicato. Quindi, posto che quest'ultima era stata condannata in relazione al capo i) della sentenza di primo grado e che non aveva interposto gravame avverso tale provvedimento, si doveva ritenere che l'ordine di esecuzione fosse stato legittimamente emesso. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e mauggeriiii~ della somma di tremila euro4,11a Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere e tensore [OSCURATO:PERSONA] siderjte [OSCURATO:PERSONA] rdalisi enzo 'ani L._ CL