CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50142/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (come integrato dalla memoria) è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda risultano inappellabili, e il ricorso è stato trasmesso a questa Corte di Cassazione per il principio della conservazione dell'impugnazione (art. 568, quinto comma, cod. proc. pen.). La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di manifesta illogicità o da contraddizioni/ rileva come l'imputato deve ritenersi responsabile delle imputazioni contestate come emerge dal sopralluogo di PG e dall'assenza di autorizzazione allo scarico di acque potenzialmente contaminate. Sulle irregolarità dei camini la sentenza analizza anche le prove testimoniali dei testi indotti dalla difesa e ritiene che dal sopralluogo i camini sono risultati fuori norma (non all'altezza di legge e senza strutture idonee per l'ispezione). Si tratta di evidenti valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità, in quanto adeguatamente motivati. L'appello, su questi aspetti, risulta generico ed in fatto (in quanto appello) senza reali motivi di legittimità. P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso