CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06681/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di ROVERETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rovereto che lo ha condannato per il delitto di minaccia (art. 612 cod. pen).; considerato che il primo motivo di ricorso (che assume la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato e alla sua qualificazione giuridica), non contiene compiute censure di legittimità poiché prospetta un diverso apprezzamento del compendio probatorio (e in particolare delle deposizioni in atti, sotto il profilo anzitutto dell'attendibilità della persona offesa, che avrebbe in particolare trovato smentita nella deposizione della teste Plati e che, invece, sarebbe stata erroneamente ritenuta corroborata dalla deposizione della teste Prati) senza dedurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato per il tramite di un generico compendio degli elementi in atti e di una disamina parcellizzata di essi: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), finendo col negare irritualmente in questa sede la prova del fatto; inoltre, è manifestamente infondato nella parte in cui denuncia il vizio di motivazione circa la qualificazione giuridica del fatto, in quanto il Giudice di merito ha dato conto, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, dell'attitudine della condotta ad intimorire e, dunque, della sua capacità di incidere sulla libertà morale del soggetto passivo (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019 - dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278664 - 01; Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si denuncia la violazione di legge in relazione all'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 - prospetta con assedi patentemente generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrentr al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così