CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 09713/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30986/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 30, PAL. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro Ric. 2019n. 30986sez. S2 - ud. 0 4 /0 4/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3750/2018 depositata il 01/08/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente il Collegio rileva che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], apparente difensore del ricorrente, ha sporto denuncia - querelaper falso materiale, affermando di non essere l’autore del ricorso in oggetto che, peraltro, per il suo contenuto offensivo dell’immagine dell’avvocato di controparte sarebbe stato altrettanto offensivo della sua professionalità e correttezza. In relazione alla Procura in calce al ricorso,asserisce trattarsi o di un falso materiale o comunque di un suo utilizzo illecito da parte di terzi a sua insaputa. In conclusione, lo stesso legale ha chiesto l a declaratoria di inammissibilità del ricorso o la sua cancellazione dal ruolo. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resist ito con controricorso e in prossimità dell’udienza ha depositato memoria con la quale ha rappresentato che in data 11 agosto 2021, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è deceduto, come da certificato di morte allegato. La controricorrente ha concluso per la nullità del ricorso per cassazione per mancanza di sottoscrizione da parte di un Avvocato (visto il disconoscimento mediante denuncia - querela operato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]) e la conseguente improcedibilitàdello stesso. Ric. 2019n. 30986sez. S2 - ud. 0 4 /0 4/2024 [OSCURATO:PERSONA] A seguito del decesso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] si deve rinviare la trattazione del ricorso con comunicazione alla parte personalmente dell'ordinanza di differimento, al fine di garantire a quest'ultima la possibilità di nominare un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nel giudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito (Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 11300 del 28/04/2023, Rv. 667406 -01). Inoltre, il collegio ritiene necessario rinviare il ricorso alla pubblica udienza per la peculiarità della fattispecie visto l’evidente conflitto di interesse che si è determinato tra il ricorrente e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha sporto denuncia per la falsificazione della sua firma in calce alla procura o per l’utilizzo illegittimo contro la sua volontà. P.Q.M. La Corte rinvia la trattazione alla pubblica udienza mandando alla cancelleria per la comunicazione alla parte personalmentedella fissazione della udienza, onde consentirle di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore. Così deciso in Roma, ne