CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2021
Cassazione n. 35995/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alla requisitoria depositata in atti e ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato e si è riportato ai motivi di ricorsò, insistendo per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 3 marzo 2021, confermava quella del Tribunale di Aosta, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati previsti dagli artt. 337 (capo 1), 81, 582, 583 e 576 (capo 2), 189, connmi 6 e 7 cod. strada (capo 3), condannandolo, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, alla pena di anni uno di reclusione, con sospensione della patente per mesi diciotto, nonché al risarcimento in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai danni liquidati in euro 300,00 e euro 1.700,00, con dichiarazione di provvisoria esecutività dei capi civili, oltre che alla rifusione delle spese processuali. Al ricorrente, che aveva condotto la propria autovettura contromano, era stata contestata la resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermato per consentire il controllo a richiesta da parte di Pacifico e Pellegrino, pubblici ufficiali in servizio presso la Questura di Aosta, avendo invece con violenza impattato sull'autovettura dei predetti, provocando loro lesioni personali consistite in traumi contusivi e omettendo di fermarsi per dare assistenza ai predetti poliziotti. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine ai motivi aggiunti depositati nel giudizio di appello in ordine ai capi 1) e 2) e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche. In data 15 febbraio 2021 il difensore del ricorrente depositava a mezzo pec motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. peli., dei quali la Corte di appello non teneva conto, in quanto l'atto veniva inserito nel fascicolo solo in data 11 marzo 2021, dopo la decisione. Ai motivi veniva anche allegata, a sostegno degli stessi, la dichiarazione delle parti civili costituite relativamente all'intervenuto satisfattivo risarcimento. 4. Il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 163, 164, 165 cod. pen., nonché travisamento della prova documentale e omessa motivazione in ordine alle deduzioni dei motivi aggiunti, quanto al diniego della sospensione condizionale della pena. 5. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione per carenza o manifesta illogicità in ordine ai motivi aggiunti con riferimento ai capi 1 e 2. 6. Il quarto motivo deduce violazione di legge in ordine all'art. 62 bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, manifestamente illogica o contraddittoria, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in conseguenza dei motivi aggiunti e della documentazione allegata agli stessi, non valutati.7. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 21 aprile 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rilevando come il primo motivo lo sia per difetto di autosufficienza, il secondo proponga una rilettura in fatto alternativa che non può essere richiesta alla Corte di cassazione, il terzo e il quarto siano generici a fronte della corretta motivazione della sentenza impugnata. 8. Il ricorrente, a mezzo del difensore, avanzava il 1 aprile 2021 istanza di trattazione orale, cosicché le parti rassegnavano le conclusioni in udienza come indicato in premessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. L'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con significative modifiche nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, in vigore dal 25 dicembre 2020, a ' seguito della conversione ha previsto una specifica disciplina per le impugnazioni, consentendone il deposito telematico a mezzo pec, applicabile al caso in esame, per il quale l'udienza era fissata per il 3 marzo 2021. L'art. 24, comma 4, infatti, già prevedeva che per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati — diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, ossia quelli da depositare presso gli uffici di Procura attraverso il Portale del processo penale telematico per previsione normativa (comma 1) ovvero per previsione ministeriale (comma 2)- fosse consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata e ciò fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. La portata della norma è chiara: il difensore può depositare con pec qualunque tipo di atto purché non depositabile nel Portale predetto. Ovviamente occorre la certezza della pec cui inviare l'al:to e da cui si invia l'atto, tanto che l'art. 24, al comma 4, richiede che il deposito con pec, per avere valore legale, sia effettuato "mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44" - inseriti, cioè nel cd. REGINDE - e che "il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio." Prima della conversione la Corte di cassazione ne aveva escluso l'applicazione per le impugnazioni, rilevando come in tema di impiego della posta elettronica certificata nel procedimento penale, l'art. 24, comma 4, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, dovesse trovare applicazione esclusivamente in relaziDne agli atti di parte per i quali il codice di rito non disponesse specifiche forme e modalità di presentazione, stante la natura non derogatoria del suddetto comma rispetto alle previsioni sia del codice di procedura penale, sia del di. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla I. 22 febbraio 2010, n. 24, e sia anche del regolamento 'delegato adottato con decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le regole tecniche per il processo civile e penale telematici. In applicazione del principio predetto erano stati ritenuti inammissibili i motivi nuovi trasmessi mediante posta elettronica certificata dal procuratore generale nell'ambito di giudizio ex art. 311 cod. proc. pen. (cfr. Cass. Sez. 1, n. 32566 del 03/11/2020, Caprioli, Rv. 279737 - 01). Proprio per dissipare i dubbi interpretativi il legislatore della conversione ha introdotto i commi da 6 -bis a 6 -undecies, che regolano specificamente il regime delle impugnazioni. L'art. 24 cómma 6 -decies prevede la possibilità di presentare l'impugnazione da parte del difensore a mezzo pec, ai sensi dei commi da 6 -bis a 6 -novies, «applicandosi agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali» e prevede anche che fino alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione — 25 dicembre 2020 — conservino efficacia gli atti di impugnazione già presentati in formato elettronico. Inoltre l'art. 24, comma 6 -quater, in vigore dal 25 dicembre 2020, prevede che «I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4». Tanto premesso, il pacifico riferimento della norma alla presentazione anche dei motivi nuovi a mezzo pec, nel rispetto dei termini previste dal codice di rito, richiede dunque la verifica nel caso concreto del rispetto delle forme e dei termini, in via preliminare.3. Il difensore del ricorrente depositava atto di appello nelle forme tradizionali, cartacee con deposito in cancelleria in data 2 gennaio 2018, avverso la sentenza del Tribunale di Aosta (all.2 al ricorso) e dopo aver ricevuto la citazione, datata 28 gennaio 2021, per l'udienza del 3 marzo 2021 (all. 3), inviava a mezzo pec in data 15 febbraio 2021 ore 9.41 all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] i nuovi motivi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., allegando agli stessi la quietanza relativa all'intervenuto risarcimento del danno (all. 4, anche quanto alla annotazione dell'invio, dell'accettazione e della consegna a predetto indirizzo). Il 22 febbraio 2021, sempre a mezzo pec, al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata il difensore depositava conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, ultima parte, della legge 176/2020, che regola il giudizio d'appello in fase di emergenza, chiedendo fra l'altro, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, oltre alla revoca delle statuizioni civili. A ben vedere l'esame della documentazione allegata al ricorso consente di valutare come i motivi nuovi furono depositati a mezzo pec con invio presso uno degli indirizzi indicati dal provvedimento del Presidente della Corte di appello di Torino del 7 gennaio 2021, a seguito della legge 176/2020, per il deposito consentito anche per le impugnazioni ai sensi dell'art. 24 cit. (ali. 10). Viene poi prodotto dal ricorrente un ulteriore atto, indicato come '[OSCURATO:PERSONA] dei capi degli uffici giudiziari del distretto di Torino e del Consiglio dell'ordine degli avvocati', che attribuisce nello specifico il predetto indirizzo alla sezione IV penale della Corte di appello di Torino (all. 11). Infine in all. 9 viene esibita la prima pagina dei motivi nuovi con la seguente annotazione a penna e sottoscritta: «pervenuto a questo Magistrato solo in data 11/3/2021 quindi a sentenza pronunciata. A seguito atti». Pertanto non vi sono dubbi sia per quest'ultima annotazione, sia anche per l'esibizione delle ricevute di trasmissione e consegna dell'atto di motivi nuovi e dell'allegata quietanza, correttamente inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata dedicato, che i motivi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. siano stati depositati il 15 febbraio 2021, secondo le forme del deposito telematico consentite dalla disciplina in vigore dal 25 dicembre 2020, senza che la cancelleria e la Corte abbiano abbia attestato alcuna ragione di inammissibilità ai sensi dell'art. 24 comma 6-sexies quanto alla firma digitale e agli indirizzi di posta del destinatario e del mittente, nonché tempestivamente, perché nel rispetto del termine dei 15 giorni antecedenti la data di udienza, fissata per il 3 marzo 2021.4. Tanto premesso e valutata la tempestività dei motivi nuovi, deve rilevarsi come il primo motivo, come i successivi, che vanno tutti trattati congiuntamente, non difettino di autosufficienza, come invece ritenuto dalla Procura generale. A ben vedere il difensore ha allegato gli atti processuali indispensabili per valutare le ragioni di ricorso, e in modo evidente emerge come la Corte di appello, per un ritardo da parte della cancelleria, non abbia ricevuto dalla cancelleria la copia cartacea dei motivi nuovi se non in data 11 marzo 2022, dopo la decisione e il deposito della sentenza. La mancata valutazione dei motivi nuovi — correlati ai motivi di appello e consistenti in un mero sviluppo o in una migliore esposizione di questi ultimi, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti (cfr. Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01) — palesa una omissione di valutazione da parte della Corte di appello, anche in ordine alla esibita quietanza di risarcimento del danno, per una delle due parti civili in misura anche superiore al danno liquidato in primo grado. Con i motivi originari e aggiunti veniva richiesta la revoca delle statuizioni civili, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, temi rispetto ai quali anche la dimostrazione dell'intervenuto risarcimento potrebbe avere rilevanza e comunque richiede una valutazione da parte della Corte di merito che è del tutto mancata. Né può ritenersi che nel caso in esame l'allegazione della quietanza possa costituire un elemento di novità esorbitante rispetto ai proponibili nuovi motivi, che intenda allargare l'ambito del "petitunn", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione. A ben vedere la quietanza è datata 25 febbraio 2019, dunque è successiva all'atto di appello e alla sentenza di primo grado, cosicché si tratta di prova sopravvenuta al giudizio di primo grado come tale veicolabile anche con i motivi ex art. 585, comma 4, e da valutarsi ai sensi del combinato disposto degli artt. 603, comma 2, e 495 comma 1 cod. proc. pen. da parte dalla Corte di appello (Sez. 2, n. 48010 del 30/10/2019, Grisetti, Rv. 277804 - 01; Sez. 4, n. 37285 del 01/10/2002, Vicinanza, Rv. 222543 - 01). Trattandosi per altro di prova documentale, non implica la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria, cosicché l'istanza di acquisizione va delibata e deve essere operata assicurando il contraddittorio fra le parti, a pena di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504 - 01; Sez. 5, n. 32427 del 11/05/2015 Scarano, Rv. 268848 - 01). La fondatezza di tale censura, preliminare, rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze, che restano impregiudicate, per altro tutte strettamente connesse con le deduzioni contenute nei nuovi motivi mai valutati dalla Corte di appello.4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza