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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 1978

Cassazione n. 02351/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1978 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo l ,/}Amvu,4-hp/v7c (),/ p", i/1,3 Delm 3F9,17"(71) udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 28 febbraio 2023 con la quale, in parziale riforma della sentenza resa il 28 gennaio 2021 dal G.u.p. del Tribunale Ancona all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, quale persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, il 17 maggio 2018 non aveva rispettato la prescrizione di non abbandonare il domicilio tra le 21:00 e le 7:00, non essendo stato reperito all'interno della propria abitazione alle 4:30 circa.

La Corte territoriale, in accoglimento del secondo motivo di appello, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato da lei giudicato e il medesimo reato ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, commesso il 16 gennaio 2019 e giudicato dal Tribunale di Ancona con sentenza del 26 marzo 2019, definitiva il 27 settembre 20219, irrogando la pena finale di mesi dieci di reclusione, così quantificata: pena base di mesi otto di reclusione per il reato commesso il 16 gennaio 2019, aumentata di mesi due di reclusione per il reato oggetto del presente procedimento.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 442 cod. proc. pen., perché la Corte di appello, riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e il reato giudicato dal Tribunale di Ancona con sentenza del 26 marzo 2019, non avrebbe applicato la diminuzione di un terzo alla pena di mesi due di reclusione irrogata per il reato posto in continuazione, nonostante lo stesso fosse stato giudicato all'esito di giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per il quale il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276838).

Nella sentenza impugnata, al contrario, il giudice di merito è partito dalla pena base inflitta per il reato più grave e ha operato, poi, l'aumento per la continuazione, mentre avrebbe dovuto conteggiare dapprima la pena base per il reato più grave, disporre l'aumento per la continuazione e, da ultimo, applicare la diminuente per il rito scelto.

Diversamente sarebbe stato se, partendo dalla pena base già diminuita per il rito, la Corte territoriale avesse disposto l'aumento per la continuazione specificando che anche tale aumento era stato determinato con la diminuente del rito scelto: in tal caso, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità, tale modus procedendi avrebbe portato, sul piano aritmetico, agli stessi risultati (Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, non mass. sul punto).

Nel caso di specie, quindi, non risulta che l'aumento per la continuazione sia stato determinato con la diminuente del rito scelto per ogni singolo reato, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi fondato.

2. In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, con rinvio per nuovo giudizio al giudice di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1978 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo l ,/}Amvu,4-hp/v7c (),/ p", i/1,3 Delm 3F9,17"(71) udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 28 febbraio 2023 con la quale, in parziale riforma della sentenza resa il 28 gennaio 2021 dal G.u.p. del Tribunale Ancona all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, quale persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, il 17 maggio 2018 non aveva rispettato la prescrizione di non abbandonare il domicilio tra le 21:00 e le 7:00, non essendo stato reperito all'interno della propria abitazione alle 4:30 circa. La Corte territoriale, in accoglimento del secondo motivo di appello, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato da lei giudicato e il medesimo reato ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, commesso il 16 gennaio 2019 e giudicato dal Tribunale di Ancona con sentenza del 26 marzo 2019, definitiva il 27 settembre 20219, irrogando la pena finale di mesi dieci di reclusione, così quantificata: pena base di mesi otto di reclusione per il reato commesso il 16 gennaio 2019, aumentata di mesi due di reclusione per il reato oggetto del presente procedimento. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 442 cod. proc. pen., perché la Corte di appello, riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e il reato giudicato dal Tribunale di Ancona con sentenza del 26 marzo 2019, non avrebbe applicato la diminuzione di un terzo alla pena di mesi due di reclusione irrogata per il reato posto in continuazione, nonostante lo stesso fosse stato giudicato all'esito di giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per il quale il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276838). Nella sentenza impugnata, al contrario, il giudice di merito è partito dalla pena base inflitta per il reato più grave e ha operato, poi, l'aumento per la continuazione, mentre avrebbe dovuto conteggiare dapprima la pena base per il reato più grave, disporre l'aumento per la continuazione e, da ultimo, applicare la diminuente per il rito scelto. Diversamente sarebbe stato se, partendo dalla pena base già diminuita per il rito, la Corte territoriale avesse disposto l'aumento per la continuazione specificando che anche tale aumento era stato determinato con la diminuente del rito scelto: in tal caso, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità, tale modus procedendi avrebbe portato, sul piano aritmetico, agli stessi risultati (Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, non mass. sul punto). Nel caso di specie, quindi, non risulta che l'aumento per la continuazione sia stato determinato con la diminuente del rito scelto per ogni singolo reato, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi fondato. 2. In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, con rinvio per nuovo giudizio al giudice di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Cort
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