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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 43494/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, adito quale giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di associazione a per delinquere finalizzata alla consumazione di delitti di contrabbando di gasolio, riciclaggio, falso, trasferimento fraudolento di valori ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. della finalità di agevolazione mafiosa.2, Con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale osserva che l'attività investigativa, in particolare il contenuto delle conversazioni intercettate e la documentazione acquisita a riscontro anche a seguito di sequestro, ha disvelato un intenso traffico di prodotti petroliferi che, apparentemente acquistati da società del Nord Italia, erano, in realtà importati, senza assolvere all'imposizione fiscale, da Paesi dell'est Europa, con caratteristiche al di sotto degli standard qualitativi ordinari, per essere successivamente immessi, previa miscelazione con prodotti di qualità superiori, attraverso compravendite anche in nero ed intermediazioni, nel mercato siciliano per la distribuzione.

Sul piano giuridico, in tale meccanismo delittuoso potevano essere ravvisati gli estremi della fattispecie incriminatrice dell'associazione a delinquere.

Sussistevano, infatti, elementi dimostrativi dell'esistenza tra i numerosi soggetti coinvolti di uno stabile vincolo finalizzato alla realizzazione di un programma criminoso indeterminato attraverso una struttura organizzativa adeguata a realizzare gli obbiettivi presi di mira.

Al riguardo erano evidenziati: - la condivisione di una contabilità comune finalizzata a definire le movimentazioni di carburante e a stabilire i guadagni spettanti a ciascuno, - la spartizione dei costi, l'attivazione di una cassa comune, - la predisposizione di una rete citofonica per le comunicazioni tra i sodali, - l'impiego di diciture convenzionali, - la sistematica .distruzione di ogni taccia cartacea, - la disponibilità di mezzi - la programmazione di future iniziative e l'immediata riorganizzazione di quelle in corso al fine di mantenere la rimuneratività.

Quanto alla posizione del Monteleone, l'ordinanza riteneva che le conversazioni intercettate davano conto di un suo contributo qualificabile in termini di concorso esterno. [OSCURATO:PERSONA], infatti, contattato in un momento di crisi - allorquando il gruppo aveva la necessità di un nuovo canale di approvvigionamento del prodotto per venire incontro alla richiesta del principale acquirente che si era ripetutamente lamentato - si era accordato, nel dicembre 2018, con gli associati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la cessione di un carico di carburante, destinato ad essere miscelato con quello scadente fornito dall'Agosta, e ne aveva curato il successivo trasporto in più spedizioni, accompagnate da falsa documentazione, la prima delle quali era stata pagata 33.000,00 euro in contanti.

Nel successivo mese di gennaio, in esito ad un incontro al quale aveva partecipato [OSCURATO:PERSONA], referente del boss di 'ndrangheta [OSCURATO:PERSONA], aveva raggiunto un nuovo accordo, questa volta con un altro esponente del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA]Amico, per successive forniture di prodotti petroliferi provenienti, come quello già ceduto, dal mercato bulgaro, stabilendo nel dettaglio le modalità operative e le condizioni economiche delle future operazioni.

In tal modo il Monteleone, quanto meno negli intendimenti, aveva contributo al superamento delle difficoltà organizzative consentendo la prosecuzione dell'attività sociale nella piena consapevolezza dell'esistenza dell'organizzazione criminale impegnata nella commercializzazione di contrabbando di prodotti petroliferi. [OSCURATO:PERSONA], così come [OSCURATO:PERSONA]Amico, era.a conoscenza della pregressa fornitura ordinata dal Giorgio e Rigillo e questi ultimi erano stati informati dal D'Amico dell'esito dell'incontro con il Monteleone.

Di conseguenza, il Monteleone, a prescindere dai rapporti intrattenuti coi singoli associati, ben sapeva di avere a che fare con unico centro di interesse costituito dall'associazione.

Quanto all'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, essa era ritenuta sussistente, anche nella sua componente soggettiva.

Il contenuto di più conversazioni, infatti, dimostrava che il Monteleone, oltre ad essere al corrente di relazionarsi con un'organizzazione che agevolava gli interessi della cosca Mancuso (il Prenesti, nel presentargli il D'Amico, lo indica come un soggetto vicino alla cosca), aveva intrattenuto rapporti diretti con il capo cosca [OSCURATO:PERSONA].

Il luogotenente di quest'ultimo, Prenesti, lo considerava, per di più, tanto affidabile da riferire ad un interlocutore che per lui era come un figlio.

Con riferimento, infine, alle esigenze cautelari, il Tribunale, in ragione dell'aggravante della agevolazione mafiosa, riteneva operante la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., peraltro, avvalorata dalla personalità della persona sottoposta ad indagini, non solo in stretti rapporti con numerosi affiliati a gruppi della 'ndrangheta, ma anche fortemente coinvolto nel mercato nero del carburante in paesi dell'Europa dell'Est.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo dei difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi.

2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione relativamente alla configurabilità della fattispecie di concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 cod. pen., con particolare riferimento alla valutazione ex post del contributo dell'extraneus.

Il Tribunale del riesame, discostandosi dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità pur richiamati in premessa, ha ritenuto sussumibile la condotta del Monteleone nella fattispecie del concorso esterno nonostante non risulti, in alcun modo, accertato che la stessa, valutata ex post, abbia agevolato o rafforzato l'associazione o un suo settore operativo. [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricostruzione accolta nell'ordinanza in verifica, ha offerto sì, "negli intendimenti", la sua disponibilità, in un momento di fibrillazione, a rifornire l'associazione di prodotti petroliferi, con ciò astrattamente consentendo il superamento delle transitorie difficoltà organizzative, ma la sua prestazione si è rivelata, in concreto, inutile o meglio dannosa.

Egli, infatti, ha in una sola occasione, nel dicembre 2018, ceduto prodotti scadenti, dimostrando, nei mesi successivi, di non essere in grado di adempiere a tutti gli obblighi assunti e di rispettare tutte le condizioni stabilite.

Non può dirsi che siffatta condotta abbia oggettivamente contribuito alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, specie tenuto conto dell'incertezza probatoria sulle modalità in cui siano evoluti i rapporti tra il Monteleone ed il sodalizio, rappresentato dai fratelli D'Amico, dopo l'incontro del 26 gennaio 2019.

In tema di elemento soggettivo, non è stato chiarito se il Monteleone, nella qualità di concorrente esterno, abbia acquisito la coscienza e la volontà della utilità della propria azione rispetto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso dell'associazione e quale sia stato il vantaggio che abbia tratto o che avrebbe potuto trarre dal rapporto con l'associazione dopo l'instaurazione del rapporto sinallagmatico, specie in presenza di conversazioni che evocano in modo chiaro l'autonomia delle sue determinazioni e l'assenza di un ruolo specifico nel sodalizio.

Né forniscono indicazioni sul livello di consapevolezza raggiunto dall'indagato in ordine ai rapporti con il gruppo organizzato le conversazioni in cui i fratelli D'Amico parlano con il Monteleone della precedente fornitura di carburante, ordinatagli dal Giorgio ed il Rigillo, o quelle in cui sempre i fratelli D'Amico informano il Giorgio ed il Rigillo dell'esito dell'incontro con il Monteleone.

Mentre queste ultime conversazioni hanno un contenuto neutro, perché non risulta che il Monteleone conoscesse i rapporti tra i D'Amico, il Giorgio ed il Rigillo, le prime depongono per la tesi difensiva.

Infatti, il Monteleone, nel parlare dei rapporti intrattenuti con il Giorgio, tiene a precisare di non volerli proseguire e di voler operare con i fratelli D'Amico in quanto soggetti singoli, peraltro appena conosciuti.

Si tratta di affermazioni che implicano necessariamente l'assenza di qualunque consapevolezza in capo a chi le ha pronunziate in merito all'esistenza di una organizzazione di cui facciano parte i fratelli D'Amico, il Giorgio ed il Rigillo.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

Il Tribunale ha desunto la necessaria componente soggettiva dell'aggravante, intesa come specifico intento dell'agente di favorire, con la sua condotta, l'intero sodalizio, dalla conoscenza da parte del Monteleone dei particolari rapporti di compenetrazione esistenti tra i soggetti che si avvantaggiavano delle forniture di prodotti petroliferi, ossia i fratelli D'Amico e la società DR Service, e la cosca Mancuso di Limbadi.

Tale circostanza è stata desunta da una conversazione intercettata in data 14 gennaio 2019 che, oltre ad avere un contenuto generico (al punto che uno degli interlocutori il Prenesti non riesce a fornire risposte precise sugli argomenti co)(f trattati), contiene indicazioni del tutto incompatibili con l'interpretazione accolta in chiave accusatoria.

Risulta, in particolare, dal suo contenuto che il Monteleone non conosceva ancora i D'Amico.

Quanto all'aiuto che il Monteleone avrebbe prestato al capo cosca [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto di un distributore di carburante in favore del genero, non è stato indicato, nonostante le sollecitazioni della difesa, quale sia la sua valenza agevolatrice rispetto alla condotta contestata.

In presenza di un tornaconto esclusivamente personale e del disinteresse mostrato dal Monteleone verso le problematiche dell'associazione nella gestione dell'affare, non può affermarsi che egli, dapprima intrattenendo i rapporti con il duo Giorgio - Rigillo e successivamente con i D'Amico senza il diretto coinvolgimento del Prenesti, abbia comunque agito con la finalità specifica di agevolare o favorire non solo associazione a delinquere semplice di cui i D'amico, Rigillo e Giorgio erano esponenti, ma anche la cosca di ‘ndrangheta che si muoveva alle spalle del Prenesti e dei D'Amico. 2.3.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari.

L'ordinanza, nel ritenere operante la presunzione relativa di pericolosità, non ha applicato correttamente i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità nel caso specifico di contestazione del concorso esterno.

In particolare, ha considerato ostativi all'attenuazione delle esigenze cautelari i rapporti dell'indagato con soggetti organicamente inseriti in associazioni di stampo mafioso ed il coinvolgimento nel mercato nero del carburante, senza compiere alcuna autonoma valutazione sul tema della concretezza ed attualità del pericolo di recidivanza.

Infatti, pur essendo pacifico che le indagini non avevano' chiarito la precisa provenienza del prodotto di contrabbando e che non vi erano certezze sull'evoluzione dei rapporti tra il Monteleone ed il gruppo criminale - che pertanto ben potevano essere stati interrotti dopo la fornitura del dicembre 2018 e l'incontro del gennaio 2019, su iniziativa dell'indagati e nei termini indicati dalla difesa - il Tribunale ha ritenuto attuali le esigenze cautelari e adeguata soltanto la misura carceraria.

Sono stati ingiustificatamente ignorati gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa: l'ammissione di altri indagati agli arresti domiciliari, la protrazione per più di due del cosiddetto tempo silente, l'avvenuta più favorevole riqualificazione giuridica del fatto e l'assenza di precedenti penali specifici. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, attinente alla configurabilità del concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 cod. pen. è infondato.1.1.

A seguito di un lungo travaglio giurisprudenziale e dottrinale, avviato dalla sentenza delle Sezioni Unite Demitry del 1994 e, prima ancora, dalla sentenza Altivalle del 1987, con la pronuncia a Sezioni Unite Mannino del 2005 si è consolidato l'indirizzo favorevole alla configurabilità del concorso esterno in associazione a delinquere (mafiosa, nella specie).

In tal modo non si è dato vita a una nuova fattispecie incriminatrice, ma, in armonia coi principi generali del nostro ordinamento, si è estesa, attraverso la clausola prevista dell'art. 110 cod. pen., la responsabilità penale a coloro che forniscono un apporto concorsuale all'attività illecita svolta in forma associata, senza volere aderire al sodalizio ma con la consapevolezza degli obiettivi generali della struttura associativa.

E' concorrente esterno, quindi, colui che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o, per quelle operanti su larga scala, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale, e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (in questo senso, più di recente Sez. 5, n. 33874 del 05/07/2021, Giglio, Rv.281770; Sez. 1, n. 49067 del 10/7/2015, Impastato, RV. 265423).

Ai fini del concorso esterno è necessario un contributo, consapevole e volontario, del soggetto causalmente idoneo alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione.

Non è sufficiente che la condotta, attraverso una valutazione ex ante, risulti potenzialmente idonea a ledere il bene giuridico protetto, ma è necessario verificare, attraverso un apprezzamento ex post condotto alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente (Sez., U, n.33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671).

1.2. L'accertata compatibilità logica e giuridica del concorso esterno con la struttura del reato associativo mafioso rende palese l'ipotizzabilità del concorso esterno nell'associazione semplice, già affermato in risalenti pronunce di questa Corte (Cass. n. 38430 del 9/7/2008, Rv 241274-01; Cass., n. 47602 del 29/11/2012; sez. 2, n. 3635 del 23/8/1994).

I reati di cui agli artt. 416 e 416-bis cod. pen. hanno, invero caratteristiche strutturali comuni, rappresentati dall'accordo, avente carattere generale e continuativo, volto all'attuazione di un programma criminoso destinato a permanere anche dopo l'eventuale perpetrazione di ciascun delitto programmato, il numero minimo di tre associati, nonché la predisposizione comune di attività e mezzi per la realizzazione del generico programma delinquenziale.

Anche dal punto di vista psicologico i due reati hanno caratteristiche comuni, dal momento che entrambi sono sorretti dal dolo specifico.

Ciò è vero per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., in quanto l'adesione all'associazione avviene allo scopo di realizzare un particolare programma delinquenziale, ma non è men vero per l'associazione mafiosa, laddove l'elemento soggettivo consiste, per il partecipe, nella coscienza e volontà di fornire, dall'interno, un contributo utile alla vita del sodalizio ed alla realizzazione dei suoi scopi (Cass.

S.U., n. 30 del 27/9/1995; Sez. 5, n. 6929 del 22/12/2000; Sez. 2, n. 4342 del 14/10/1994).

In entrambi i casi, quindi, assume rilevanza l'esistenza del pactum sceleris, con riferimento alla consorteria criminale, e delraffectio societatis", in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata.

Ciò che differenzia l'associazione di tipo mafioso dalla comune associazione per delinquere, conferendo alla prima carattere di specialità, è la previsione sia dei particolari obiettivi criminosi - costituiti, non soltanto dalla perpetrazione di fatti antigiuridici, ma anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche - sia della particolare efficacia intimidatrice sprigionantesi dal sodalizio, dovuta alla forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

Ma la maggiore vastità degli interessi del sodalizio mafioso e le specifiche modalità operative dello stesso non riguardano gli elementi caratterizzanti il reato associativo, che rendono possibile l'attività di concorso esterno: l'esistenza di un organismo delinquenziale formato da almeno tre persone, dotato di mezzi e rivolto alla realizzazione di un programma delinquenziale, in cui si può operare dall'interno, facendone parte e ponendo la propria attività al servizio dell'associazione, e dall'esterno, fornendo un contributo più o meno occasionale e rilevante per la sussistenza o il rafforzamento del sodalizio.

1.3. Il Tribunale, nel valutare la condotta ascritta al Monteleone, si è uniformato agli esposti principi.

L'odierno ricorrente è stato ritenuto concorrente esterno in quanto si è prestato a supportare l'associazione in un momento di particolare difficoltà della stessa, consentendole, attraverso forniture di prodotti petroliferi di contrabbando, di superare le criticità dovute alle proteste del principale acquirente.

Un contributo significativo e determinante che, per quanto dato da un soggetto che era privo di affectio societatis e che non partecipava alla vita dell'associazione, si è, in concreto, rivelato decisivo per la prosecuzione dell'attività illecita del sodalizio e, verosimilmente, per la sua sopravvivenza.

Le critiche mosse dal ricorrente sollecitano, in primo luogo, una nuova valutazione del materiale probatorio, ed in particolare delle conversazioni intercettate, preclusa al giudice di legittimità laddove contestano che il rapporto tra il Monteleone e l'associazione sia proseguito dopo l'incontro del gennaio 2019 e, più, in radice che il Monteleone avesse la consapevolezza di apportare un contributo ad una compagine associativa e non ai singoli soggetti con cui si era personalmente relazionato.

Quanto alla idoneità ex post del contributo concorsuale a rafforzare il vincolo speciale consentendone la sopravvivenza, il Tribunale non ha ignorato che il Monteleone non aveva fornito la prestazione nei termini concordati, ma ha, logicamente considerato il dato non indicativo perché, in ogni caso, è stato proprio grazie ai prodotti petroliferi, per quanto scadenti, forniti dal Monteleone che il gruppo ha continuato ad operare proseguendo l'attività delittuosa, quanto meno, fino ai sequestri eseguiti nell'aprile 2019 (pag. 12).

2. Il secondo motivo, concernente l'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. è manifestamente infondato.

Al Tribunale che ha puntualmente esposto nell'ordinanza impugnata (pag. 15), sulla scorta di dati precisi e non contestati (alcune conversazioni intercettate), quale fosse la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] (affiliato alla cosca Mancuso) e di [OSCURATO:PERSONA] (esponente di vertice dell'omonima cosca) e perché il Monteleone, in stretto contatto con l'uno (che lo considerava come un figlio) e con l'altro (con il quale era entrato in affari sempre nel settore dei carburanti), sapesse perfettamente che il contributo offerto e concretamente fornito al sodalizio avvantaggiava anche gli interessi della cosca Mancuso, alla quale confluivano una parte dei guadagni, la difesa ricorrente oppone considerazioni meramente confutative dei medesimi elementi fattuali o una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, dei giudici della cautela.

3. Il terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è generico e comunque manifestamente infondato.

Il Tribunale, esclusa l'operatività della presunzione assoluta di adeguatezza della misura carceraria, limitata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 in via esclusiva alla sola ipotesi della partecipazione al reato associativo di tipo mafioso, ha correttamente ritenuto operante la presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari osservando che non erano stati acquisiti "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari".

Né in senso contrario può argomentarsi, come genericamente sostenuto dalla difesa sulla scorta del cosiddetto tempo silente, inteso quale rilevate arco temporale, successivo ai fatti contestati, privo di ulteriori condotte dell'indagato ‘ru sintomatiche di perdurante pericolosità.

Infatti, non solo il contributo concorsuale del Monteleone, come ricostruito sulla scorta delle conversazioni intercettate, era proseguito per più mesi e non si era spontaneamente interrotto, ma da nessun elemento concreto, anche solo di natura logica, si evince che rapporti personali dell'indagato con gli esponenti di primo piano della 'ndrangheta ed i suoi, altrettanto consolidati, legami con esponenti del mercato internazionale del contrabbando, gli uni e gli altri protrattisi per un lungo periodo, siano venuti meno.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. trovandosi il ricorrente attualmente sottoposto alla custodia cautelare in carcere.

P.Q.M. cc Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla canc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, adito quale giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di associazione a per delinquere finalizzata alla consumazione di delitti di contrabbando di gasolio, riciclaggio, falso, trasferimento fraudolento di valori ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. della finalità di agevolazione mafiosa.2, Con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale osserva che l'attività investigativa, in particolare il contenuto delle conversazioni intercettate e la documentazione acquisita a riscontro anche a seguito di sequestro, ha disvelato un intenso traffico di prodotti petroliferi che, apparentemente acquistati da società del Nord Italia, erano, in realtà importati, senza assolvere all'imposizione fiscale, da Paesi dell'est Europa, con caratteristiche al di sotto degli standard qualitativi ordinari, per essere successivamente immessi, previa miscelazione con prodotti di qualità superiori, attraverso compravendite anche in nero ed intermediazioni, nel mercato siciliano per la distribuzione. Sul piano giuridico, in tale meccanismo delittuoso potevano essere ravvisati gli estremi della fattispecie incriminatrice dell'associazione a delinquere. Sussistevano, infatti, elementi dimostrativi dell'esistenza tra i numerosi soggetti coinvolti di uno stabile vincolo finalizzato alla realizzazione di un programma criminoso indeterminato attraverso una struttura organizzativa adeguata a realizzare gli obbiettivi presi di mira. Al riguardo erano evidenziati: - la condivisione di una contabilità comune finalizzata a definire le movimentazioni di carburante e a stabilire i guadagni spettanti a ciascuno, - la spartizione dei costi, l'attivazione di una cassa comune, - la predisposizione di una rete citofonica per le comunicazioni tra i sodali, - l'impiego di diciture convenzionali, - la sistematica .distruzione di ogni taccia cartacea, - la disponibilità di mezzi - la programmazione di future iniziative e l'immediata riorganizzazione di quelle in corso al fine di mantenere la rimuneratività. Quanto alla posizione del Monteleone, l'ordinanza riteneva che le conversazioni intercettate davano conto di un suo contributo qualificabile in termini di concorso esterno. [OSCURATO:PERSONA], infatti, contattato in un momento di crisi - allorquando il gruppo aveva la necessità di un nuovo canale di approvvigionamento del prodotto per venire incontro alla richiesta del principale acquirente che si era ripetutamente lamentato - si era accordato, nel dicembre 2018, con gli associati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la cessione di un carico di carburante, destinato ad essere miscelato con quello scadente fornito dall'Agosta, e ne aveva curato il successivo trasporto in più spedizioni, accompagnate da falsa documentazione, la prima delle quali era stata pagata 33.000,00 euro in contanti. Nel successivo mese di gennaio, in esito ad un incontro al quale aveva partecipato [OSCURATO:PERSONA], referente del boss di 'ndrangheta [OSCURATO:PERSONA], aveva raggiunto un nuovo accordo, questa volta con un altro esponente del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA]Amico, per successive forniture di prodotti petroliferi provenienti, come quello già ceduto, dal mercato bulgaro, stabilendo nel dettaglio le modalità operative e le condizioni economiche delle future operazioni. In tal modo il Monteleone, quanto meno negli intendimenti, aveva contributo al superamento delle difficoltà organizzative consentendo la prosecuzione dell'attività sociale nella piena consapevolezza dell'esistenza dell'organizzazione criminale impegnata nella commercializzazione di contrabbando di prodotti petroliferi. [OSCURATO:PERSONA], così come [OSCURATO:PERSONA]Amico, era.a conoscenza della pregressa fornitura ordinata dal Giorgio e Rigillo e questi ultimi erano stati informati dal D'Amico dell'esito dell'incontro con il Monteleone. Di conseguenza, il Monteleone, a prescindere dai rapporti intrattenuti coi singoli associati, ben sapeva di avere a che fare con unico centro di interesse costituito dall'associazione. Quanto all'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, essa era ritenuta sussistente, anche nella sua componente soggettiva. Il contenuto di più conversazioni, infatti, dimostrava che il Monteleone, oltre ad essere al corrente di relazionarsi con un'organizzazione che agevolava gli interessi della cosca Mancuso (il Prenesti, nel presentargli il D'Amico, lo indica come un soggetto vicino alla cosca), aveva intrattenuto rapporti diretti con il capo cosca [OSCURATO:PERSONA]. Il luogotenente di quest'ultimo, Prenesti, lo considerava, per di più, tanto affidabile da riferire ad un interlocutore che per lui era come un figlio. Con riferimento, infine, alle esigenze cautelari, il Tribunale, in ragione dell'aggravante della agevolazione mafiosa, riteneva operante la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., peraltro, avvalorata dalla personalità della persona sottoposta ad indagini, non solo in stretti rapporti con numerosi affiliati a gruppi della 'ndrangheta, ma anche fortemente coinvolto nel mercato nero del carburante in paesi dell'Europa dell'Est. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo dei difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione relativamente alla configurabilità della fattispecie di concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 cod. pen., con particolare riferimento alla valutazione ex post del contributo dell'extraneus. Il Tribunale del riesame, discostandosi dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità pur richiamati in premessa, ha ritenuto sussumibile la condotta del Monteleone nella fattispecie del concorso esterno nonostante non risulti, in alcun modo, accertato che la stessa, valutata ex post, abbia agevolato o rafforzato l'associazione o un suo settore operativo. [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricostruzione accolta nell'ordinanza in verifica, ha offerto sì, "negli intendimenti", la sua disponibilità, in un momento di fibrillazione, a rifornire l'associazione di prodotti petroliferi, con ciò astrattamente consentendo il superamento delle transitorie difficoltà organizzative, ma la sua prestazione si è rivelata, in concreto, inutile o meglio dannosa. Egli, infatti, ha in una sola occasione, nel dicembre 2018, ceduto prodotti scadenti, dimostrando, nei mesi successivi, di non essere in grado di adempiere a tutti gli obblighi assunti e di rispettare tutte le condizioni stabilite. Non può dirsi che siffatta condotta abbia oggettivamente contribuito alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, specie tenuto conto dell'incertezza probatoria sulle modalità in cui siano evoluti i rapporti tra il Monteleone ed il sodalizio, rappresentato dai fratelli D'Amico, dopo l'incontro del 26 gennaio 2019. In tema di elemento soggettivo, non è stato chiarito se il Monteleone, nella qualità di concorrente esterno, abbia acquisito la coscienza e la volontà della utilità della propria azione rispetto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso dell'associazione e quale sia stato il vantaggio che abbia tratto o che avrebbe potuto trarre dal rapporto con l'associazione dopo l'instaurazione del rapporto sinallagmatico, specie in presenza di conversazioni che evocano in modo chiaro l'autonomia delle sue determinazioni e l'assenza di un ruolo specifico nel sodalizio. Né forniscono indicazioni sul livello di consapevolezza raggiunto dall'indagato in ordine ai rapporti con il gruppo organizzato le conversazioni in cui i fratelli D'Amico parlano con il Monteleone della precedente fornitura di carburante, ordinatagli dal Giorgio ed il Rigillo, o quelle in cui sempre i fratelli D'Amico informano il Giorgio ed il Rigillo dell'esito dell'incontro con il Monteleone. Mentre queste ultime conversazioni hanno un contenuto neutro, perché non risulta che il Monteleone conoscesse i rapporti tra i D'Amico, il Giorgio ed il Rigillo, le prime depongono per la tesi difensiva. Infatti, il Monteleone, nel parlare dei rapporti intrattenuti con il Giorgio, tiene a precisare di non volerli proseguire e di voler operare con i fratelli D'Amico in quanto soggetti singoli, peraltro appena conosciuti. Si tratta di affermazioni che implicano necessariamente l'assenza di qualunque consapevolezza in capo a chi le ha pronunziate in merito all'esistenza di una organizzazione di cui facciano parte i fratelli D'Amico, il Giorgio ed il Rigillo. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Il Tribunale ha desunto la necessaria componente soggettiva dell'aggravante, intesa come specifico intento dell'agente di favorire, con la sua condotta, l'intero sodalizio, dalla conoscenza da parte del Monteleone dei particolari rapporti di compenetrazione esistenti tra i soggetti che si avvantaggiavano delle forniture di prodotti petroliferi, ossia i fratelli D'Amico e la società DR Service, e la cosca Mancuso di Limbadi. Tale circostanza è stata desunta da una conversazione intercettata in data 14 gennaio 2019 che, oltre ad avere un contenuto generico (al punto che uno degli interlocutori il Prenesti non riesce a fornire risposte precise sugli argomenti co)(f trattati), contiene indicazioni del tutto incompatibili con l'interpretazione accolta in chiave accusatoria. Risulta, in particolare, dal suo contenuto che il Monteleone non conosceva ancora i D'Amico. Quanto all'aiuto che il Monteleone avrebbe prestato al capo cosca [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto di un distributore di carburante in favore del genero, non è stato indicato, nonostante le sollecitazioni della difesa, quale sia la sua valenza agevolatrice rispetto alla condotta contestata. In presenza di un tornaconto esclusivamente personale e del disinteresse mostrato dal Monteleone verso le problematiche dell'associazione nella gestione dell'affare, non può affermarsi che egli, dapprima intrattenendo i rapporti con il duo Giorgio - Rigillo e successivamente con i D'Amico senza il diretto coinvolgimento del Prenesti, abbia comunque agito con la finalità specifica di agevolare o favorire non solo associazione a delinquere semplice di cui i D'amico, Rigillo e Giorgio erano esponenti, ma anche la cosca di ‘ndrangheta che si muoveva alle spalle del Prenesti e dei D'Amico. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari. L'ordinanza, nel ritenere operante la presunzione relativa di pericolosità, non ha applicato correttamente i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità nel caso specifico di contestazione del concorso esterno. In particolare, ha considerato ostativi all'attenuazione delle esigenze cautelari i rapporti dell'indagato con soggetti organicamente inseriti in associazioni di stampo mafioso ed il coinvolgimento nel mercato nero del carburante, senza compiere alcuna autonoma valutazione sul tema della concretezza ed attualità del pericolo di recidivanza. Infatti, pur essendo pacifico che le indagini non avevano' chiarito la precisa provenienza del prodotto di contrabbando e che non vi erano certezze sull'evoluzione dei rapporti tra il Monteleone ed il gruppo criminale - che pertanto ben potevano essere stati interrotti dopo la fornitura del dicembre 2018 e l'incontro del gennaio 2019, su iniziativa dell'indagati e nei termini indicati dalla difesa - il Tribunale ha ritenuto attuali le esigenze cautelari e adeguata soltanto la misura carceraria. Sono stati ingiustificatamente ignorati gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa: l'ammissione di altri indagati agli arresti domiciliari, la protrazione per più di due del cosiddetto tempo silente, l'avvenuta più favorevole riqualificazione giuridica del fatto e l'assenza di precedenti penali specifici. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, attinente alla configurabilità del concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 cod. pen. è infondato.1.1. A seguito di un lungo travaglio giurisprudenziale e dottrinale, avviato dalla sentenza delle Sezioni Unite Demitry del 1994 e, prima ancora, dalla sentenza Altivalle del 1987, con la pronuncia a Sezioni Unite Mannino del 2005 si è consolidato l'indirizzo favorevole alla configurabilità del concorso esterno in associazione a delinquere (mafiosa, nella specie). In tal modo non si è dato vita a una nuova fattispecie incriminatrice, ma, in armonia coi principi generali del nostro ordinamento, si è estesa, attraverso la clausola prevista dell'art. 110 cod. pen., la responsabilità penale a coloro che forniscono un apporto concorsuale all'attività illecita svolta in forma associata, senza volere aderire al sodalizio ma con la consapevolezza degli obiettivi generali della struttura associativa. E' concorrente esterno, quindi, colui che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o, per quelle operanti su larga scala, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale, e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (in questo senso, più di recente Sez. 5, n. 33874 del 05/07/2021, Giglio, Rv.281770; Sez. 1, n. 49067 del 10/7/2015, Impastato, RV. 265423). Ai fini del concorso esterno è necessario un contributo, consapevole e volontario, del soggetto causalmente idoneo alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione. Non è sufficiente che la condotta, attraverso una valutazione ex ante, risulti potenzialmente idonea a ledere il bene giuridico protetto, ma è necessario verificare, attraverso un apprezzamento ex post condotto alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente (Sez., U, n.33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). 1.2. L'accertata compatibilità logica e giuridica del concorso esterno con la struttura del reato associativo mafioso rende palese l'ipotizzabilità del concorso esterno nell'associazione semplice, già affermato in risalenti pronunce di questa Corte (Cass. n. 38430 del 9/7/2008, Rv 241274-01; Cass., n. 47602 del 29/11/2012; sez. 2, n. 3635 del 23/8/1994). I reati di cui agli artt. 416 e 416-bis cod. pen. hanno, invero caratteristiche strutturali comuni, rappresentati dall'accordo, avente carattere generale e continuativo, volto all'attuazione di un programma criminoso destinato a permanere anche dopo l'eventuale perpetrazione di ciascun delitto programmato, il numero minimo di tre associati, nonché la predisposizione comune di attività e mezzi per la realizzazione del generico programma delinquenziale. Anche dal punto di vista psicologico i due reati hanno caratteristiche comuni, dal momento che entrambi sono sorretti dal dolo specifico. Ciò è vero per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., in quanto l'adesione all'associazione avviene allo scopo di realizzare un particolare programma delinquenziale, ma non è men vero per l'associazione mafiosa, laddove l'elemento soggettivo consiste, per il partecipe, nella coscienza e volontà di fornire, dall'interno, un contributo utile alla vita del sodalizio ed alla realizzazione dei suoi scopi (Cass. S.U., n. 30 del 27/9/1995; Sez. 5, n. 6929 del 22/12/2000; Sez. 2, n. 4342 del 14/10/1994). In entrambi i casi, quindi, assume rilevanza l'esistenza del pactum sceleris, con riferimento alla consorteria criminale, e delraffectio societatis", in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata. Ciò che differenzia l'associazione di tipo mafioso dalla comune associazione per delinquere, conferendo alla prima carattere di specialità, è la previsione sia dei particolari obiettivi criminosi - costituiti, non soltanto dalla perpetrazione di fatti antigiuridici, ma anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche - sia della particolare efficacia intimidatrice sprigionantesi dal sodalizio, dovuta alla forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Ma la maggiore vastità degli interessi del sodalizio mafioso e le specifiche modalità operative dello stesso non riguardano gli elementi caratterizzanti il reato associativo, che rendono possibile l'attività di concorso esterno: l'esistenza di un organismo delinquenziale formato da almeno tre persone, dotato di mezzi e rivolto alla realizzazione di un programma delinquenziale, in cui si può operare dall'interno, facendone parte e ponendo la propria attività al servizio dell'associazione, e dall'esterno, fornendo un contributo più o meno occasionale e rilevante per la sussistenza o il rafforzamento del sodalizio. 1.3. Il Tribunale, nel valutare la condotta ascritta al Monteleone, si è uniformato agli esposti principi. L'odierno ricorrente è stato ritenuto concorrente esterno in quanto si è prestato a supportare l'associazione in un momento di particolare difficoltà della stessa, consentendole, attraverso forniture di prodotti petroliferi di contrabbando, di superare le criticità dovute alle proteste del principale acquirente. Un contributo significativo e determinante che, per quanto dato da un soggetto che era privo di affectio societatis e che non partecipava alla vita dell'associazione, si è, in concreto, rivelato decisivo per la prosecuzione dell'attività illecita del sodalizio e, verosimilmente, per la sua sopravvivenza. Le critiche mosse dal ricorrente sollecitano, in primo luogo, una nuova valutazione del materiale probatorio, ed in particolare delle conversazioni intercettate, preclusa al giudice di legittimità laddove contestano che il rapporto tra il Monteleone e l'associazione sia proseguito dopo l'incontro del gennaio 2019 e, più, in radice che il Monteleone avesse la consapevolezza di apportare un contributo ad una compagine associativa e non ai singoli soggetti con cui si era personalmente relazionato. Quanto alla idoneità ex post del contributo concorsuale a rafforzare il vincolo speciale consentendone la sopravvivenza, il Tribunale non ha ignorato che il Monteleone non aveva fornito la prestazione nei termini concordati, ma ha, logicamente considerato il dato non indicativo perché, in ogni caso, è stato proprio grazie ai prodotti petroliferi, per quanto scadenti, forniti dal Monteleone che il gruppo ha continuato ad operare proseguendo l'attività delittuosa, quanto meno, fino ai sequestri eseguiti nell'aprile 2019 (pag. 12). 2. Il secondo motivo, concernente l'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. è manifestamente infondato. Al Tribunale che ha puntualmente esposto nell'ordinanza impugnata (pag. 15), sulla scorta di dati precisi e non contestati (alcune conversazioni intercettate), quale fosse la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] (affiliato alla cosca Mancuso) e di [OSCURATO:PERSONA] (esponente di vertice dell'omonima cosca) e perché il Monteleone, in stretto contatto con l'uno (che lo considerava come un figlio) e con l'altro (con il quale era entrato in affari sempre nel settore dei carburanti), sapesse perfettamente che il contributo offerto e concretamente fornito al sodalizio avvantaggiava anche gli interessi della cosca Mancuso, alla quale confluivano una parte dei guadagni, la difesa ricorrente oppone considerazioni meramente confutative dei medesimi elementi fattuali o una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, dei giudici della cautela. 3. Il terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è generico e comunque manifestamente infondato. Il Tribunale, esclusa l'operatività della presunzione assoluta di adeguatezza della misura carceraria, limitata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 in via esclusiva alla sola ipotesi della partecipazione al reato associativo di tipo mafioso, ha correttamente ritenuto operante la presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari osservando che non erano stati acquisiti "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari". Né in senso contrario può argomentarsi, come genericamente sostenuto dalla difesa sulla scorta del cosiddetto tempo silente, inteso quale rilevate arco temporale, successivo ai fatti contestati, privo di ulteriori condotte dell'indagato ‘ru sintomatiche di perdurante pericolosità. Infatti, non solo il contributo concorsuale del Monteleone, come ricostruito sulla scorta delle conversazioni intercettate, era proseguito per più mesi e non si era spontaneamente interrotto, ma da nessun elemento concreto, anche solo di natura logica, si evince che rapporti personali dell'indagato con gli esponenti di primo piano della 'ndrangheta ed i suoi, altrettanto consolidati, legami con esponenti del mercato internazionale del contrabbando, gli uni e gli altri protrattisi per un lungo periodo, siano venuti meno. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. trovandosi il ricorrente attualmente sottoposto alla custodia cautelare in carcere. P.Q.M. cc Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla canc
Sentenza Cassazione n. 43494/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris