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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 00933/2026

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7916/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., (P.I. 01386780124), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di L’Aquila del 17 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnat o il Tribunale di L’Aquila ha respinto il reclamo ex art. 26 l. fall. presentato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso il provvedimento con il quale il g.d. aveva dichiarato decaduta la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dall’aggiudicazione della cessione di azienda ed aveva incamerato la cauzione, con conseguenziale ordine di rilascio del compendio aziendale.

Il Tribunale, nel respingere il reclamo, ha osservato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) dalla lettura delle condizioni di gara le stesse non erano conciliabili con l’applicazione dell’art. 587, 1 comma, secondo periodo, c.p.c., richiamato dall’art. 107 l. fall. solo con il vincolo della compatibilità; (ii) il bando di gara prevedeva infatti che l’atto di vendita avrebbe dovuto essere stipulato non dopo il versamento dell’intero prezzo, ma al pagamento della prima rata, entro 45 giorni dall’aggiudicazione; (iii) tuttavia una volta trasferito il bene ed iscritta ipoteca sullo stesso, in caso di inadempimento la curatela avrebbe potuto pretendere solo il pagamento del residuo prezzo maggiorato degli interessi commerciali ovvero, in caso di prolungato ritardo (art. 11), sull’intero prezzo residuo; (iv) la disciplina del bando prevedeva pertanto i seguenti meccanismi reattivi in caso di inadempimento dell’offerente: - se il miglior offerente si fosse rifiutato di sottoscrivere il contratto di cessione del compendio aziendale, la curatela avrebbe incamerato la cauzione versata in sede di offerta e provveduto a proporre in vendita l’immobile al successivo miglior offerente; - la revoca dell’aggiudicazione (rectius: la decadenza dell’aggiudicatario) e la perdita della cauzione erano previste solo per tale ipotesi e per quella di mancato pagamento della prima rata del prezzo, non anche delle successive rate (ovviamente, poiché, dopo la stipula del contratto, non aveva più senso parlare di aggiudicazione); - nel caso in cui il miglior offerente non avesse pagato la prima rata del prezzo non era previsto un nuovo incanto (come nell’art. 587 c.p.c.), ma la proposta di vendita al secondo miglior offerente; - l’ipotesi di ritardo nel pagamento anche di una sola rata e le relative conseguenze erano previste espressamente in modo difforme da quanto disciplinato dall’art. 587 c.p.c. (pagamento degli interessi commerciali; decadenza dal beneficio del termine); (v) pertanto il bando di gara prevedeva due distinte ipotesi di decadenza per l’aggiudicatario: il mancato versamento della cauzione e la mancata stipula del contratto di compravendita entro i termini all’uopo previsti per tali adempimenti; (vi) ipotesi quest’ultima che si era concretamente realizzata nel caso di specie in base alla mancata presentazione della società aggiudicataria all’appuntamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al notaio incaricato di redigere l’atto di cessione; (vii) peraltro le questioni legate alla comunicazione del curatore fallimentare del 7 luglio 2020, con la quale si contestava alla società reclamante la mancata comparizione innanzi al notaio e la richiesta di pagamento degli interessi moratori, trattandosi di atti di gestione della liquidazione fallimentare che avrebbero dovuto essere oggetto di contestazioneed impugnazione ex art.36 l. fall., non potevano più essere qui introdotte in giudizio in mancanza di tale tempestiva e precedente impugnazione; (viii) occorreva pertanto prendere atto della cristallizzazione dei fatti costitutivi della intervenuta e dichiarata decadenza dall’aggiudicazione, posto che il rifiuto di procedere alla stipula del contratto di trasferimento, adempimento più volte richiesto dalla curatela, era stato oggetto di contestazione nella comunicazione del 2 luglio 2020, mai impugnata da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

2. Il decreto, pubblicato il 17 marzo 2021 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha resistito con controricorso.

Il controricorrente ha depositato memoria.

La Procura generale, nella persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta “Violazione e/o errata applicazione norme di diritto: violazione dell’art. 1453 c.c. in combinato disposto con la lex specialis del Bando di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (lettera D n. 6, 7, 9, 10 e 11) nonché degli artt.1362 e 1363 c.c. nella parte in cui il Tribunale di L’Aquila ha ritenuto sussistente ancora nella attuale fase esecutiva del rapporto una situazione di mera aggiudicazione in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. suscettibile di declaratoria di decadenza – Violazione rilevante in relazione all’art. 360 1 comma n. 3 c.p.c.”. 1.1 Il motivo è inammissibile.

Lo è per due ordini di motivi tra loro concorrenti. 1.2 Per un verso, le censure proposte dalla parte ricorrente risultano formulate in modocompletamente decentrato rispetto alla ratio decidendiche sorregge il provvedimento impugnato.

Invero, non corrisponde al contenuto della motivazione impugnata che il Tribunale avesse trattato il trasferimento di proprietà, sussumendolo nella categoria della vendita con patto di riservato dominio, ex art. 1523 e segg. c.c..

Diversamente il Tribunale aveva ritenuto che , sulla base della lex specialis contenuta nel regolamento di gara competitiva, l’ipotesi - qui ricorrente - di decadenza dell’aggiudicazione si sarebbe realizzata per la mancata disponibilità dell’aggiudicataria alla stipula del contratto in relazione alla richiesta formalizzata dalla curatela di comparizione innanzi al Notaio per la stipula della prevista cessione dell’azienda, situazione proprio realizzatasi nel caso di specie ed oggetto di un accertamento in fattoda parte del Tribunale, qui neanche adeguatamente censurato.

Negli altri casi di inadempimento- ha infatti rimarcato il Tribunale - , quali ad esempio il mancato pagamento delle rate diverse dalla prima, erano stati previsti dal regolamento di gara altri strumenti reattivi, e cioè ladecadenza dal beneficio del termine ed il pagamento di interessi moratori.

Tale è la ratio decidendi su cui riposa la motivazione impugnata e la stessa non è stata oggetto di censura da parte della società ricorrente le cui ulteriori doglianze risultano pertanto non rilevanti ai fini della denunciata tenuta argomentativa del provvedimento impugnato. 1.3 Per altro verso, le ulteriori questioniarticolate dalla parte ricorrente sulla interpretazione del contenuto e degli effetti del verbale di consegna - come atto implicante, secondo la tesi della ricorrente, il trasferimento della proprietà del bene oggetto di aggiudicazione, al di là anche dell’effettiva stipulazione del contratto di cessione -risultano integrare profili di doglianza nuovi introdotti nel dibattito processuale solo nel presente giudizio di legittimità e comunque implicanti apprezzamenti di merito, quanto all’esegesi del contenuto della predetta documentazione, che esulano dal sindacato di questa Corte.

2. Con il secondo mezzo si deduce “Violazione e/o errata applicazione norme di diritto: violazione della lex specialis del Bando di Cessione di Azienda del 25.02.2015 del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella parte in cui il Tribunale di L’Aquila ha ritenuto la decadenza dall’aggiudicazione conforme al disposto del punto D. n. 5 e n. 7 del bando di gara ed applicabile all’attuale fase esecutiva del rapporto – Violazione rilevante in relazione all’art. 360 1 comma n. 3 c.p.c.”. 2.1 Anche il secondo mezzo è inammissibile.

La ricorrente propone invero un’interpretazione del contenuto delle clausole del “bando di gara” diversa da quella operata dal T ribunale con apprezzamento in fatto adeguatamente argomentato e le cui conclusioni non possono essere rimesse qui in discussione tramite una diversa lettura delle clausole integranti il regolamento della vendita competitiva, perché implicantetale lettura, anch’essa,l’esercizio di un sindacato di merito rimesso invece alla cognizione esclusiva del Tribunale.

Detto altrimenti, la sollecitazione contenuta nel motivo di ricorso qui in esame rischierebbe di trascinare la Corte sull’inaccessibile terreno delle valutazioni in fatto del contenuto della documentazione sopra ricordata, e ciò a fronte di una lettura plausibile e ragionevole della stessa già operata dal Tribunale che ha interpretato la lettera della clausola D n. 5, per quantoriportata testualmente anche dallo stesso ricorrente, come determinativa della conseguenza secondo la quale, in caso di indisponibilità alla stipulazione dell’atto notarile da parte dell’aggiudicatario, si sarebbe realizza to l’incameramento della cauzione da parte della curatela edil passaggio dell’aggiudicazione al secondo classificato: ciò implicando, con tutta evidenza, la “ revoca ” implicita dell’aggiudicazione al primo aggiudicatariopoi resosi inadempiente.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnatoper “violazione e/o errata applicazione di norme di diritto: in particolare, violazione degli artt.1457 c.c. e 1362 e 1363 c.c. nella parte in cui è stato ritenuto perentorio il termine per la stipula del rogito notarile fissato nel bando di gara senza valutare il comportamento successivamente tenuto dalle parti ed altrettanto perentorio il termine del 30.06.2020 proposto dal [OSCURATO:PERSONA] per la stipula del rogito notarile – Violazione rilevan te in relazione all’art. 360 1 comma n. 3 c.p.c.”.

3. Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità per ragioni sovrapponibili a quelle già enunciate in relazione ai primi due motivi di ricorso.

La società ricorrente tenta ancora una voltadi sollecitare, infatti, questa Corte ad una diversa esegesi del contenuto del bando di gara, quanto alla qualificazione come perentorio o meno del termine di quarantacinque giorni dall’aggiudicazione per addivenire alla stipula del contratto di trasferimento dei beni, e ciò attraverso la prospettazione di una censura che risulta formulata senza neanche tenere in considerazione l’effettiva ratio decidendi che sorregge il provvedimento impugnato, ratio che si fonda non già sulla qualificazione come perentorio del predetto termine, quanto piuttosto sul diverso profilo dell’accertamento della definitività dell’inadempimento all’obbligo di presentarsi innanzi al notaio per la stipula del contratto di cessione, accertamento effettuato sulla base di altre e diverse evidenze fattuali.

4. Il quarto mezzo denuncia “violazione ed errata applicazione norme di diritto: violazione artt. 36 LF nella parte in cui in Tribunale di L’Aquila ha ritenuto che la comunicazione a mezzo pec del [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] sia un atto di amministrazione della procedura soggetto ad autonomo reclamo –Violazione rilevante in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.”. 4.1 Il motivo è inammissibile perché lo stesso aggredisce un’argomentazione, quella cioè relativa alla definitività dell’accertamento dell’inadempimento dell’aggiudicataria per la mancata impugnazione, ai sensi dell’art. 36 l. fall., della comunicazione del 7.7.2020, spesa dal Tribunalesolo ad abundantiam e non integrante un’effettiva ratio decidendi della motivazione impugnata , che, diversamente, fondava la sua ragione decisoria sulle argomentazioni già sopra più volte ricordate.

5. Il quinto mezzo denuncia “Violazione e/o errata applicazione artt. 1218 e 1453 c.c. in tema di imputabilità dell’inadempimento ed omesso esame circa fatti decisivi quali i profili di illegittimità della costituzione in mora, della determinazione degli interessi dovuti e della decadenza dalla aggiudicazione, erroneamente ritenuti non più contestabili stante l’avvenuta cristallizzazione di tali aspetti a seguito della mancata proposizione del reclamo ex art. 36 LF –Violazione rilevante in relazione all’art. 360 1 comma n. 3 e 5 c.p.c.”. 5.1 Il quinto ed ultimo motivo è inammissibile per una diversa ragione.

Il motivo prospetta infatti genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 16448 e 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878, 27505 e 4528 del 2023; Cass. nn. 35832 e 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. nn. 19761, 19040, 13336 e 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. nn. 26018 e 22404 del 2014).

In altri termini, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878 e 27505 del 2023; Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018; Cass. nn. 27458, 23265, 16657, 15651, 8335, 8333, 4934 e 3554 del 2017; Cass. nn. 21016 e 19133 del 2016; Cass. n. 3248 del 2012; Cass.n. 19443 del 2011).

Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze della parte ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, finisce con il sovvertire i ruoli dei diversi soggetti del processo e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l'altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell'esposizione avversaria.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7916/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., (P.I. 01386780124), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di L’Aquila del 17 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnat o il Tribunale di L’Aquila ha respinto il reclamo ex art. 26 l. fall. presentato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso il provvedimento con il quale il g.d. aveva dichiarato decaduta la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dall’aggiudicazione della cessione di azienda ed aveva incamerato la cauzione, con conseguenziale ordine di rilascio del compendio aziendale. Il Tribunale, nel respingere il reclamo, ha osservato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) dalla lettura delle condizioni di gara le stesse non erano conciliabili con l’applicazione dell’art. 587, 1 comma, secondo periodo, c.p.c., richiamato dall’art. 107 l. fall. solo con il vincolo della compatibilità; (ii) il bando di gara prevedeva infatti che l’atto di vendita avrebbe dovuto essere stipulato non dopo il versamento dell’intero prezzo, ma al pagamento della prima rata, entro 45 giorni dall’aggiudicazione; (iii) tuttavia una volta trasferito il bene ed iscritta ipoteca sullo stesso, in caso di inadempimento la curatela avrebbe potuto pretendere solo il pagamento del residuo prezzo maggiorato degli interessi commerciali ovvero, in caso di prolungato ritardo (art. 11), sull’intero prezzo residuo; (iv) la disciplina del bando prevedeva pertanto i seguenti meccanismi reattivi in caso di inadempimento dell’offerente: - se il miglior offerente si fosse rifiutato di sottoscrivere il contratto di cessione del compendio aziendale, la curatela avrebbe incamerato la cauzione versata in sede di offerta e provveduto a proporre in vendita l’immobile al successivo miglior offerente; - la revoca dell’aggiudicazione (rectius: la decadenza dell’aggiudicatario) e la perdita della cauzione erano previste solo per tale ipotesi e per quella di mancato pagamento della prima rata del prezzo, non anche delle successive rate (ovviamente, poiché, dopo la stipula del contratto, non aveva più senso parlare di aggiudicazione); - nel caso in cui il miglior offerente non avesse pagato la prima rata del prezzo non era previsto un nuovo incanto (come nell’art. 587 c.p.c.), ma la proposta di vendita al secondo miglior offerente; - l’ipotesi di ritardo nel pagamento anche di una sola rata e le relative conseguenze erano previste espressamente in modo difforme da quanto disciplinato dall’art. 587 c.p.c. (pagamento degli interessi commerciali; decadenza dal beneficio del termine); (v) pertanto il bando di gara prevedeva due distinte ipotesi di decadenza per l’aggiudicatario: il mancato versamento della cauzione e la mancata stipula del contratto di compravendita entro i termini all’uopo previsti per tali adempimenti; (vi) ipotesi quest’ultima che si era concretamente realizzata nel caso di specie in base alla mancata presentazione della società aggiudicataria all’appuntamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al notaio incaricato di redigere l’atto di cessione; (vii) peraltro le questioni legate alla comunicazione del curatore fallimentare del 7 luglio 2020, con la quale si contestava alla società reclamante la mancata comparizione innanzi al notaio e la richiesta di pagamento degli interessi moratori, trattandosi di atti di gestione della liquidazione fallimentare che avrebbero dovuto essere oggetto di contestazioneed impugnazione ex art.36 l. fall., non potevano più essere qui introdotte in giudizio in mancanza di tale tempestiva e precedente impugnazione; (viii) occorreva pertanto prendere atto della cristallizzazione dei fatti costitutivi della intervenuta e dichiarata decadenza dall’aggiudicazione, posto che il rifiuto di procedere alla stipula del contratto di trasferimento, adempimento più volte richiesto dalla curatela, era stato oggetto di contestazione nella comunicazione del 2 luglio 2020, mai impugnata da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Il decreto, pubblicato il 17 marzo 2021 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha resistito con controricorso. Il controricorrente ha depositato memoria. La Procura generale, nella persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta “Violazione e/o errata applicazione norme di diritto: violazione dell’art. 1453 c.c. in combinato disposto con la lex specialis del Bando di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (lettera D n. 6, 7, 9, 10 e 11) nonché degli artt.1362 e 1363 c.c. nella parte in cui il Tribunale di L’Aquila ha ritenuto sussistente ancora nella attuale fase esecutiva del rapporto una situazione di mera aggiudicazione in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. suscettibile di declaratoria di decadenza – Violazione rilevante in relazione all’art. 360 1 comma n. 3 c.p.c.”. 1.1 Il motivo è inammissibile. Lo è per due ordini di motivi tra loro concorrenti. 1.2 Per un verso, le censure proposte dalla parte ricorrente risultano formulate in modocompletamente decentrato rispetto alla ratio decidendiche sorregge il provvedimento impugnato. Invero, non corrisponde al contenuto della motivazione impugnata che il Tribunale avesse trattato il trasferimento di proprietà, sussumendolo nella categoria della vendita con patto di riservato dominio, ex art. 1523 e segg. c.c.. Diversamente il Tribunale aveva ritenuto che , sulla base della lex specialis contenuta nel regolamento di gara competitiva, l’ipotesi - qui ricorrente - di decadenza dell’aggiudicazione si sarebbe realizzata per la mancata disponibilità dell’aggiudicataria alla stipula del contratto in relazione alla richiesta formalizzata dalla curatela di comparizione innanzi al Notaio per la stipula della prevista cessione dell’azienda, situazione proprio realizzatasi nel caso di specie ed oggetto di un accertamento in fattoda parte del Tribunale, qui neanche adeguatamente censurato. Negli altri casi di inadempimento- ha infatti rimarcato il Tribunale - , quali ad esempio il mancato pagamento delle rate diverse dalla prima, erano stati previsti dal regolamento di gara altri strumenti reattivi, e cioè ladecadenza dal beneficio del termine ed il pagamento di interessi moratori. Tale è la ratio decidendi su cui riposa la motivazione impugnata e la stessa non è stata oggetto di censura da parte della società ricorrente le cui ulteriori doglianze risultano pertanto non rilevanti ai fini della denunciata tenuta argomentativa del provvedimento impugnato. 1.3 Per altro verso, le ulteriori questioniarticolate dalla parte ricorrente sulla interpretazione del contenuto e degli effetti del verbale di consegna - come atto implicante, secondo la tesi della ricorrente, il trasferimento della proprietà del bene oggetto di aggiudicazione, al di là anche dell’effettiva stipulazione del contratto di cessione -risultano integrare profili di doglianza nuovi introdotti nel dibattito processuale solo nel presente giudizio di legittimità e comunque implicanti apprezzamenti di merito, quanto all’esegesi del contenuto della predetta documentazione, che esulano dal sindacato di questa Corte. 2. Con il secondo mezzo si deduce “Violazione e/o errata applicazione norme di diritto: violazione della lex specialis del Bando di Cessione di Azienda del 25.02.2015 del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella parte in cui il Tribunale di L’Aquila ha ritenuto la decadenza dall’aggiudicazione conforme al disposto del punto D. n. 5 e n. 7 del bando di gara ed applicabile all’attuale fase esecutiva del rapporto – Violazione rilevante in relazione all’art. 360 1 comma n. 3 c.p.c.”. 2.1 Anche il secondo mezzo è inammissibile. La ricorrente propone invero un’interpretazione del contenuto delle clausole del “bando di gara” diversa da quella operata dal T ribunale con apprezzamento in fatto adeguatamente argomentato e le cui conclusioni non possono essere rimesse qui in discussione tramite una diversa lettura delle clausole integranti il regolamento della vendita competitiva, perché implicantetale lettura, anch’essa,l’esercizio di un sindacato di merito rimesso invece alla cognizione esclusiva del Tribunale. Detto altrimenti, la sollecitazione contenuta nel motivo di ricorso qui in esame rischierebbe di trascinare la Corte sull’inaccessibile terreno delle valutazioni in fatto del contenuto della documentazione sopra ricordata, e ciò a fronte di una lettura plausibile e ragionevole della stessa già operata dal Tribunale che ha interpretato la lettera della clausola D n. 5, per quantoriportata testualmente anche dallo stesso ricorrente, come determinativa della conseguenza secondo la quale, in caso di indisponibilità alla stipulazione dell’atto notarile da parte dell’aggiudicatario, si sarebbe realizza to l’incameramento della cauzione da parte della curatela edil passaggio dell’aggiudicazione al secondo classificato: ciò implicando, con tutta evidenza, la “ revoca ” implicita dell’aggiudicazione al primo aggiudicatariopoi resosi inadempiente. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnatoper “violazione e/o errata applicazione di norme di diritto: in particolare, violazione degli artt.1457 c.c. e 1362 e 1363 c.c. nella parte in cui è stato ritenuto perentorio il termine per la stipula del rogito notarile fissato nel bando di gara senza valutare il comportamento successivamente tenuto dalle parti ed altrettanto perentorio il termine del 30.06.2020 proposto dal [OSCURATO:PERSONA] per la stipula del rogito notarile – Violazione rilevan te in relazione all’art. 360 1 comma n. 3 c.p.c.”. 3. Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità per ragioni sovrapponibili a quelle già enunciate in relazione ai primi due motivi di ricorso. La società ricorrente tenta ancora una voltadi sollecitare, infatti, questa Corte ad una diversa esegesi del contenuto del bando di gara, quanto alla qualificazione come perentorio o meno del termine di quarantacinque giorni dall’aggiudicazione per addivenire alla stipula del contratto di trasferimento dei beni, e ciò attraverso la prospettazione di una censura che risulta formulata senza neanche tenere in considerazione l’effettiva ratio decidendi che sorregge il provvedimento impugnato, ratio che si fonda non già sulla qualificazione come perentorio del predetto termine, quanto piuttosto sul diverso profilo dell’accertamento della definitività dell’inadempimento all’obbligo di presentarsi innanzi al notaio per la stipula del contratto di cessione, accertamento effettuato sulla base di altre e diverse evidenze fattuali. 4. Il quarto mezzo denuncia “violazione ed errata applicazione norme di diritto: violazione artt. 36 LF nella parte in cui in Tribunale di L’Aquila ha ritenuto che la comunicazione a mezzo pec del [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] sia un atto di amministrazione della procedura soggetto ad autonomo reclamo –Violazione rilevante in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.”. 4.1 Il motivo è inammissibile perché lo stesso aggredisce un’argomentazione, quella cioè relativa alla definitività dell’accertamento dell’inadempimento dell’aggiudicataria per la mancata impugnazione, ai sensi dell’art. 36 l. fall., della comunicazione del 7.7.2020, spesa dal Tribunalesolo ad abundantiam e non integrante un’effettiva ratio decidendi della motivazione impugnata , che, diversamente, fondava la sua ragione decisoria sulle argomentazioni già sopra più volte ricordate. 5. Il quinto mezzo denuncia “Violazione e/o errata applicazione artt. 1218 e 1453 c.c. in tema di imputabilità dell’inadempimento ed omesso esame circa fatti decisivi quali i profili di illegittimità della costituzione in mora, della determinazione degli interessi dovuti e della decadenza dalla aggiudicazione, erroneamente ritenuti non più contestabili stante l’avvenuta cristallizzazione di tali aspetti a seguito della mancata proposizione del reclamo ex art. 36 LF –Violazione rilevante in relazione all’art. 360 1 comma n. 3 e 5 c.p.c.”. 5.1 Il quinto ed ultimo motivo è inammissibile per una diversa ragione. Il motivo prospetta infatti genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 16448 e 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878, 27505 e 4528 del 2023; Cass. nn. 35832 e 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. nn. 19761, 19040, 13336 e 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. nn. 26018 e 22404 del 2014). In altri termini, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878 e 27505 del 2023; Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018; Cass. nn. 27458, 23265, 16657, 15651, 8335, 8333, 4934 e 3554 del 2017; Cass. nn. 21016 e 19133 del 2016; Cass. n. 3248 del 2012; Cass.n. 19443 del 2011). Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze della parte ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, finisce con il sovvertire i ruoli dei diversi soggetti del processo e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l'altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell'esposizione avversaria. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricor
Decreto Cassazione n. 00933/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris