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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 1993

Cassazione n. 38097/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen., fatto commesso il 26 gennaio 2024.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole della quantificazione della pena come rideterminata dalla Corte di nnerito,lamentando che: a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante, la pena base a cui fare riferimento sarebbe dovuta essere quella di cui al primo comma dell'art. 624-bis cod. pen., pari ad anni quattro di reclusione oltre la multa; la pena base individuata dalla Corte d'appello è stata quella di anni cinque e mesi sei di reclusione oltre la multa; la Corte di merito si è discostata sensibilmente dal minimo edittale, elidendo sostanzialmente gli effetti della concessione del beneficio.

Considerato che il motivo riguardante l'entità della pena non è stato devoluto alla Corte d'appello, avendo la difesa rinunciato a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quello riguardante la concessione delle circostanze attenuanti generiche; considerato, in ogni caso che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); considerato che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di dosimetria della pena e di limiti del sindacato di legittimità da esperirsi su tale aspetto, la giurisprudenza della Suprema Corte ammette la cosiddetta motivazione implicita e quella che si esprime con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua») ove la pena non si discosti dal valore medio edittale.

Si è invero affermato che una specifica e dettagliata motivazione con riferimento ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta, basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243:«La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale»; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).

Considerato che è destituito di fondamento l'assunto secondo il quale i giudici di merito avrebbero dovuto, nella determinazione della pena, riferirsi alla cornice edittale di cui all'art. 624-bis, comma 1, cod. pen.; invero, in base alla previsione dell'ultimo comma dell'art. 624-bis, come introdotto dalla legge 103/17, in caso di ricorrenza delle aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen., le circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen., fatto commesso il 26 gennaio 2024. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole della quantificazione della pena come rideterminata dalla Corte di nnerito,lamentando che: a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante, la pena base a cui fare riferimento sarebbe dovuta essere quella di cui al primo comma dell'art. 624-bis cod. pen., pari ad anni quattro di reclusione oltre la multa; la pena base individuata dalla Corte d'appello è stata quella di anni cinque e mesi sei di reclusione oltre la multa; la Corte di merito si è discostata sensibilmente dal minimo edittale, elidendo sostanzialmente gli effetti della concessione del beneficio. Considerato che il motivo riguardante l'entità della pena non è stato devoluto alla Corte d'appello, avendo la difesa rinunciato a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quello riguardante la concessione delle circostanze attenuanti generiche; considerato, in ogni caso che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); considerato che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di dosimetria della pena e di limiti del sindacato di legittimità da esperirsi su tale aspetto, la giurisprudenza della Suprema Corte ammette la cosiddetta motivazione implicita e quella che si esprime con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua») ove la pena non si discosti dal valore medio edittale. Si è invero affermato che una specifica e dettagliata motivazione con riferimento ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta, basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243:«La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale»; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Considerato che è destituito di fondamento l'assunto secondo il quale i giudici di merito avrebbero dovuto, nella determinazione della pena, riferirsi alla cornice edittale di cui all'art. 624-bis, comma 1, cod. pen.; invero, in base alla previsione dell'ultimo comma dell'art. 624-bis, come introdotto dalla legge 103/17, in caso di ricorrenza delle aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen., le circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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