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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 25927/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g.11550/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale rilasciata il 12 novembre 2020, in calce alla “memoria di costituzione in sostituzione di precedente difensore“, con cui elettivamente domicilia presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio nonché quali soci accomandatari e legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA], socio accomandante della predetta società,rappresentati e difes i dall’Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] e dictis , in forza di mandato in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 Roma, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], viale [OSCURATO:PERSONA] n. 142 -controricorrenti - avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catania depositata in data 5 febbraio 2018 e avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 2328/2016, pubblicata il 7 dicembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/7/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il Tribunale di Siracusa con sentenza del 7 dicembre 2016, dopo aver rigettato la richiesta, ex artt. 2286 e 2287 c.c,di inibitoria della delibera di esclusione dalla società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. del socio [OSCURATO:PERSONA] da parte degli altri soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], soci accomandatari, e [OSCURATO:PERSONA], socio accomandante,ha dichiarato improponibile la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in presenza della clausola compromissoria in arbitri di cui all’art. 9 dello statuto sociale della società.

Ha chiarito anche che l’inefficacia della clausola, diversamente da quanto affermato dall’attore, non poteva discendere dal comportamento processuale e negoziale degli altri soci i quali, anziché adire il collegio arbitrale, avevano deliberato l’esclusione del socio.

La controversia cui si applicava la clausola compromissoria sorgeva esclusivamente quando era contestata la determinazione assembleare mediante impugnazione, non quando l’organo doveva adottare lapropria deliberazione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] deducendo la violazione dell’art.2287 c.c. e dell’art. 9 dello statuto sociale della società, in relazione all’ambito applicativo della clausola 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 arbitrale; ha dedotto poi la violazione dell’art.34, comma 6 del d.lgs. n. 5 del 2003, per il quale le modifiche dell’atto costitutivo o soppressivo di clausolacompromissoria, dovevano essere approvate dai soci che rappresentassero almeno i 2/3 del capitale sociale, con riferimento all’efficacia e «permanenza» della clausola arbitrale, anche in relazione al comportamento negoziale dei soci.

Con il terzo motivo di appelloha dedotto la violazione dei principi di diritto di cui alla pronuncia della C assazione civile n. 6 909 del 2015, con riferimento alla natura della clausola arbitrale, se rituale o irrituale.

Con il quartomotivo il Rollo ha riproposto la specifica contestazione avverso ciascuno dei singoli motivi di esclusione riportati nella delibera.

Con il quinto mot ivo ha dedotto l’illegittima condanna al pagamento delle spese. 3.La Corte d’appello di Catania , con ordinanza ex art. 348 - bis c.p.c., ha dichiarato inammissibile , non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto,il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che dovevano essere distinti il momento della adozione della delibera di esclusione da quello dell’insorgere della controversia.

Quest’ultima originava solo a seguito della delibera di esclusione del socio, che poteva essere invece adottata senza ricorrere al procedimento arbitrale, salvo espresso patto sociale, in tal senso, nella specie però insussistente.

Inoltre, quanto al secondo motivo digravame la Corte d’appello , in conformità con la decisione del giudice di prime cure,ha ritenuto privo di qualsiasi fondamento logico l’assunto dell’appellante secondo cui l’adozione da parte dei soci della delibera di esclusione del Rollo con la maggioranza richiesta dall’art. 34, comma 6, del d.lgs. n. 5 del 2003, doveva ritenersi equivalente ad una modifica dello statuto sociale nel senso della soppressione della clausola compromissoria.

Di nuovo vi era confusione tra duepiani diversi: il piano dell’adozione della delibera, 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 rientrante nei poteri dell’assemblea; ed il piano della modifica dell’atto,che non potrebbe in nessun caso essere determinata da un mero comportamento dei soci.

Era poi del tutto irrilevante la questione sulla natura dell’arbitrato, se rituale o irrituale, in quanto anche in caso di arbitrato rituale, la competenza sarebbe stata degli arbitri e non dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Restava infine assorbito il quarto motivo di appello , con il quale erano state riproposte tutte le questioni di merito sollevate in primo grado.

4. Avverso la sentenza di prime cure e l’ordinanza della Corte d’appelloex art. 348 - bis c.p.c. ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta.

5. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, nonché quali soci accomandatari e legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA], socia accomandante della società. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione dell’art.2287 c.c., in combinato con l’art. 9 dello statuto sociale della già Rollo, Iannello, [OSCURATO:SOCIETA]. (In combinato con l’art. 1362 e 1375), e falsa applicazione dei principi di diritto fissati dalla Corte suprema in Cass.Civ.

Sent. N. 5019/2009 –Vizio ex art. 360, primo comma, n.1, c.p.c.: competenza dell’A.G.O.».

La sentenza di prime cure sarebbe illegittima, in quanto non ha tenuto conto che nella pronuncia della Corte di cassazione richiamata, n. 5019 del 2019, vi sarebbe la distinzione tra duetipologie di clausole arbitrali: da un lato, quelle tesea risolvere qualsiasi controversia tra i soci o tra costoro e la società; dall’altro, quelle che derogano a specifiche norme di legge, e quindi all’art.2287 c.c.

Nella specie, la clausola compromissoria riguardava la prima tipologia di clausole, 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 non potendosi dunque derogare all’art.2287 c.c..

L’opposizione alla delibera di esclusione doveva quindi essere proposta dinanzi all’autorità giurisdizionale ordinaria.

La Corte d’appello era incorsa nel medesimo vizio, avendo confermato la decisione del primo giudice e avendo ritenuto che rientrava nei poteri dell’organo assembleare quello di deliberare l’esclusione di un socio, senza necessità di ricorrere al procedimento arbitrale.

Tale motivo di ricorso «deve intendersi proposto, contestualmente ed unitariamente, anche avverso la medesima ordinanza».

Inoltre, in relazione al secondo motivo di appello, in ordine alla rilevanza del comportamento negoziale processuale della società e dei soci che hanno deliberato l’esclusione, le situazioni analoghe dovevano ricevere il medesimo trattamento giuridico, sicché, una volta affermata l’inapplicabilità della clausola arbitrale al procedimento di esclusione del socio, ciò non poteva che riverberarsi sulla inapplicabilità della medesima clausola anche al procedimento di opposizione giudiziale.

Al contrario, sia il giudice di prime cure che il giudice d’appello hanno ritenuto che il comportamento dei soci non potesse determinare la «abrogazione» della clausola compromissoria.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce «sulla natura della clausola arbitrale (arbitrato rituale o irrituale)- vizio: difetto assoluto di motivazione-violazione dell’art. 9 c.p.c. e violazione dei principi di diritto di cui a Cass.Civ. sent. n . 6909/2015».

Il giudice di prime cure, senza alcuna motivazione, ha qualificato l’arbitrato come irrituale e la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile la questione, per presuntairrilevanza , in ragione della devoluzione dell’opposizione agli arbitr i .

La questione, invece, è rilevante ed assorbente, perché, anche nella denegata ipotesi di competenza dell’arbitro a conoscere dell’opposizione alla delibera di 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 esclusione, l’ interpretazione e la qualificazione della clausola contrattuale resterebbero comunque nella competenza naturale ed esclusiva dell’autorità giudiziaria ordinaria.

La sentenza di prime cure, oltre al già rilevato vizio di omessa pronuncia in motivazione, e l’ordinanza della Corte d’appello, violano anche il principio di diritto per cui, in tema di arbitrato, nel caso in cui residuino dubbi sull’effettiva volontà dei contraenti, si deve optare per la natura rituale dell’arbitrato.

3. Con il terzomotivo di impugnazione il ricorrente si duole «sul merito dei motivi di esclusione e di opposizione-riproposizione di eccezioni e domande di cui all’atto di citazione di primo grado e di appello».

La Corte d’appelloha ritenuto assorbito il quarto motivo di gravame, ritenendo legittima la sentenza di primo grado con cui il giudice ordinario aveva devoluto all’arbitro la competenza a conoscere l’opposizione avverso la delibera di esclusione.

Vengono riproposte, dunque, tutte le doglianze di prime cure in ordine ai motividi opposizione alla delibera di esclusione.

I convenuti, con una nota integrativa del 12 luglio 2016, hanno depositato nuova documentazione, ad integrazione della comparsa di costituzione, violando il principio del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA], poi, a veva dimostrato di aver restituito, a fronte della somma di euro 312.000,00, prelevata prima del subentro dei nuovi soci, la somma di euro 240.000,00.

Il Tribunale civile di Siracusa aveva rigettato il ricorso per sequestro conservativo per completa assenza del periculum.

Il ricorrente aveva restituito una somma addirittura superiore, pari ad euro 334.000,00.

L’esistenza di una crisi finanziaria era stata dimostrata da una lettera del febbraio 2013 sottoscritta da tutti e tre i soci amministratori Iannello, Zappulla e Rollo.

Si è contestata la presunta sottrazione da parte del Rollo di ingenti somme dal conto separato, conto sul quale tutti i soci- 7Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 amministratori eseguivano operazioni e verifiche.

Non v’è stato alcuno sviamento di clientela in danno dell’agenzia C attolica. [OSCURATO:PERSONA], aziendale, era stata utilizzata in accordo con i soci Iannello e Zappulla.

4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente deduce «sulla condanna alle spese e compensi del giudizio di primo grado e di appello».

Sia la sentenza di prime cure che l’ordinanza della Corte d’appello devono essere riformate anche nelle parti in cui hanno, illegittimamente, statuito sulla condanna alle spese.

La sentenza di prime cure è illegittima in quanto nella quantificazione de lle spese sono stati inseriti i compensi della fase cautelare,in corso di causa, oltre a quelli della fase di merito, nonostante l’unitarietà del giudizio di merito.

5. Anzitutto, deveritenersiinammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello emessa ai sensi dell’ art. 348-bisc.p.c., non solo perchè il ricorso per cassazione con il quale siano impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 - bis c.p.c., dovrebbe contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti, e , ove si a ritenuta l’esistenza di un identico errore, deve individuare ed illustrare tale identità, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all’uno e quale all’altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica al provvedimento impugnato(Cass., sez. 6- 3, 17 maggio 2017, n. 12440).

5.1. L’ art. 348 - ter c.p.c. prevede, infatti, al terzo comma, che «quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art.360, ricorso per cassazione.

In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o 8Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiarava l’inammissibilità.

Si applica l’art.327, in quanto compatibile».

5.2. Per questa Corte, a sezioni unite, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348-terc.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348-bis, comma 2, e 348-ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso(Cass., sez. , 2 febbraio 2016, n. 1914).

Pertanto, l’ordinanza di ammissibilità ex art. 348 - bis c.p.c., può essere impugnata in cassazione ai sensi dell’ art. 111 della Costituzione, per tutti gli errores in procedendo relativi al mancato rispetto delle specifiche previsioni di cui all’art.348-bis c.p.c., quindi nel caso in cui non siano state ascoltate le parti prima dell’adozione del provvedimento, o quando l’inammissibilità venga dichiarata oltre l’udienza di cui all’art.350 c.p.c.

Si è poi chiarito anche che la statuizione sulle spese contenuta nell’ordinanza di cui all’art. 348 - bis c.p.c., n on può essere i n alcun modo «coinvolta» dall’esito del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, non potendo a tale ipotesi riferirsi l’effetto espansivo «esterno» di cui all’ art. 336 c.p.c., in quanto la C orte di cassazione giudica su di una impugnazione che, pur essendo proposta avverso la medesima sentenza di primo grado, è oggettivamente diversa da quella sulla quale ha giudicato il giudice d’appello, mentre l’ordinanza ex art. 348 - ter c.p.c. non può assimilarsi ai «provvedimenti e atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata», ai quali,a norma del secondo comma dell’ art.333 c.p.c., devono ritenersi estesi gli effetti della riforma o della cassazione della sentenza. 9Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 La statuizione sulle spese contenuta nell’ordinanza di cui all’art. 348-bis c.p.c. può essere rimessa in discussione soltanto se – una volta ammessa l’impugnabilità dell’ordinanza medesima - l’impugnazione venga accolta oppure se vi sia stata impugnazione con espresso riguardo a detta statuizione, per esempio da parte del vincitore che lamenti una compensazione ovvero una liquidazione inferiore al minimo previsto o anche da parte del soccombente che lamenti la liquidazione eccessiva.

5.4. Si è successivamente chiarito che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art.348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, della C ostituzione, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, mentre non sono deducibili né «errores in iudicando», ex art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., né vizi di motivazione, salvo il caso della motivazione mancante sotto l’aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass., sez. 3, 21 agosto 2018, n. 20861).

5.5. Inoltre, costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui l'ordinanzadi inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso argomentativo "parzialmente diverso" da quello seguito nella pronuncia impugnata, non configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una ratio decidendi auto noma e diversa né sostanziale né processuale (Cass., sez. 3, 19 settembre 2019, n. 23334; Cass., sez. 1, 22 maggio 2019, n. 13835).

6. Il primo motivo di ricorso per cassazione relativo alla impugnazione della sentenza di prime cure è infondato. 10Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 6.1.Invero, il ricorrente si limita a proporre una nuova e diversa valutazione del principio di diritto di cui alla sentenza di questa Corte n. 5019 del 2009, affermando che sarebbero state distinte due diverse tipologie di clausole arbitrali: da un lato, quelle tese a risolvere qualsiasi controversia fra soci o fra società e soci; dall’altro, quelle che derogano a specifiche norme di legge, e quindi anche all’art. 2287 c.c. (delibera di esclusione del socio).

Nella specie, secondo il ricorrente, la clausola di cui all’art.9 dello statuto riguarda «qualunque controversia», sicché rientra nella prima tipologia, non derogando all’art.2287 c.c. ed alla relativa disciplina della procedura ordinaria di opposizione davanti al giudice ordinario.

6.2. In realtà, conformemente con quanto affermato dal giudice di prime cure, occorre considerare la distinzione tra la fase relativa allo svolgimento dell’attività sociale, in cui la delibera di esclusione viene adottata, dalla fase successiva ed eventuale che riguarda la possibile contestazione tra soci in ordine a tale delibera.

La controversia attribuitaalla cognizione degli arbitri è esclusivamente quella che sorge dopo la delibera assunta dai soci per l’esclusione di uno di essi, quando vi è opposizione alla stessa da parte del socio escluso.

Al contrario, la delibera di esclusione del socio rientra a tutti gli effetti nell’attività sociale, espressamente disciplinata dall’ art.2287 c.c., che regola, appunto, il procedimento «endosocietario», con il quale la maggioranza dei soci può esercitare il potere di esclusione nei confronti di uno o più di essi.

Infatti, questa Corte, con la sentenza più volte richiamata nel ricorso per cassazione (Cass., sez. 1, 2 marzo 2009, n. 5019), ha chiarito, in modo limpido, che «i rilievi con i quali il ricorrente vorrebbe sostenere che i soci accomandanti non avrebbero potuto, nella fattispecie in esame, legittimamente adottare una siffatta deliberazione di esclusione dell’accomandatario, perché lo impediva 11Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 la clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo […] [appaiono] scarsamente compatibili con quanto già sopra osservato in ordine alla diversità di fasi nelle quali sono destinati ad operare il procedimento endosocietario di esclusione del socio ed il successivo eventuale giudizio di opposizione (questo solo configurabile come una controversia suscettibile di essere devoluta ad arbitri)».

6.3. Nella sentenza sopra richiamata (Cass., sez. 1, 2 marzo 2009, n. 5019) si chiarisce anche che non può in alcun modo dedursi dalla circostanza che i soci hanno provveduto all’adozione del provvedimento di esclusione dalla compagine societaria di uno di essi la conseguenza che gli stessi abbiano «implicitamente anche inteso rinunciare ad avvalersi della clausola compromissoria».

Invero, si è ritenuto che «altro è prevedere il ricorso ad arbitri per risolvere le eventuali controversie tra i soci (o tra costoro e la società), altro è derogare a previsioni di legge che, come nel caso dell’art.2287 c.c., attribuiscono alla maggioranza dei soci determinati poteri nei confronti della minoranza (ferma la possibilità per quest’ultima di invocare poi il vaglio giurisdizionale) e regolano il procedimento endosocietario mediante il quale quei poteri possono essere esercitati».

7. Il secondo motivo di impugnazione, sempre riferito alla sentenza di prime cure, èanch’esso infondato. 7.1.Il giudice di prime cure ha ritenuto che si era in presenza di un arbitrato irrituale e che la clausola compromissoria escludeva la possibilità di decisione della controversia da parte del giudice ordinario («la lite introdotta rientra evidentemente nell’ambito applicativo della clausola suindicata [art. 9 dello statuto sociale] – che, prevedendo un arbitrato irrituale, recita:” qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e la società, verrà risolta da un arbitro[…]»).

Si legge a pagina 5 del 12Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 ricorso per cassazione, alla nota 1, che l’art. 9 dello statuto sociale proseguiva nel senso che l’arbitro avrebbe risolto qualunque controversia come «anche amichevole compositore[…].

L’arbitro giudicherà ex bono et aequo senza formalità diprocedura». 7.2.Per il ricorrente la decisione di prime cure sarebbe viziata da difetto assoluto di motivazione e si porrebbe in contrasto con il principio della giurisprudenza di legittimità, per cui il dubbio sulla interpretazione della volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell’arbitrato. 7.3.In realtà,a prescindere dalla circostanza che il ricorrente non ha provveduto neppure a trascrivere la clausola compromissoria richiamata e neppure per stralcio lo statuto sociale che la ricomprendeva, e non ha neppure indicato le norme di ermeneutica contrattuale che avrebbero imposto una diversa qualificazione della clausola, né lo specifico vizio censurato all’interno della griglia impugnatoria di cui all’art. 360 c.p.c., si evidenzia chela distinzione tra arbitrato rituale o irrituale è del tutto irrilevante ai fini della decisione della controversia.

In entrambi i casi, infatti, la decisione della controversia è sottratta al giudice ordinario ed è affidata agli arbitri; ciò che cambia attiene esclusivamente alla efficacia del lodo ed al procedimento di impugnazione dello stesso.

7.4. Infatti, l’art. 808 - ter c.p.c., con la riforma di cui al d.l. 2 febbraio 2006, ha codificato l’istituto dell’arbitrato irrituale, tanto che l’aggettivo «irrituale»ha perso parte del suo significato originario. 7.5.Si è, dunque, evidenziato in dottrina che, dopo la riforma, la giurisprudenza tende ad assimilare le dueforme di arbitrato quanto alla natura privata, chiarendo in particolare che la differenza tra l’uno el’altro tipo di arbitrato non può incentrarsi sul rilievo che solo con l’arbitrato rituale le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, bensì nel fatto che, nell’arbitrato 13Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 rituale, le parti vogliono un lodo con idoneità esecutiva, mentre nell’arbitrato irrituale esseintendono affidare agli arbitri la soluzione di controversie mediante un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse (Cass., n. 23074 del 2014; Cass., n. 7574 del 2014; Cass., n. 2988 del 2009; Cass., n. 21585 del 2009).

Resta fermo, comunque, che l’accordo con cui le parti scelgono l’arbitrato, anche irrituale, ha un duplice effetto: in negativo, di impedire la decisione del giudice statale; in positivo di fondare l’efficacia vincolante per le parti del lodo.

7.7. Nella specie, dunque , la questione in ordine alla natura dell’arbitrato, se rituale o irrituale, è del tutto irrilevante, in quanto in entrambi i casi la questione in ordine alla legittimità o meno del provvedimento di esclusione del socio doveva essere devoluta agli arbitri e non poteva essere decisa dal giudice ordinario. 8.Il terzo motivo è assorbito, in quanto riguarda i singoli vizi della delibera di esclusione dedotti dal Rollo che, però, dovevano essere analizzati in sede di arbitrato. 9.Il quarto motivo è infondato.

9.1. E’ erronea l’affermazione del ricorrente nella parte in cui ritiene illegittimo il provvedimento del Tribunale civile di Siracusa nella parte in cui ha quantificato autonomi e specifici compensi di avvocato per la fase cautelare, oltre a quelli relativi alla fase di merito; tale tesi sarebbe confortata dalla circostanza che l’ordinanza cautelare, resa nell’ambito del giudizio di merito, non sarebbe autonomamente e separatamente impugnabile.

9.2. Per questa C orte, infatti, le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio 14Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole(Cass., sez. 2, 25 marzo 2022, n. 9785).

Si è aggiunto e chiarito che, nel regime successivo alla novella introdotta con la l. n. 80 del 2005, l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere un'autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite; qualora tale liquidazione sia comunque stata effettuata, deve essere riconsiderata insieme alla decisione del merito della causa e, ove non lo sia, e sia dedotto uno specifico motivo di appello sul punto, il giudice di appello è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio (Cass., sez. 3, 13 maggio 2021, n. 12898).

10. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità dellaCorte d’appello ex art. 348 - bis c.p.c.; rigetta il ricorso avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA].

Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dei controricorrenti le spese del giudizio di legittimità in complessivi euro

7. 2 00,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre Iva, cpa e spese generali nella misura forfettaria del 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g.11550/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale rilasciata il 12 novembre 2020, in calce alla “memoria di costituzione in sostituzione di precedente difensore“, con cui elettivamente domicilia presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio nonché quali soci accomandatari e legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA], socio accomandante della predetta società,rappresentati e difes i dall’Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] e dictis , in forza di mandato in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 Roma, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], viale [OSCURATO:PERSONA] n. 142 -controricorrenti - avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catania depositata in data 5 febbraio 2018 e avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 2328/2016, pubblicata il 7 dicembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/7/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il Tribunale di Siracusa con sentenza del 7 dicembre 2016, dopo aver rigettato la richiesta, ex artt. 2286 e 2287 c.c,di inibitoria della delibera di esclusione dalla società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. del socio [OSCURATO:PERSONA] da parte degli altri soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], soci accomandatari, e [OSCURATO:PERSONA], socio accomandante,ha dichiarato improponibile la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in presenza della clausola compromissoria in arbitri di cui all’art. 9 dello statuto sociale della società. Ha chiarito anche che l’inefficacia della clausola, diversamente da quanto affermato dall’attore, non poteva discendere dal comportamento processuale e negoziale degli altri soci i quali, anziché adire il collegio arbitrale, avevano deliberato l’esclusione del socio. La controversia cui si applicava la clausola compromissoria sorgeva esclusivamente quando era contestata la determinazione assembleare mediante impugnazione, non quando l’organo doveva adottare lapropria deliberazione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] deducendo la violazione dell’art.2287 c.c. e dell’art. 9 dello statuto sociale della società, in relazione all’ambito applicativo della clausola 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 arbitrale; ha dedotto poi la violazione dell’art.34, comma 6 del d.lgs. n. 5 del 2003, per il quale le modifiche dell’atto costitutivo o soppressivo di clausolacompromissoria, dovevano essere approvate dai soci che rappresentassero almeno i 2/3 del capitale sociale, con riferimento all’efficacia e «permanenza» della clausola arbitrale, anche in relazione al comportamento negoziale dei soci. Con il terzo motivo di appelloha dedotto la violazione dei principi di diritto di cui alla pronuncia della C assazione civile n. 6 909 del 2015, con riferimento alla natura della clausola arbitrale, se rituale o irrituale. Con il quartomotivo il Rollo ha riproposto la specifica contestazione avverso ciascuno dei singoli motivi di esclusione riportati nella delibera. Con il quinto mot ivo ha dedotto l’illegittima condanna al pagamento delle spese. 3.La Corte d’appello di Catania , con ordinanza ex art. 348 - bis c.p.c., ha dichiarato inammissibile , non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto,il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che dovevano essere distinti il momento della adozione della delibera di esclusione da quello dell’insorgere della controversia. Quest’ultima originava solo a seguito della delibera di esclusione del socio, che poteva essere invece adottata senza ricorrere al procedimento arbitrale, salvo espresso patto sociale, in tal senso, nella specie però insussistente. Inoltre, quanto al secondo motivo digravame la Corte d’appello , in conformità con la decisione del giudice di prime cure,ha ritenuto privo di qualsiasi fondamento logico l’assunto dell’appellante secondo cui l’adozione da parte dei soci della delibera di esclusione del Rollo con la maggioranza richiesta dall’art. 34, comma 6, del d.lgs. n. 5 del 2003, doveva ritenersi equivalente ad una modifica dello statuto sociale nel senso della soppressione della clausola compromissoria. Di nuovo vi era confusione tra duepiani diversi: il piano dell’adozione della delibera, 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 rientrante nei poteri dell’assemblea; ed il piano della modifica dell’atto,che non potrebbe in nessun caso essere determinata da un mero comportamento dei soci. Era poi del tutto irrilevante la questione sulla natura dell’arbitrato, se rituale o irrituale, in quanto anche in caso di arbitrato rituale, la competenza sarebbe stata degli arbitri e non dell’autorità giudiziaria ordinaria. Restava infine assorbito il quarto motivo di appello , con il quale erano state riproposte tutte le questioni di merito sollevate in primo grado. 4. Avverso la sentenza di prime cure e l’ordinanza della Corte d’appelloex art. 348 - bis c.p.c. ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta. 5. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, nonché quali soci accomandatari e legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA], socia accomandante della società. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione dell’art.2287 c.c., in combinato con l’art. 9 dello statuto sociale della già Rollo, Iannello, [OSCURATO:SOCIETA]. (In combinato con l’art. 1362 e 1375), e falsa applicazione dei principi di diritto fissati dalla Corte suprema in Cass.Civ. Sent. N. 5019/2009 –Vizio ex art. 360, primo comma, n.1, c.p.c.: competenza dell’A.G.O.». La sentenza di prime cure sarebbe illegittima, in quanto non ha tenuto conto che nella pronuncia della Corte di cassazione richiamata, n. 5019 del 2019, vi sarebbe la distinzione tra duetipologie di clausole arbitrali: da un lato, quelle tesea risolvere qualsiasi controversia tra i soci o tra costoro e la società; dall’altro, quelle che derogano a specifiche norme di legge, e quindi all’art.2287 c.c. Nella specie, la clausola compromissoria riguardava la prima tipologia di clausole, 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 non potendosi dunque derogare all’art.2287 c.c.. L’opposizione alla delibera di esclusione doveva quindi essere proposta dinanzi all’autorità giurisdizionale ordinaria. La Corte d’appello era incorsa nel medesimo vizio, avendo confermato la decisione del primo giudice e avendo ritenuto che rientrava nei poteri dell’organo assembleare quello di deliberare l’esclusione di un socio, senza necessità di ricorrere al procedimento arbitrale. Tale motivo di ricorso «deve intendersi proposto, contestualmente ed unitariamente, anche avverso la medesima ordinanza». Inoltre, in relazione al secondo motivo di appello, in ordine alla rilevanza del comportamento negoziale processuale della società e dei soci che hanno deliberato l’esclusione, le situazioni analoghe dovevano ricevere il medesimo trattamento giuridico, sicché, una volta affermata l’inapplicabilità della clausola arbitrale al procedimento di esclusione del socio, ciò non poteva che riverberarsi sulla inapplicabilità della medesima clausola anche al procedimento di opposizione giudiziale. Al contrario, sia il giudice di prime cure che il giudice d’appello hanno ritenuto che il comportamento dei soci non potesse determinare la «abrogazione» della clausola compromissoria. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce «sulla natura della clausola arbitrale (arbitrato rituale o irrituale)- vizio: difetto assoluto di motivazione-violazione dell’art. 9 c.p.c. e violazione dei principi di diritto di cui a Cass.Civ. sent. n . 6909/2015». Il giudice di prime cure, senza alcuna motivazione, ha qualificato l’arbitrato come irrituale e la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile la questione, per presuntairrilevanza , in ragione della devoluzione dell’opposizione agli arbitr i . La questione, invece, è rilevante ed assorbente, perché, anche nella denegata ipotesi di competenza dell’arbitro a conoscere dell’opposizione alla delibera di 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 esclusione, l’ interpretazione e la qualificazione della clausola contrattuale resterebbero comunque nella competenza naturale ed esclusiva dell’autorità giudiziaria ordinaria. La sentenza di prime cure, oltre al già rilevato vizio di omessa pronuncia in motivazione, e l’ordinanza della Corte d’appello, violano anche il principio di diritto per cui, in tema di arbitrato, nel caso in cui residuino dubbi sull’effettiva volontà dei contraenti, si deve optare per la natura rituale dell’arbitrato. 3. Con il terzomotivo di impugnazione il ricorrente si duole «sul merito dei motivi di esclusione e di opposizione-riproposizione di eccezioni e domande di cui all’atto di citazione di primo grado e di appello». La Corte d’appelloha ritenuto assorbito il quarto motivo di gravame, ritenendo legittima la sentenza di primo grado con cui il giudice ordinario aveva devoluto all’arbitro la competenza a conoscere l’opposizione avverso la delibera di esclusione. Vengono riproposte, dunque, tutte le doglianze di prime cure in ordine ai motividi opposizione alla delibera di esclusione. I convenuti, con una nota integrativa del 12 luglio 2016, hanno depositato nuova documentazione, ad integrazione della comparsa di costituzione, violando il principio del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA], poi, a veva dimostrato di aver restituito, a fronte della somma di euro 312.000,00, prelevata prima del subentro dei nuovi soci, la somma di euro 240.000,00. Il Tribunale civile di Siracusa aveva rigettato il ricorso per sequestro conservativo per completa assenza del periculum. Il ricorrente aveva restituito una somma addirittura superiore, pari ad euro 334.000,00. L’esistenza di una crisi finanziaria era stata dimostrata da una lettera del febbraio 2013 sottoscritta da tutti e tre i soci amministratori Iannello, Zappulla e Rollo. Si è contestata la presunta sottrazione da parte del Rollo di ingenti somme dal conto separato, conto sul quale tutti i soci- 7Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 amministratori eseguivano operazioni e verifiche. Non v’è stato alcuno sviamento di clientela in danno dell’agenzia C attolica. [OSCURATO:PERSONA], aziendale, era stata utilizzata in accordo con i soci Iannello e Zappulla. 4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente deduce «sulla condanna alle spese e compensi del giudizio di primo grado e di appello». Sia la sentenza di prime cure che l’ordinanza della Corte d’appello devono essere riformate anche nelle parti in cui hanno, illegittimamente, statuito sulla condanna alle spese. La sentenza di prime cure è illegittima in quanto nella quantificazione de lle spese sono stati inseriti i compensi della fase cautelare,in corso di causa, oltre a quelli della fase di merito, nonostante l’unitarietà del giudizio di merito. 5. Anzitutto, deveritenersiinammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello emessa ai sensi dell’ art. 348-bisc.p.c., non solo perchè il ricorso per cassazione con il quale siano impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 - bis c.p.c., dovrebbe contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti, e , ove si a ritenuta l’esistenza di un identico errore, deve individuare ed illustrare tale identità, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all’uno e quale all’altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica al provvedimento impugnato(Cass., sez. 6- 3, 17 maggio 2017, n. 12440). 5.1. L’ art. 348 - ter c.p.c. prevede, infatti, al terzo comma, che «quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art.360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o 8Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiarava l’inammissibilità. Si applica l’art.327, in quanto compatibile». 5.2. Per questa Corte, a sezioni unite, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348-terc.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348-bis, comma 2, e 348-ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso(Cass., sez. , 2 febbraio 2016, n. 1914). Pertanto, l’ordinanza di ammissibilità ex art. 348 - bis c.p.c., può essere impugnata in cassazione ai sensi dell’ art. 111 della Costituzione, per tutti gli errores in procedendo relativi al mancato rispetto delle specifiche previsioni di cui all’art.348-bis c.p.c., quindi nel caso in cui non siano state ascoltate le parti prima dell’adozione del provvedimento, o quando l’inammissibilità venga dichiarata oltre l’udienza di cui all’art.350 c.p.c. Si è poi chiarito anche che la statuizione sulle spese contenuta nell’ordinanza di cui all’art. 348 - bis c.p.c., n on può essere i n alcun modo «coinvolta» dall’esito del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, non potendo a tale ipotesi riferirsi l’effetto espansivo «esterno» di cui all’ art. 336 c.p.c., in quanto la C orte di cassazione giudica su di una impugnazione che, pur essendo proposta avverso la medesima sentenza di primo grado, è oggettivamente diversa da quella sulla quale ha giudicato il giudice d’appello, mentre l’ordinanza ex art. 348 - ter c.p.c. non può assimilarsi ai «provvedimenti e atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata», ai quali,a norma del secondo comma dell’ art.333 c.p.c., devono ritenersi estesi gli effetti della riforma o della cassazione della sentenza. 9Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 La statuizione sulle spese contenuta nell’ordinanza di cui all’art. 348-bis c.p.c. può essere rimessa in discussione soltanto se – una volta ammessa l’impugnabilità dell’ordinanza medesima - l’impugnazione venga accolta oppure se vi sia stata impugnazione con espresso riguardo a detta statuizione, per esempio da parte del vincitore che lamenti una compensazione ovvero una liquidazione inferiore al minimo previsto o anche da parte del soccombente che lamenti la liquidazione eccessiva. 5.4. Si è successivamente chiarito che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art.348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, della C ostituzione, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, mentre non sono deducibili né «errores in iudicando», ex art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., né vizi di motivazione, salvo il caso della motivazione mancante sotto l’aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass., sez. 3, 21 agosto 2018, n. 20861). 5.5. Inoltre, costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui l'ordinanzadi inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso argomentativo "parzialmente diverso" da quello seguito nella pronuncia impugnata, non configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una ratio decidendi auto noma e diversa né sostanziale né processuale (Cass., sez. 3, 19 settembre 2019, n. 23334; Cass., sez. 1, 22 maggio 2019, n. 13835). 6. Il primo motivo di ricorso per cassazione relativo alla impugnazione della sentenza di prime cure è infondato. 10Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 6.1.Invero, il ricorrente si limita a proporre una nuova e diversa valutazione del principio di diritto di cui alla sentenza di questa Corte n. 5019 del 2009, affermando che sarebbero state distinte due diverse tipologie di clausole arbitrali: da un lato, quelle tese a risolvere qualsiasi controversia fra soci o fra società e soci; dall’altro, quelle che derogano a specifiche norme di legge, e quindi anche all’art. 2287 c.c. (delibera di esclusione del socio). Nella specie, secondo il ricorrente, la clausola di cui all’art.9 dello statuto riguarda «qualunque controversia», sicché rientra nella prima tipologia, non derogando all’art.2287 c.c. ed alla relativa disciplina della procedura ordinaria di opposizione davanti al giudice ordinario. 6.2. In realtà, conformemente con quanto affermato dal giudice di prime cure, occorre considerare la distinzione tra la fase relativa allo svolgimento dell’attività sociale, in cui la delibera di esclusione viene adottata, dalla fase successiva ed eventuale che riguarda la possibile contestazione tra soci in ordine a tale delibera. La controversia attribuitaalla cognizione degli arbitri è esclusivamente quella che sorge dopo la delibera assunta dai soci per l’esclusione di uno di essi, quando vi è opposizione alla stessa da parte del socio escluso. Al contrario, la delibera di esclusione del socio rientra a tutti gli effetti nell’attività sociale, espressamente disciplinata dall’ art.2287 c.c., che regola, appunto, il procedimento «endosocietario», con il quale la maggioranza dei soci può esercitare il potere di esclusione nei confronti di uno o più di essi. Infatti, questa Corte, con la sentenza più volte richiamata nel ricorso per cassazione (Cass., sez. 1, 2 marzo 2009, n. 5019), ha chiarito, in modo limpido, che «i rilievi con i quali il ricorrente vorrebbe sostenere che i soci accomandanti non avrebbero potuto, nella fattispecie in esame, legittimamente adottare una siffatta deliberazione di esclusione dell’accomandatario, perché lo impediva 11Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 la clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo […] [appaiono] scarsamente compatibili con quanto già sopra osservato in ordine alla diversità di fasi nelle quali sono destinati ad operare il procedimento endosocietario di esclusione del socio ed il successivo eventuale giudizio di opposizione (questo solo configurabile come una controversia suscettibile di essere devoluta ad arbitri)». 6.3. Nella sentenza sopra richiamata (Cass., sez. 1, 2 marzo 2009, n. 5019) si chiarisce anche che non può in alcun modo dedursi dalla circostanza che i soci hanno provveduto all’adozione del provvedimento di esclusione dalla compagine societaria di uno di essi la conseguenza che gli stessi abbiano «implicitamente anche inteso rinunciare ad avvalersi della clausola compromissoria». Invero, si è ritenuto che «altro è prevedere il ricorso ad arbitri per risolvere le eventuali controversie tra i soci (o tra costoro e la società), altro è derogare a previsioni di legge che, come nel caso dell’art.2287 c.c., attribuiscono alla maggioranza dei soci determinati poteri nei confronti della minoranza (ferma la possibilità per quest’ultima di invocare poi il vaglio giurisdizionale) e regolano il procedimento endosocietario mediante il quale quei poteri possono essere esercitati». 7. Il secondo motivo di impugnazione, sempre riferito alla sentenza di prime cure, èanch’esso infondato. 7.1.Il giudice di prime cure ha ritenuto che si era in presenza di un arbitrato irrituale e che la clausola compromissoria escludeva la possibilità di decisione della controversia da parte del giudice ordinario («la lite introdotta rientra evidentemente nell’ambito applicativo della clausola suindicata [art. 9 dello statuto sociale] – che, prevedendo un arbitrato irrituale, recita:” qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e la società, verrà risolta da un arbitro[…]»). Si legge a pagina 5 del 12Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 ricorso per cassazione, alla nota 1, che l’art. 9 dello statuto sociale proseguiva nel senso che l’arbitro avrebbe risolto qualunque controversia come «anche amichevole compositore[…]. L’arbitro giudicherà ex bono et aequo senza formalità diprocedura». 7.2.Per il ricorrente la decisione di prime cure sarebbe viziata da difetto assoluto di motivazione e si porrebbe in contrasto con il principio della giurisprudenza di legittimità, per cui il dubbio sulla interpretazione della volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell’arbitrato. 7.3.In realtà,a prescindere dalla circostanza che il ricorrente non ha provveduto neppure a trascrivere la clausola compromissoria richiamata e neppure per stralcio lo statuto sociale che la ricomprendeva, e non ha neppure indicato le norme di ermeneutica contrattuale che avrebbero imposto una diversa qualificazione della clausola, né lo specifico vizio censurato all’interno della griglia impugnatoria di cui all’art. 360 c.p.c., si evidenzia chela distinzione tra arbitrato rituale o irrituale è del tutto irrilevante ai fini della decisione della controversia. In entrambi i casi, infatti, la decisione della controversia è sottratta al giudice ordinario ed è affidata agli arbitri; ciò che cambia attiene esclusivamente alla efficacia del lodo ed al procedimento di impugnazione dello stesso. 7.4. Infatti, l’art. 808 - ter c.p.c., con la riforma di cui al d.l. 2 febbraio 2006, ha codificato l’istituto dell’arbitrato irrituale, tanto che l’aggettivo «irrituale»ha perso parte del suo significato originario. 7.5.Si è, dunque, evidenziato in dottrina che, dopo la riforma, la giurisprudenza tende ad assimilare le dueforme di arbitrato quanto alla natura privata, chiarendo in particolare che la differenza tra l’uno el’altro tipo di arbitrato non può incentrarsi sul rilievo che solo con l’arbitrato rituale le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, bensì nel fatto che, nell’arbitrato 13Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 rituale, le parti vogliono un lodo con idoneità esecutiva, mentre nell’arbitrato irrituale esseintendono affidare agli arbitri la soluzione di controversie mediante un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse (Cass., n. 23074 del 2014; Cass., n. 7574 del 2014; Cass., n. 2988 del 2009; Cass., n. 21585 del 2009). Resta fermo, comunque, che l’accordo con cui le parti scelgono l’arbitrato, anche irrituale, ha un duplice effetto: in negativo, di impedire la decisione del giudice statale; in positivo di fondare l’efficacia vincolante per le parti del lodo. 7.7. Nella specie, dunque , la questione in ordine alla natura dell’arbitrato, se rituale o irrituale, è del tutto irrilevante, in quanto in entrambi i casi la questione in ordine alla legittimità o meno del provvedimento di esclusione del socio doveva essere devoluta agli arbitri e non poteva essere decisa dal giudice ordinario. 8.Il terzo motivo è assorbito, in quanto riguarda i singoli vizi della delibera di esclusione dedotti dal Rollo che, però, dovevano essere analizzati in sede di arbitrato. 9.Il quarto motivo è infondato. 9.1. E’ erronea l’affermazione del ricorrente nella parte in cui ritiene illegittimo il provvedimento del Tribunale civile di Siracusa nella parte in cui ha quantificato autonomi e specifici compensi di avvocato per la fase cautelare, oltre a quelli relativi alla fase di merito; tale tesi sarebbe confortata dalla circostanza che l’ordinanza cautelare, resa nell’ambito del giudizio di merito, non sarebbe autonomamente e separatamente impugnabile. 9.2. Per questa C orte, infatti, le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio 14Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.1150/2018 della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole(Cass., sez. 2, 25 marzo 2022, n. 9785). Si è aggiunto e chiarito che, nel regime successivo alla novella introdotta con la l. n. 80 del 2005, l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere un'autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite; qualora tale liquidazione sia comunque stata effettuata, deve essere riconsiderata insieme alla decisione del merito della causa e, ove non lo sia, e sia dedotto uno specifico motivo di appello sul punto, il giudice di appello è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio (Cass., sez. 3, 13 maggio 2021, n. 12898). 10. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità dellaCorte d’appello ex art. 348 - bis c.p.c.; rigetta il ricorso avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA]. Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dei controricorrenti le spese del giudizio di legittimità in complessivi euro 7. 2 00,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre Iva, cpa e spese generali nella misura forfettaria del 1