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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 47209/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO dì ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona che, previa esclusione della recidiva e consequenziale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 612, comma secondo, e 61 n. 10 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza della Corte territoriale, è manifestamente infondato, considerato che: - il reato è stato commesso in data 8 settembre 201 (non 18 settembre 2016 come indica per mero errore materiale il capo di imputazione); - il termine massimo di prescrizione del reato è pari ad anni sette e mesi sei; - occorre tenere conto di 124 giorni di sospensione del corso della prescrizione (giorni 64 per sospensione cd.

Covid per rinvio udienza dal 20 marzo 2020; giorni 60 per rinvio udienza del 2 maggio 2021 per legittimo impedimento dell'imputato) - il termine prescrizionale sarebbe decorso il 10 luglio 2024, dopo la pronuncia della sentenza di appello; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO dì ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona che, previa esclusione della recidiva e consequenziale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 612, comma secondo, e 61 n. 10 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza della Corte territoriale, è manifestamente infondato, considerato che: - il reato è stato commesso in data 8 settembre 201 (non 18 settembre 2016 come indica per mero errore materiale il capo di imputazione); - il termine massimo di prescrizione del reato è pari ad anni sette e mesi sei; - occorre tenere conto di 124 giorni di sospensione del corso della prescrizione (giorni 64 per sospensione cd. Covid per rinvio udienza dal 20 marzo 2020; giorni 60 per rinvio udienza del 2 maggio 2021 per legittimo impedimento dell'imputato) - il termine prescrizionale sarebbe decorso il 10 luglio 2024, dopo la pronuncia della sentenza di appello; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 47209/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris