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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03640/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che, con riferimento alla questione della richiesta di integrazione istruttoria, non prendono posizione sulle osservazioni contenute nella ordinanza impugnata sulla impossibilità che, al di là del refuso contenuto nella nota della Casa circondariale, sia stato esaminato un periodo diverso da quello di detenzione del ricorrente, e, con riferimento alla questione della diversa valutazione di istanza di altro detenuto, la cui detenzione presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA] è coincisa, peraltro, solo parzialmente con quella del ricorrente, non prendono posizione sugli argomenti che ha usato l'ordinanza impugnata per sostenere che le condizioni esistenti nel carcere di [OSCURATO:PERSONA] nel primo periodo in cui vi era detenuto il ricorrente (che poi vi è tornato nel 2021, ma in una situazione in cui la disponibilità di spazio pro capite era superiore ai 4 mq), quali la possibilità di fruire del campo sportivo, non permettano di ravvisare l'esistenza della violazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che, con riferimento alla questione della richiesta di integrazione istruttoria, non prendono posizione sulle osservazioni contenute nella ordinanza impugnata sulla impossibilità che, al di là del refuso contenuto nella nota della Casa circondariale, sia stato esaminato un periodo diverso da quello di detenzione del ricorrente, e, con riferimento alla questione della diversa valutazione di istanza di altro detenuto, la cui detenzione presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA] è coincisa, peraltro, solo parzialmente con quella del ricorrente, non prendono posizione sugli argomenti che ha usato l'ordinanza impugnata per sostenere che le condizioni esistenti nel carcere di [OSCURATO:PERSONA] nel primo periodo in cui vi era detenuto il ricorrente (che poi vi è tornato nel 2021, ma in una situazione in cui la disponibilità di spazio pro capite era superiore ai 4 mq), quali la possibilità di fruire del campo sportivo, non permettano di ravvisare l'esistenza della violazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembr
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