CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08437/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 029IQY2) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la decisione di primo grado che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624, e 625, n. 2, cod. pen., contestatogli per essersi impossessato di un borsello e di altri effetti personali in concorso con altro imputato per il quale si è proceduto separatamente avendo forzato la porta dell'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, poiché la Corte avrebbe omesso la valutazione prescritta dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., limitandosi ad operare una valutazione meramente astratta dei criteri di cui agli articoli citati - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso